XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 765
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, e
n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive
modificazioni, è autorizzata la istituzione di una zona franca
produttiva nell'agglomerato industriale San Ferdinando-Gioia
Tauro-Rosarno in esecuzione del protocollo d'intesa per lo
sviluppo di iniziative nel porto di Gioia Tauro sottoscritto
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 2 dicembre
1993.
Art. 2.
1. La delimitazione degli ambiti territoriali della zona
franca produttiva è effettuata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle proposte
formulate dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di
Reggio Calabria, di seguito denominato "Consorzio", d'intesa
con la provincia di Reggio Calabria, di seguito denominata
"provincia", e con i comuni interessati territorialmente,
sentite le organizzazioni economiche, imprenditoriali e
sindacali e le associazioni di categoria degli operatori di
settore.
2. Ove si renda necessario da mutamenti oggettivi dei
fattori economici, ovvero da nuove esigenze della
programmazione nazionale o regionale, o ancora per
determinazione, su parere conforme del nucleo di valutazione
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del
coordinatore generale di cui all'articolo 8, la delimitazione
geografica della zona franca produttiva può essere modificata
secondo la procedura di cui al comma 1.
Art. 3.
1. Il piano regolatore territoriale consortile
dell'agglomerato industriale San Ferdinando-Gioia
Tauro-Rosarno si adegua automaticamente alla delimitazione
fissata dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma
1, ed il Consorzio, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce la normativa tecnica di
attuazione della zona franca che dovrà tenere conto delle
disposizioni degli articoli 167, punto 4, e 172 del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992. Tale normativa prevale su eventuale diversa disciplina
urbanistica locale e viene recepita integralmente dal piano
territoriale di coordinamento della provincia.
Art. 4.
1. Nel rispetto della disciplina comunitaria, nella zona
franca produttiva saranno in funzione:
a) i magazzini, ivi compresi i magazzini
frigoriferi per il deposito delle merci in arrivo ed in
partenza;
b) gli uffici per le autorità doganali incaricate
della sorveglianza esterna e del controllo interno, nonché
dell'espletamento di tutte le operazioni disciplinate dai
regolamenti comunitari;
c) il centro direzionale, da concedere in uso agli
operatori economici per lo svolgimento delle loro attività,
compresi gli uffici destinati a società di servizi anche ad
alta tecnologia, quali banche dati, centri elaborazione dati,
centri contabili operanti per conto e nell'interesse dei
suddetti operatori economici, nonché gli uffici destinati al
Comitato consultivo-promozionale di cui all'articolo 7, al
nucleo di valutazione ed al coordinatore generale;
d) gli stabilimenti per la manipolazione, la
trasformazione, il condizionamento, la conservazione e le
altre operazioni sulle merci o le derrate, in arrivo ed in
partenza, secondo i criteri, le disposizioni ed i limiti
dettati al riguardo dalla normativa comunitaria;
e) gli stabilimenti per il perfezionamento delle
merci destinate sia all'immissione in consumo nel mercato
comunitario che all'esportazione verso Paesi terzi.
Art. 5.
1. Le imprese italiane, estere o miste, produttrici di
beni e servizi, che sono insediate nella zona franca
produttiva, possono accedere ai fondi del Mediocredito
centrale previsti dalle vigenti disposizioni per le aziende
esportatrici, nonché ai benefìci di cui alla legge 24 aprile
1990, n. 100, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ed ai lavoratori operanti nella zona
franca produttiva, si applicano i benefìci e le agevolazioni
fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di
legge, ivi comprese le agevolazioni previste per lo sviluppo
del mezzogiorno d'Italia e dell'imprenditoria giovanile.
3. Per le merci immesse definitivamente nel territorio
comunitario è consentito il differimento, fino a sei mesi
dalla data di immissione, del pagamento dei diritti doganali,
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
4. Ai redditi imponibili delle società, enti ed imprese
individuali, operanti esclusivamente in zona franca
produttiva, e di cui non esistano sul territorio italiano né
filiali, né strutture produttive, né stabili organizzazioni
commerciali, è applicata un'imposta forfettaria pari al 10 per
cento complessivo.
5. Gli utili delle società, enti ed imprese individuali,
obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché
delle imprese minori che abbiano optato per la contabilità
ordinaria, che si costituiscono in zona franca produttiva al
fine di dare vita a nuove iniziative imprenditoriali, se
ridistribuiti, sono soggetti alla ritenuta fissa a titolo di
imposta complessiva nella misura dell'1 per cento.
