XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 760
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di incentivare una corretta partecipazione alle
manifestazioni sportive è indetto un concorso-premio con
cadenza annuale destinato a giovani meritevoli.
Art. 2.
1. Hanno diritto a partecipare al concorso-premio di cui
all'articolo 1:
a) gli studenti che, individualmente, si sono
distinti nell'opera di persuasione e incentivazione contro la
violenza negli stadi;
b) le associazioni, enti, circoli sportivi ed
affini che si sono distinti nell'opera di promozione di
manifestazioni contro la violenza negli stadi.
Art. 3.
1. E' istituita presso il Ministero per i beni e le
attività culturali - Dipartimento dello spettacolo una
commissione di valutazione e accertamento dei requisiti
richiesti ai sensi dell'articolo 2. La commissione è nominata
dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI).
2. La commissione di cui al comma 1 è composta:
a) da un dirigente del Ministero per i beni e le
attività culturali - Dipartimento dello spettacolo, che la
presiede;
b) da un dirigente del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con funzione di vice
presidente;
c) da due tecnici esperti in materia sportiva
nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali su
una terna di nominativi indicata dal CONI;
d) da due tecnici esperti in materia sportiva
nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
e) da un rappresentante del CONI.
Art. 4.
1. Ai vincitori del concorso di cui alla presente legge è
attribuito un premio consistente nella partecipazione gratuita
a manifestazioni sportive, ivi comprese le spese di viaggio,
vitto e alloggio.
2. I premi sono ripartiti nella misura di 50 ai
concorrenti di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 2 e di 50 ai rappresentanti delle organizzazioni
di cui alla lettera b) del medesimo comma 1
dell'articolo 2.
Art. 5.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta,
con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione della
presente legge e per la definizione delle modalità di
partecipazione al concorso.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire cinquecento milioni per l'anno 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.