XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 771
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Esame di Stato).
1. A conclusione del quinquennio di studi svolti in
qualsiasi istituto di istruzione secondaria è previsto lo
svolgimento, in unica sessione, di un esame di Stato.
2. Il diploma rilasciato con il superamento dell'esame dà
diritto all'accesso all'università ed agli istituti di
istruzione universitaria.
3. Gli esami di Stato si svolgono presso gli istituti di
istruzione secondaria statali, pareggiati e legalmente
riconosciuti, in conformità alle norme vigenti.
Art. 2.
(Finalità).
1. L'esame di Stato ha come fine la verifica del grado di
preparazione raggiunto dai candidati rispetto agli obiettivi
didattici e formativi propri degli indirizzi di studio seguiti
e, altresì, la verifica della personalità complessiva di
ciascuno dei candidati rispetto alle ulteriori scelte che gli
stessi intendano compiere.
Art. 3.
(Requisiti di ammissione).
1. Possono chiedere di sostenere gli esami di Stato:
a) gli alunni degli istituti statali, pareggiati e
legalmente riconosciuti che abbiano frequentato l'ultimo anno
di corso e che siano stati ammessi al relativo scrutinio
finale;
b) coloro per i quali è stata prevista
l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola
secondaria superiore per merito scolastico o per
l'assolvimento dell'obbligo di leva;
c) coloro che nello stesso anno scolastico abbiano
riportato, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima
classe di un istituto di istruzione secondaria superiore, la
votazione di almeno 8/10 in ciascuna materia compresa nel
relativo piano di studi;
d) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età alla data di inizio delle prove di esame ed
abbiano assolto all'obbligo di istruzione in scuole italiane o
in scuole appartenenti a Paesi della Unione europea.
2. Non è consentita l'ammissione all'esame di Stato per i
candidati già in possesso di altra maturità o abilitazione.
Art. 4.
(Condizioni di ammissione).
1. L'ammissione dei candidati di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), è disposta dal consiglio di classe, con
deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei
componenti. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione
di voti sul profitto conseguito in ciascuna disciplina e con
il giudizio positivo o negativo di ammissione. Il giudizio
riassume il livello e il carattere della preparazione del
candidato e di lui mette in luce l'impegno e le attitudini.
2. Gli alunni interni che abbiano perso per qualsiasi
motivo più di cinquanta giorni di frequenza delle lezioni
possono sostenere l'esame di Stato solo in qualità di
candidati esterni.
3. A tutti gli alunni, ammessi e non ammessi, viene
comunicata in via riservata la motivazione della delibera del
consiglio di classe.
4. L'ammissione dei candidati esterni di cui all'articolo
3, inclusi quelli che beneficiano della abbreviazione, ha
luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad
accertare il grado di preparazione posseduta.
5. La prova preliminare di cui al comma 4, consistente in
un colloquio, verte su tutte le materie previste dal piano di
studi.
6. La prova preliminare si svolge, la settimana precedente
l'inizio degli esami di Stato, nella scuola statale o
pareggiata alla quale il candidato è stato assegnato dal
dirigente dell'ufficio scolastico regionale.
7. La commissione esaminatrice per la prova preliminare è
costituita da cinque docenti e dal preside della scuola a cui
il candidato è stato assegnato.
Art. 5.
(Determinazione delle sedi di esame).
1. Possono essere sede di esame gli istituti statali,
pareggiati e legalmente riconosciuti.
2. I candidati che non appartengano agli istituti di cui
al comma 1 sostengono le prove preliminari e le prove d'esame
in un istituto statale o pareggiato avente sede, ove
possibile, nella provincia di residenza. L'istituto è indicato
dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale secondo
criteri e modalità che tengano conto della equilibrata
distribuzione dei candidati.
3. Ad ogni commissione di esame è assegnato un numero di
candidati che non può essere superiore a cinquanta unità.
4. Non possono essere esaminati più di cinque candidati al
giorno.
Art. 6.
(Valutazione del curriculum scolastico).
1. La commissione di esame, prima dell'inizio delle prove,
esamina la documentazione relativa alla carriera scolastica di
ciascun candidato e procede alla sua valutazione complessiva
mediante l'attribuzione di un punteggio in centesimi. Detta
valutazione si basa, per gli alunni che hanno frequentato
l'intero corso, sul profitto riguardato con riferimento ai
progressi compiuti nell'arco dell'intero corso, tenendo in
considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica e
l'impegno nella partecipazione alla vita e alle iniziative
della scuola; per i candidati ammessi agli esami in base a
prove preliminari, la valutazione si basa sui risultati delle
prove stesse e sui dati relativi alla formazione personale
emergenti dalla documentazione prodotta.
2. Per la valutazione del curriculum scolastico la
commissione di esame ha a disposizione trenta punti.
Art. 7.
(Prove di esame).
1. L'esame di Stato consta di tre prove scritte e di un
colloquio.
2. La prima prova scritta è di italiano e deve tendere ad
accertare le capacità espressive logico-linguistiche,
artistiche e culturali del candidato.
3. La seconda e la terza prova scritta vertono su materie
caratterizzanti ciascun corso di studi, per le quali
l'ordinamento vigente preveda verifiche scritte. La terza
prova può anche avere carattere grafico o scritto-grafico o
tecnico-pratico.
4. I testi relativi alle tre prove scritte sono inviati
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. Le materie oggetto della seconda e terza prova
scritta sono individuate dal Ministero nell'ultima settimana
del mese di maggio.
5. Il colloquio si svolge sui contenuti di tutte le
discipline dell'ultimo anno di corso e su questioni e temi che
siano stati approfonditi anche attraverso ricerche ed
esperienze compiute sotto la guida dei docenti del consiglio
di classe.