6. Particolari condizioni per i lavoratori o benefìci
fiscali e previdenziali potranno essere concessi con
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
7. Nei limiti perimetrali della zona franca produttiva
possono essere insediate strutture, produttive o commerciali,
operanti in regime di temporanea importazione o in regime di
non esenzione.
Art. 6.
1. La costruzione, la gestione e la manutenzione del
centro direzionale e delle infrastrutture necessarie alla
creazione della zona franca produttiva, nonché l'assegnazione
e la vendita dei terreni agli operatori richiedenti, sono
attribuite al Consorzio, secondo le direttive ed il controllo
del coordinatore generale.
2. Il Consorzio, per la manutenzione delle opere, per la
gestione degli impianti e per l'erogazione dei servizi
consortili, determina, d'intesa con il coordinatore generale,
e riscuote i dovuti corrispettivi.
3. Le concessioni edilizie per la costruzione degli
impianti industriali, commerciali e di servizi, all'interno
della zona franca produttiva e nelle aree industriali
attrezzate dal Consorzio sono rilasciate dalle competenti
amministrazioni comunali a titolo gratuito.
Art. 7.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è costituito un Comitato consultivo-promozionale della
zona franca produttiva, di seguito denominato "Comitato",
composto da:
a) due dirigenti del Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) un dirigente del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
c) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
d) un dirigente dell'amministrazione provinciale
di Reggio Calabria;
e) un dirigente del Consorzio;
f) un dirigente della regione Calabria;
g) un rappresentante per ognuno dei comuni
interessati per territorio;
h) un rappresentante delle organizzazioni
sindacali;
i) un rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;
l) il coordinatore generale.
Art. 8.
1. Il coordinatore generale, scelto fra i dirigenti dello
Stato, della pubblica amministrazione e degli enti pubblici
economici, con qualifica non inferiore a direttore generale, è
posto in aspettativa con assegni. Il periodo di aspettativa è
utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell'anzianità di servizio.
2. L'amministrazione di appartenenza provvede a richiedere
il rimborso del correlativo onere all'ufficio contabile del
Comitato.
Art. 9.
1. Ai componenti del Comitato spetta un gettone di
presenza determinato col decreto di nomina, oltre al rimborso
delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasferimento. I
componenti restano in carica cinque anni e possono essere
rinnovati alla scadenza del mandato.
Art. 10.
1. Il Comitato dà pareri al coordinatore generale sulle
domande di insediamento di attività industriali, commerciali,
creditizie e di servizi, previa istruttoria relativa
all'individuazione, la selezione e la valutazione delle
opportunità imprenditoriali e dei progetti di investimento,
resa dal nucleo di valutazione; propone ai Ministri
interessati le iniziative idonee allo sviluppo della zona
franca produttiva e gli strumenti atti a favorire le
condizioni per l'intermodalità nell'area del porto.
Art. 11.
1. Tutti i poteri di gestione spettano al coordinatore
generale il quale provvede, in particolare a:
a) nominare un nucleo di valutazione composto da
sei esperti con specifiche competenze in materia doganale,
commerciale, finanziaria, urbanistica, legislativa comunitaria
ed aziendale, per l'istruttoria e la valutazione dei progetti
insediativi, l'individuazione e l'utilizzazione di
finanziamenti e contributi disponibili in sede comunitaria,
nazionale o regionale;
b) controllare l'attuazione degli interventi,
verificare il rispetto delle condizioni fissate, sia in ordine
alle modalità di esecuzione che ai tempi di realizzazione, nei
provvedimenti autorizzativi;
c) provvedere ai sensi degli articoli 14 e 16
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
all'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nullaosta,
assensi, e quant'altro necessario al fine della esecuzione
degli interventi;
d) definire un modello unico di richiesta di
insediamento nella zona franca produttiva e trasmetterlo alle
diverse amministrazioni interessate, per le parti di relativa
competenza, prescrivendo i tempi necessari per la definizione
del procedimento amministrativo.
Art. 12.
1. Il coordinatore generale si avvale del personale
assegnato dalla regione Calabria, dalla provincia e da altre
amministrazioni, compresi gli enti pubblici economici, in
posizione di comando temporaneo secondo la normativa vigente
in ogni singola amministrazione.
Art. 13.
1. Le spese per l'istituzione ed il funzionamento del
Comitato, del nucleo di valutazione e del personale comandato
sono a carico dei Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti, in parti uguali.
Art. 14.
1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite ai sensi
dell'articolo 6, il Consorzio predispone un programma
triennale di intervento fissando, d'intesa con il coordinatore
generale, le relative priorità, tenuto conto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, e lo trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze per la necessaria
approvazione.