XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 775
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di
laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della
scuola).
1. A decorrere dal 1^ settembre 2002, ai soli fini
giuridici ed a copertura dell'organico esistente del ruolo
degli ex assistenti tecnici, sono istituiti i ruoli
provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di
ufficio tecnico della scuola di base e della scuola
secondaria. Gli effetti economici, per il personale inquadrato
in tali ruoli, maturano a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
Art. 2.
(Profilo professionale
dei tecnici di laboratorio).
1. Il tecnico di laboratorio esegue attività lavorativa
complessa che richiede specifica preparazione professionale e
tecnologica, con conoscenza dei metodi didattici e delle
finalità di addestramento tecnico-pratico degli allievi, in
rapporto all'impiego di macchine, apparati e attrezzature
tecniche, scientifiche e didattiche necessarie per lo sviluppo
delle esercitazioni pratiche degli allievi nei laboratori,
aziende, officine, reparti di lavorazione e gabinetti
scientifici presso i quali presta servizio.
2. Il tecnico di laboratorio provvede alla ordinaria
manutenzione, riparazione e cura, nonché al collaudo tecnico
degli apparati tecnico-scientifico-didattici di cui sono
dotati i laboratori, le aziende, le officine, i reparti di
lavorazione ed i gabinetti scientifici dell'istituto. Cura
altresì l'inventario di reparto, tenendo in ordine ed
aggiornando i rispettivi registri.
3. Il tecnico di laboratorio, inoltre, coadiuva gli
insegnanti delle materie tecniche e scientifiche, durante le
esercitazioni pratiche degli allievi, nel rispetto degli orari
di cui all'articolo 7. Ha piena autonomia e responsabilità
diretta nella conduzione del laboratorio, azienda, officina,
reparto di lavorazione o gabinetto scientifico cui è
assegnato.
4. Il tecnico di laboratorio riceve dal direttore
didattico, sulla base dei piani di studio stabiliti e nella
esigenza della quotidiana intesa tra insegnante e tecnico di
laboratorio, nell'ambito delle rispettive competenze, le
prescrizioni di massima in ordine alle istruzioni operative
per il buon funzionamento del laboratorio, azienda, officina,
reparto di lavorazione o gabinetto scientifico cui è
assegnato. Egli è responsabile direttamente per le attività
svolte.
5. Il tecnico di laboratorio partecipa ai consigli di
classe degli alunni che accedono ai laboratori dei quali è
titolare, esprime parere consultivo ai fini dell'andamento
tecnico-didattico-organizzativo e concorda con il docente
della singola disciplina tecnica o scientifica il voto
relativo all'andamento disciplinare degli alunni.
6. Il tecnico di laboratorio dipende dal direttore
didattico per quanto concerne la disciplina e l'orario di
servizio ed è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e
aggiornamento, organizzati dall'amministrazione ed inerenti al
proprio ruolo, congiuntamente ai docenti dell'area specifica
di appartenenza.
Art. 3.
(Profilo professionale
dei tecnici di ufficio tecnico).
1. Il tecnico di ufficio tecnico svolge attività tecniche
e tecnico-amministrative con margini di autonomia
organizzativa che comporta capacità di valutazione e di merito
nelle scelte operate nel rispetto delle indicazioni del
direttore didattico.
2. Il tecnico di ufficio tecnico provvede e predispone gli
atti inerenti all'esecuzione dei lavori, ed al relativo
controllo, nei locali dell'istituto. Controlla le procedure
per le gare d'appalto, in particolare in relazione alla messa
in opera, igiene e sicurezza dei lavori e segnala eventuali
inadempienze al direttore didattico.
3. Il tecnico di ufficio tecnico provvede alla verifica
delle proposte di acquisto della scorta di materiale di
consumo del magazzino e raccoglie le richieste scritte dei
docenti e dei tecnici di laboratorio.
4. Il tecnico di ufficio tecnico dipende dal direttore
didattico per quanto concerne la disciplina e l'orario di
servizio ed è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e
aggiornamento, organizzati dall'amministrazione ed inerenti al
proprio ruolo, congiuntamente ai docenti dell'area specifica
di appartenenza.
Art. 4.
