XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 760




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di incentivare una corretta partecipazione alle manifestazioni sportive è indetto un concorso-premio con cadenza annuale destinato a giovani meritevoli.


Art. 2.

        1. Hanno diritto a partecipare al concorso-premio di cui all'articolo 1:

            a) gli studenti che, individualmente, si sono distinti nell'opera di persuasione e incentivazione contro la violenza negli stadi;

            b) le associazioni, enti, circoli sportivi ed affini che si sono distinti nell'opera di promozione di manifestazioni contro la violenza negli stadi.


Art. 3.

        1. E' istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento dello spettacolo una commissione di valutazione e accertamento dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2. La commissione è nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
        2. La commissione di cui al comma 1 è composta:

            a) da un dirigente del Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento dello spettacolo, che la presiede;

            b) da un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di vice presidente;

            c) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali su una terna di nominativi indicata dal CONI;
            d) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            e) da un rappresentante del CONI.


Art. 4.

        1. Ai vincitori del concorso di cui alla presente legge è attribuito un premio consistente nella partecipazione gratuita a manifestazioni sportive, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio.
        2. I premi sono ripartiti nella misura di 50 ai concorrenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e di 50 ai rappresentanti delle organizzazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.


Art. 5.

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione della presente legge e per la definizione delle modalità di partecipazione al concorso.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire cinquecento milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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