XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 759
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di contenere il numero delle malattie
oncologiche della donna attraverso la medicina preventiva, è
fatto obbligo alle donne che abbiano superato il
venticinquesimo anno di età di sottoporsi annualmente agli
esami previsti per la prevenzione delle neoplasie mammarie ed
uterine.
Art. 2.
1. Gli esami possono essere effettuati, a scelta
dell'utente, anche mediante ricovero, senza autorizzazioni
preventive, presso il medico di base, i poliambulatori, i
servizi ospedalieri, gli istituti scientifici o i laboratori e
le cliniche private. Le spese per gli esami sono a totale
carico del Ministero della sanità.
Art. 3.
1. L'iter diagnostico rilevato è annotato su un
cartellino in due copie, delle quali una resta in possesso
dell'utente, l'altra è depositata presso l'azienda sanitaria
locale di appartenenza dell'utente stesso. Presso le singole
aziende sanitarie locali è istituito un centro raccolta dati
che può essere utilizzato ai fini di ricerca dagli istituti
specializzati per la ricerca sul cancro previa autorizzazione
del Ministero della sanità.
Art. 4.
1. Ai consultori è affidata l'opera di divulgazione,
informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile
al fine di ridurre i rischi di mortalità a causa delle
malattie oncologiche, attraverso la istituzione di corsi
mensili, per un numero minimo di otto corsi l'anno, di
educazione sanitaria.
2. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente
articolo implica la chiusura del consultorio.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire dieci miliardi annue a decorrere dal
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.