(Requisiti per l'accesso ai ruoli provinciali dei tecnici
di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico).
1. Ai ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei
tecnici di ufficio tecnico accedono mediante concorso, per
titoli ed esami, i cittadini italiani e non italiani, in
possesso di maturità tecnica o professionale o di diploma di
maturità d'arte applicata o di altro titolo equipollente o
superiore riconosciuti dall'Unione europea.
Art. 5.
(Concorso riservato).
1. Il personale tecnico delle istituzioni scolastiche
statali partecipa, a domanda, al primo concorso riservato per
soli titoli per l'immissione nei ruoli dei tecnici di
laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico.
2. Al concorso riservato può, altresì, partecipare il
personale che alla data di emanazione del bando concorsuale ha
maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni nella
carriera di assistente tecnico statale o nelle qualifiche e
profili professionali in esso confluiti.
3. Al concorso riservato, che deve essere svolto entro il
31 dicembre 2001, può partecipare il personale che risulta
inquadrato nei ruoli provinciali della carriera di ex
assistente tecnico o nelle qualifiche e profili professionali
degli ex dipendenti degli enti locali, confluiti nel ruolo di
assistente tecnico statale, in servizio alla data del 1^
settembre 2001 nelle istituzioni scolastiche statali di
secondo grado afferenti all'ufficio scolastico regionale
competente per la provincia per la quale si intende
concorrere.
4. Al concorso riservato possono partecipare anche coloro
che negli anni precedenti hanno ottenuto almeno una nomina
annuale da un dirigente di ufficio scolastico regionale, anche
se di provincia diversa da quella per la quale si concorre, e
che sono stati riconfermati in servizio, per l'anno scolastico
2000-2001, nell'ambito della provincia per la quale intendono
concorrere.
5. Sono titoli validi per la partecipazione al concorso
riservato:
a) i diplomi di maturità tecnica, i diplomi
professionali ad indirizzo tecnico specifico, il diploma di
geometra ed il diploma di maestro d'arte ad indirizzo
specifico, già validi per l'accesso a posti di assistente
tecnico e per le posizioni e i profili in esso confluiti;
b) il diploma d'istruzione secondaria di primo
grado integrato da uno degli attestati di qualifica specifica
di un corso di almeno 600 ore, rilasciato ai sensi della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
integrato da almeno dieci anni di effettivo servizio svolto
con la qualifica di ex assistente tecnico o con qualifiche e
profili in esso confluiti nonché già maturato alla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Il personale in servizio che non ha i requisiti di cui
al comma 5 può accedere ai ruoli provinciali di tecnico di
laboratorio e di tecnico di ufficio tecnico, previa
partecipazione ad uno dei corsi di aggiornamento di cui
all'articolo 6.
7. Il servizio prestato nella carriera di ex assistente
tecnico e nelle qualifiche e profili in esso confluiti è
valutato ai fini del nuovo inquadramento.
Art. 6.
(Corsi di aggiornamento).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con propria ordinanza, dispone che tutti gli uffici
scolastici regionali organizzino, negli ambiti provinciali di
rispettiva competenza, corsi di aggiornamento per tutto il
personale tecnico del comparto scuola già inquadrato nell'area
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
profilo B/2 di cui alla tabella A allegata al contratto
collettivo nazionale di lavoro di cui all'accordo 26 maggio
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, e per l'ex personale
degli enti locali corrispondente alla qualifica di assistente
tecnico di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5
agosto 1999.
2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati per aree
omogenee, presso gli istituti tecnici statali o presso gli
istituti regionali di ricerca educativa o presso le università
ovvero presso le principali aziende specializzate in uno dei
settori tecnici di area e devono concludersi entro il 31
agosto 2002.
3. La durata dei corsi di cui al comma 1 non può essere
inferiore a:
a) 60 ore per il personale di cui all'articolo 5 e
che sia in possesso di uno dei diplomi di cui al comma 5,
lettera a), del medesimo articolo 5;
b) 150 ore per il personale in possesso del
diploma di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo
5;
c) 600 ore per il personale di cui al comma 6
dell'articolo 5, con la istituzione di un esame finale; in
tale caso la frequenza del corso e il superamento dell'esame
finale assumono valore abilitante ai fini dell'inquadramento
di detto personale nei ruoli provinciali dei tecnici di
laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico.
