XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 759




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di contenere il numero delle malattie oncologiche della donna attraverso la medicina preventiva, è fatto obbligo alle donne che abbiano superato il venticinquesimo anno di età di sottoporsi annualmente agli esami previsti per la prevenzione delle neoplasie mammarie ed uterine.


Art. 2.

        1. Gli esami possono essere effettuati, a scelta dell'utente, anche mediante ricovero, senza autorizzazioni preventive, presso il medico di base, i poliambulatori, i servizi ospedalieri, gli istituti scientifici o i laboratori e le cliniche private. Le spese per gli esami sono a totale carico del Ministero della sanità.


Art. 3.

        1. L'iter diagnostico rilevato è annotato su un cartellino in due copie, delle quali una resta in possesso dell'utente, l'altra è depositata presso l'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'utente stesso. Presso le singole aziende sanitarie locali è istituito un centro raccolta dati che può essere utilizzato ai fini di ricerca dagli istituti specializzati per la ricerca sul cancro previa autorizzazione del Ministero della sanità.


Art. 4.

        1. Ai consultori è affidata l'opera di divulgazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile al fine di ridurre i rischi di mortalità a causa delle malattie oncologiche, attraverso la istituzione di corsi mensili, per un numero minimo di otto corsi l'anno, di educazione sanitaria.
        2. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente articolo implica la chiusura del consultorio.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire dieci miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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