6. E' assicurata la possibilità del candidato di
approfondire gli argomenti che hanno formato oggetto delle
prove scritte.
7. Per l'educazione fisica, la prova è limitata alla
discussione dei soli profili teorici di tale insegnamento.
8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca con decreto da emanare, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua i corsi di
studio per i quali la terza prova scritta sia grafica,
scritto-grafica o tecnico-pratica.
9. Nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o
slovena, le prove scritte ed il colloquio sono svolti nella
rispettiva lingua.
10. I candidati che, per gravi motivi di salute o di
famiglia, si trovino nell'impossibilità di partecipare allo
svolgimento di una sola prova scritta possono sostenere la
prova suppletiva secondo le modalità sta bilite dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca con
l'ordinanza di cui all'articolo 13, comma 2.
Art. 8.
(Valutazione delle prove di esame).
1. La commissione di esame provvede collegialmente alla
revisione degli elaborati relativi alla prima prova
scritta.
2. La commissione di esame si divide in due
sottocommissioni, per aree specifiche, al fine di provvedere
alla revisione degli elaborati della seconda e terza prova
scritta ed esprime la valutazione definitiva sulla base delle
proposte avanzate dai docenti della sottocommissione
competente nella materia. Ciascuna sottocommissione non può
essere inferiore a tre componenti.
3. Per la valutazione complessiva delle tre prove scritte
la commissione di esame dispone di quaranta punti.
4. Il colloquio si svolge alla presenza dell'intera
commissione, che ne valuta collegialmente i risultati.
5. Per la valutazione del colloquio la commissione dispone
di trenta punti.
Art. 9.
(Valutazione finale).
1. A conclusione dell'esame di Stato la commissione
assegna un voto finale complessivo, espresso in centesimi, che
è il risultato della somma dei punti attribuiti per il
curriculum scolastico, per le prove scritte e per il
colloquio d'esame.
2. Superano l'esame di Stato i candidati che abbiano
riportato un voto finale complessivo non inferiore a sessanta
centesimi.
3. Per i candidati che abbiano riportato un credito
scolastico massimo e risultati di eccezionale rilievo nelle
prove d'esame, la commissione stessa può deliberare,
all'unanimità, che al voto massimo venga aggiunta la lode.
Art. 10.
(Comissione di esame).
1. La commissione di esame è costituita da un presidente,
per due terzi delle discipline di esame da commissari esterni,
e da commissari interni per le restanti discipline.
2. Il presidente ed i commissari esterni sono tratti da
appositi albi nazionali, istituiti da coloro che, avendone i
requisiti, ne fanno parte.
3. Il presidente è scelto tra le seguenti categorie:
a) presidi di ruolo di istituti di istruzione
secondaria superiore del tipo cui si riferisce l'esame di
Stato;
b) docenti di ruolo degli istituti di istruzione
secondaria superiore con almeno sette anni di effettivo
servizio, titolari di un insegnamento compreso tra le
discipline su cui verte l'esame.
4. Per ogni due classi è costituita una commissione di
esame. Ciascuna classe degli istituti legalmente riconosciuti
è aggregata ad una classe di istituto statale e viceversa.
5. I commissari interni di esame sono scelti a rotazione,
per metà tra i docenti dell'una delle due classi e per l'altra
metà tra i docenti dell'altra.
6. La rotazione, riferita alle discipline di insegnamento
o gruppi di discipline oggetto di esame, ha luogo secondo
criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 13,
comma 1.
7. Qualora le discipline di insegnamento o gruppi di
discipline siano in numero dispari, il numero dei docenti è
aumentato di una unità.
8. E' stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione
di presidente e di membro esterno della commissione di esame
nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole
nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi tre anni.
Art. 11.
(Compensi per la commissione di esame).
1. Per la partecipazione dei presidenti, dei membri
esterni e di quelli interni, è attribuito un compenso nella
misura stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca emanato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; i compensi sono
onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento,
ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati
in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o
di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla
sede di servizio o di abituale dimora a quella di esame.
Art. 12.
(Esami per candidati portatori
di handicap).ˆâ4
1. Gli alunni portatori di handicap, che hanno
seguito programmi semplificati e differenziati negli anni
precedenti e sono stati ammessi all'ultimo anno di corso senza
attribuzione di voti, sono ammessi all'esame di Stato sulla
base di un giudizio del consiglio di classe, volto a valutare
se l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione
corrispondente agli obiettivi didattici previsti dai programmi
generali di insegnamento.
2. I candidati esterni portatori di handicap, ferme
restando le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, sono
tenuti a presentare all'istituto, presso il quale devono
sostenere l'esame di Stato, il piano di studi seguito, che
viene valutato in sede di prove preliminari.
3. Gli esami di Stato sono sostenuti secondo il piano di
studi presentato.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca con l'ordinanza di cui all'articolo 13, comma 2,
stabilisce, per gli alunni portatori di handicap, prove
equipollenti alle prove scritte o grafiche e tempi più lunghi
per la loro effettuazione, qualora ciò sia richiesto dalla
natura dell'handicap.
5. Ai fini di cui al presente articolo, la commissione di
esame è integrata con la partecipazione, quale membro
aggregato, del docente per le attività di sostegno, ove
nominato.
Art. 13.
(Regolamento).
1. Con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un
regolamento per l'esecuzione delle disposizioni recate dalla
presente legge e per gli adattamenti richiesti dalle
sperimentazioni attuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca determina annualmente, con propria ordinanza, i tempi
e le modalità organizzative dell'esame di Stato.
Art. 14.
(Norma finale).
1. Le disposizioni recate dalla presente legge hanno
applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a
quello della sua entrata in vigore.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 detta
anche le disposizioni transitorie per l'applicazione graduale
della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni
scolastici.