XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 763
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Lo Stato riconosce e tutela la vita umana fin dal suo
inizio, cioè dal momento del concepimento; protegge e promuove
la maternità come valore ed evento di grande rilevanza
personale e sociale.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno
nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, attuano tutte
le iniziative e gli interventi necessari per assistere la
donna in attesa di un figlio, onde rimuovere le difficoltà,
anche di ordine economico, che possono turbare il decorso
della gravidanza.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno
nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, garantiscono
alla donna dopo il parto e al neonato gli aiuti che si rendono
necessari per superare le difficoltà, anche di ordine
economico, in qualunque modo dipendenti dalla nascita.
Art. 2.
(Interventi speciali a
carattere sanitario e socio-assistenziale).
1. La donna che, durante la gravidanza, sia afflitta da
serie difficoltà, in qualunque modo ricollegabili alla
gestazione, di carattere medico, economico, sociale,
familiare, ovvero nutra timori per le condizioni del nascituro
o per l'avvenire proprio o del suo nucleo familiare, ove tali
difficoltà non possano essere superate mediante le prestazioni
sociali, assistenziali e sanitarie offerte dalle strutture
pubbliche o convenzionate presenti nel territorio, ha diritto
a fruire di interventi sanitari e socio-assistenziali
speciali.
2. Gli interventi speciali a carattere sanitario sono
disposti dall'azienda sanitaria locale competente per
territorio, senza oneri per la gestante ed il suo nucleo
familiare. Gli interventi sono disposti con procedura
d'urgenza dall'azienda sanitaria locale.
3. Gli interventi speciali a carattere socio-assistenziale
competono ai comuni, mediante delega alle aziende sanitarie
locali ed al loro servizio sociale. La regione assegna i fondi
occorrenti e provvede a rimborsare sollecitamente quanto sia
stato necessario anticipare in via d'urgenza.
4. L'azienda sanitaria locale attua gli interventi
speciali attraverso le strutture sanitarie pubbliche, o
private convenzionate, o private e di volontariato anche non
convenzionate nonché attraverso le strutture
socio-assistenziali pubbliche, o convenzionate, o private e di
volontariato anche non convenzionate.
5. Gli interventi speciali sono disposti dalle istituzioni
competenti su segnalazione del servizio sociale, o del
consultorio familiare, o di strutture sanitarie pubbliche o
private, o del medico di base. Tali segnalazioni sono fatte
anche dagli organismi privati o di volontariato, agenti senza
scopo di lucro e col fine statutario dell'accoglienza e della
tutela della vita nascente e della maternità, che operano sul
territorio e che hanno richiesto e ottenuto dalla regione
l'iscrizione ad uno speciale albo, che deve essere tenuto a
cura dell'assessorato all'assistenza.
6. La gestante e il suo nucleo familiare hanno diritto di
scegliere le modalità di attuazione e di fruizione degli
interventi speciali.
Art. 3.
(Interventi speciali
di sostegno economico e familiare).
1. Nel caso in cui le serie difficoltà di cui all'articolo
2, comma 1, siano di carattere economico o familiare, la donna
ha diritto di fruire di aiuti economici per il periodo della
gravidanza e dell'allattamento e, in caso di necessità, anche
dopo il periodo dell'allattamento e fino a che la necessità
sussista.
2. Ricorrendo le serie difficoltà di cui al comma 1, i
comuni hanno l'obbligo di sostenere, ove non esistano nel
comune di residenza della gestante asili nido comunali o non
vi sia in essi possibilità di accogliere il neonato, la spesa
per la frequenza di asili nido gestiti da altri enti pubblici
o da privati.
3. Gli aiuti economici di cui al comma 1 devono essere
congrui rispetto alle necessità della donna e del suo nucleo
familiare, in modo da assicurare alla donna ed alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
4. Ricorrendo le serie difficoltà di cui al comma 1, i
comuni hanno l'obbligo di garantire una idonea assistenza
domiciliare per la gestante o la sua famiglia.
5. La regione assegna ai comuni i fondi occorrenti per gli
interventi speciali di sostegno economico e familiare e
provvede a rimborsare sollecitamente quanto sia stato
necessario anticipare in via d'urgenza.
Art. 4.
(Compiti dei consultori).
1. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio
1975, n. 405, oltre ai compiti previsti da tale legge,
forniscono ogni assistenza e sostegno alla donna in stato di
gravidanza ed in particolare hanno l'obbligo di:
a) informare la donna sui diritti a lei spettanti
in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi
sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle
strutture operanti nel territorio;
b) informare la donna sulle modalità idonee a
ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro
a tutela della gestante;
c) segnalare alle istituzioni competenti la
necessità degli interventi speciali, sia di carattere
sanitario e assistenziale, sia di carattere economico e
familiare, di cui agli articoli 2 e 3;
d) attuare ogni intervento, che si renda
necessario d'urgenza, per consentire la soluzione dei
problemi, di ordine sanitario o socio-assistenziale, che siano
prospettati dalla donna.
