XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 769
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e composizione).
1. E' istituita, a norma dell'articolo 82 della
Costituzione, per la durata della XIV legislatura, una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli abusi
e della corruzione nell'espletamento dei concorsi e degli
esami pubblici.
2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
Art. 2.
(Finalità).
1. La Commissione ha il compito di accertare e valutare la
correttezza formale e sostanziale dell'operato dei poteri
pubblici, nonché l'eventuale esistenza di favoritismi, abusi e
corruzione, nell'espletamento delle procedure di reclutamento
dei pubblici impiegati e degli esami abilitanti a carriere,
ordini o professioni.
2. In particolare, la Commissione ha il compito di:
a) accertare la congruità dei criteri adottati
nella definizione dei requisiti di ammissione e di preferenza
in pubblici concorsi ed esami, nell'adozione dei programmi e
nella scelta dei quesiti, delle tracce, e di quant'altro teso
a delineare il contenuto delle prove d'esame; le regolarità
della composizione, della costituzione e delle eventuali
variazioni delle commissioni giudicatrici; la previa adozione
da parte delle commissioni giudicatrici di idonei criteri di
correzione e valutazione delle prove e l'uniformità nella loro
applicazione; la regolarità degli esiti delle prove d'esame,
della valutazione dei titoli, dei provvedimenti di nomina;
b) accertare la congruità della normativa vigente
in materia di reclutamento dei pubblici impiegati,
prospettando le proposte di carattere legislativo ed
amministrativo ritenute opportune per rendere più efficace e
trasparente l'azione dei pubblici poteri al riguardo;
c) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque
annualmente.
Art. 3.
(Poteri).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. Alle persone ascoltate a testimonianza davanti alla
Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e
372 del codice penale.
3. La Commissione può chiedere, per l'espletamento dei
propri lavori, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini
svolte da autorità giudiziarie o amministrative. Per gli
accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto
di procedimenti in corso di fronte all'autorità giudiziaria
ordinaria o amministrativa, la Commissione può inoltre
chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità
giudiziaria, anche in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale. Si applicano in materia le disposizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356.
5. Gli atti dei procedimenti amministrativi per le
abilitazioni professionali e per il reclutamento dei pubblici
impiegati, ivi compresi gli atti dei candidati, devono essere
conservati a cura della pubblica amministrazione per venti
anni dalla fine del relativo procedimento, e comunque fino
alla conclusione di ogni procedimento davanti all'autorità
giudiziaria o di inchieste parlamentari.
Art. 4.
(Segreto).
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione medesima disponga diversamente, con
deliberazione motivata.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
3. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui al comma 2.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del
codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie. Non possono far parte del personale
addetto alla Commissione o che collabora con la Commissione
stessa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, coloro
che abbiano partecipato a commissioni giudicatrici di pubblici
concorsi.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.