Art. 7.
(Orario di servizio).
1. I tecnici di laboratorio sono tenuti a prestare
servizio durante le esercitazioni di laboratorio degli
allievi, per un periodo non inferiore a cinque giorni
settimanali. Le settimane di attività nel corso dell'anno, in
rapporto diretto con gli alunni a cui prestano assistenza
didattica, nel rispetto delle indicazioni formulate nel piano
delle esercitazioni redatto dal docente della materia
all'inizio dell'anno scolastico, devono coprire l'intero
calendario scolastico.
2. L'orario di lavoro dei tecnici di laboratorio deve
essere articolato nel modo seguente:
a) 24 ore settimanali di assistenza didattica e
tecnica durante le esercitazioni degli allievi in compresenza
con il docente;
b) 20 ore mensili da utilizzare per la
preparazione delle esperienze didattiche, per l'ordinaria
manutenzione dei laboratori assegnati, per l'aggiornamento
professionale e per la partecipazione ai consigli di
classe.
3. Durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche, i tecnici di laboratorio sono a disposizione per
l'immediato rientro in servizio a causa di impreviste
necessità attinenti alla funzione svolta o programmata e
deliberata dall'istituzione scolastica.
4. I tecnici di ufficio tecnico della scuola sono tenuti a
prestare un servizio di trenta ore settimanali, per un periodo
non inferiore a cinque giorni settimanali, per il periodo
dell'intero calendario scolastico. Durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche, l'orario di lavoro è
ridotto a trenta ore mensili.
Art. 8.
(Soppressione dei ruoli provinciali
degli assistenti tecnici).
1. A decorrere dal 1^ settembre 2002 i ruoli provinciali
degli assistenti tecnici statali e delle qualifiche e profili
in essi confluiti sono soppressi.
2. Il personale di cui al comma 6 dell'articolo 5 che ha
frequentato con profitto uno dei corsi di aggiornamento di cui
all'articolo 6, è inquadrato, a domanda, nei ruoli provinciali
dei tecnici di laboratorio o dei tecnici di ufficio tecnico
della scuola. L'inquadramento nei ruoli avviene a decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della
frequenza del corso di aggiornamento.
3. Coloro che rinunciano a partecipare al corso di
aggiornamento di cui al comma 2 ovvero che non lo frequentano
o che risultano non idonei all'esame finale di cui al comma 3,
lettera c), dell'articolo 6, sono inquadrati nell'area
A, profilo collaboratore scolastico, di cui alla tabella C
annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui
all'accordo 26 maggio 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno
1999, in un ruolo speciale, istituito con il regolamento di
cui all'articolo 11 della presente legge.
Art. 9.
(Inquadramento dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di
ufficio tecnico della scuola).
1. I tecnici di laboratorio e i tecnici di ufficio tecnico
della scuola, nonché il personale tecnico ex assistente
tecnico, che partecipino al concorso od ai corsi previsti,
rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 della presente legge,
sono inquadrati nell'area C, posizione economica C1.
2. Ai tecnici di laboratorio ed ai tecnici di ufficio
tecnico della scuola sono attribuiti il trattamento economico
spettante al personale docente diplomato ed una progressione
economica di carriera, secondo l'anzianità di servizio, ai
sensi di quanto stabilito dalla tabella B annessa al contratto
collettivo nazionale di lavoro di cui all'accordo 15 marzo
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24
marzo 2001.
Art. 10.
(Accesso ai ruoli del personale docente).
1. La graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio
1999, n. 124, sono periodicamente integrate con l'inserimento
dei docenti e degli assistenti tecnici in possesso di diploma
di maturità tecnica o professionale o equipollente, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio da
almeno tre anni e che hanno superato le prove dell'ultimo
concorso regionale bandito per la qualifica in oggetto, per
titoli ed esami.
Art. 11.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca adotta, con proprio decreto, il regolamento di
attuazione della presente legge entro tre mesi dalla data
della sua entrata in vigore.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 13.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.