2. I consultori, sulla base di appositi regolamenti o
convenzioni, possono avvalersi, per i fini previsti dalla
presente legge, della collaborazione degli organismi, privati
o di volontariato, agenti senza scopo di lucro e col fine
statutario dell'accoglienza e della tutela della vita nascente
e della maternità, di cui all'articolo 2, comma 5, che possono
anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
Art. 5.
(Norma finanziaria).
1. Lo Stato assegna annualmente alle regioni, in
proporzione alla popolazione residente, la somma di lire 2.000
miliardi per l'adempimento degli oneri previsti dalla presente
legge al fine della protezione e della promozione della
maternità.
2. All'onere finanziario di cui al comma 1, pari a lire
2.000 miliardi annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2002
con apposito stanziamento quantificato annualmente con la
legge finanziaria.
Art. 6.
(Interruzione della gravidanza
di donna non consenziente).
1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza
il consenso della donna è punito con la reclusione da sei a
dodici anni. Si considera come non prestato il consenso quando
sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o
suggestione, o carpito con inganno, ovvero quando provenga da
una donna minore degli anni sedici o inferma di mente.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque
cagiona l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a
provocare lesioni alla donna.
3. La pena è diminuita fino alla metà se dalle lesioni
deriva l'acceleramento del parto.
4. Se dai fatti previsti dai commi 1 e 2 deriva la morte
della donna, si applica la pena della reclusione da dieci a
venti anni; se ne deriva il pericolo di morte o un grave
pregiudizio alla salute della donna, si applica la pena della
reclusione da otto a sedici anni.
5. Le pene stabilite dal presente articolo sono aumentate
fino a un terzo se la donna è minore degli anni diciotto.
Art. 7.
(Interruzione della gravidanza
di donna consenziente).
1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza con il
consenso della donna, è punito con la pena della reclusione da
uno a quattro anni.
2. Il giudice può astenersi dall'infliggere la pena nei
confronti della donna, se essa, al momento del fatto, si
trovava in una situazione di speciale difficoltà per ragioni
di salute, fisica o psichica, per ragioni economiche o
familiari, ovvero per timori in ordine al decorso della
gravidanza e alle condizioni di vita del nascituro.
3. Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni
se l'agente cagiona, per colpa, il pericolo di morte per la
donna o un altro grave pregiudizio alla sua salute. Se
cagiona, per colpa, la morte della donna si applica la pena
della reclusione da quattro a otto anni.
4. Si applica la pena della reclusione da due a cinque
anni se il fatto è compiuto su donna di età compresa tra i
sedici e i diciotto anni, o che si trovi in condizioni di
deficienza psichica.
5. Nei casi previsti ai commi 3, primo periodo, e 4, la
donna non è punibile.
6. La donna che si procura l'interruzione della gravidanza
è punita con la pena della reclusione fino a tre anni. Il
giudice può astenersi dall'infliggere la pena per le stesse
ragioni indicate al comma 2.
Art. 8.
(Interruzione colposa della gravidanza).
1. Chiunque cagiona ad una donna, per colpa,
l'interruzione della gravidanza è punito con la pena della
reclusione da due a tre anni.
2. Chiunque cagiona ad una donna, per colpa, un parto
prematuro è punito con la pena della reclusione fino a un
anno.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se il fatto è
commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro la pena è aumentata fino a un terzo.
Art. 9.
(Cause di non punibilità).
1. Non è punibile l'interruzione della gravidanza quando è
necessaria per evitare un grave pericolo per la vita o la
salute della donna e il pericolo non è altrimenti evitabile.
Deve in ogni caso sussistere il consenso della donna.
2. La sussistenza del grave pericolo di cui al comma 1
deve essere accertata da due medici del servizio
ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve
praticarsi l'intervento, che ne forniscono idonea
certificazione. I medici possono avvalersi della
collaborazione di specialisti. I medici sono tenuti a fornire
la documentazione sul caso e a comunicare la loro
certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per
l'intervento da praticarsi immediatamente.
3. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda
necessaria per l'imminente pericolo per la vita della donna,
l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento
delle procedure previste dal comma 2. Il medico in tali casi
deve dare informazione dell'intervento al direttore sanitario
dell'ospedale o, se l'intervento è praticato al di fuori della
struttura pubblica, all'organo responsabile dell'azienda
sanitaria locale competente per territorio e trasmettere tutta
la certificazione attinente all'intervento praticato.
4. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del
feto, il fatto non è punibile soltanto se ricorrono i
requisiti previsti dall'articolo 54 del codice penale.
Art. 10.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di
interruzione della gravidanza non punibili ai sensi
dell'articolo 9, quando sollevi obiezione di coscienza con
preventiva dichiarazione, che può essere comunicata in ogni
momento all'organo responsabile dell'azienda sanitaria locale
o al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura da
cui dipenda.
2. La dichiarazione di obiezione di coscienza, una volta
formulata, è revocabile con le medesime modalità della sua
proposizione.
Art. 11.
(Abrogazione).
1. La legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogata.