XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 757
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Funzioni di indirizzo).
1. Lo Stato promuove l'attività del teatro di prosa,
avvalendosi della collaborazione delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti
locali.
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività di teatro
di prosa e di incrementare le attività di produzione,
distribuzione, promozione e ricerca nel settore, sono emanati,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, atti di indirizzo e
coordinamento.
3. Ai fini di cui alla presente legge è istituito il
Consiglio superiore del teatro con sede in Roma, con le
competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
(Competenze del Consiglio superiore
del teatro).
1. Il Consiglio superiore del teatro delibera
sull'individuazione, sull'istituzione, sull'esame e sul
finanziamento degli enti svolgenti attività di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 4, ed esprime pareri sulla
definizione dei programmi triennali di cui al medesimo
articolo 4, comma 2, lettera a).
2. Il Consiglio superiore del teatro è costituito da sette
componenti di cui cinque esperti in cultura teatrale, uno in
rappresentanza delle regioni, ed uno in rappresentanza dei
comuni d'Italia. I predetti componenti vengono eletti in
numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di
tre dal Senato della Repubblica secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, e restano in carica per un
triennio.
3. I componenti il Consiglio superiore del teatro
provvedono ad eleggere a maggioranza assoluta il
Presidente.
4. I componenti il Consiglio superiore del teatro sono
rieleggibili per un solo ulteriore mandato.
5. Ai componenti il Consiglio superiore del teatro è
riconosciuta una indennità di carica da definire con apposito
provvedimento governativo.
6. Il Consiglio superiore del teatro svolge le seguenti
attività:
a) provvede all'individuazione e al finanziamento
degli enti svolgenti le attività di cui all'articolo 1, comma
2;
b) predispone la ripartizione del Fondo unico per
lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163,
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
c) provvede, attraverso i teatri stabili e i
centri di produzione di interesse nazionale, alla formazione
professionale e mantiene i relativi collegamenti con il mondo
del lavoro;
d) cura la formazione professionale degli attori,
la tenuta degli albi professionali degli organizzatori
teatrali e l'attività dei docenti incaricati della formazione
teatrale.
7. Gli albi professionali di cui alla lettera d) del
comma 6 sono istituiti dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento dello spettacolo.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono determinate le modalità ed i requisiti per l'accesso agli
albi di cui alla lettera d) del comma 6.
Art. 3.
(Competenza degli enti territoriali).
1. Gli enti territoriali, in concorso con lo Stato ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, concorrono al sostegno delle
attività teatrali e, in particolare:
a) curano la promozione e l'esercizio di attività
teatrali da parte di soggetti pubblici e privati;
b) esercitano, anche in concorso tra loro e in
collaborazione con l'Ente teatrale italiano (ETI), le
competenze in materia di distribuzione con esclusione di
strutture alle quali si applicano gli statuti omologhi dei
teatri stabili;
c) promuovono la sensibilizzazione e l'interesse
del pubblico con i circuiti regionali pubblici attraverso
l'università, la scuola e gli organi di informazione;
d) d'intesa con l'Accademia nazionale d'arte
drammatica "Silvio D'Amico", curano il collegamento
dell'attività di formazione professionale connessa con le
attività teatrali di interesse locale;
e) promuovono attività di ricerca in materia di
teatro sperimentale e di teatro per l'infanzia e la gioventù,
sul territorio di competenza, e curano tutte le altre attività
non espressamente rimesse alla competenza dello Stato.
2. Gli enti territoriali, allo scopo di usufruire della
quota del Fondo unico per lo spettacolo ad essi riservata ai
sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera b), presentano
un progetto culturale, da rinnovare dopo il rinnovo degli
organi di governo locale, in attuazione del quale curano i
piani annuali programmatici di dettaglio per il teatro,
contenenti l'indicazione delle attività teatrali di prosa
delle quali è previsto il finanziamento con fondi propri o di
altri enti locali.
Art. 4.
(Enti ed attività di interesse nazionale).
1. Gli enti ai quali si applicano disposizioni affini a
quelle degli statuti dei teatri stabili, nonché le compagnie
di giro, i centri produttivi, compresi quelli finalizzati
all'attività di ricerca in materia di teatro per l'infanzia, i
festival e le rassegne alle quali sia riconosciuta la
qualifica "di interesse nazionale" dal Consiglio superiore del
teatro sono considerati enti svolgenti attività di interesse
nazionale.
2. Per il riconoscimento della qualifica di cui al comma 1
si deve tener conto, prioritariamente, dei seguenti
parametri:
a) predisposizione di un programma triennale
ispirato alla qualità degli spettacoli;
b) svolgimento di attività di promozione dei
giovani nelle diverse attività connesse all'allestimento ed
alla esecuzione degli spettacoli teatrali;
c) collaborazione, a diverso titolo, con i teatri
stabili.
3. Gli enti e i soggetti la cui attività è stata
riconosciuta di interesse nazionale ai sensi del comma 1
beneficiano di contributi diretti sulla base di:
a) predisposizione di un progetto triennale di
qualificata valenza artistica;
b) svolgimento di attività di forte rilevanza
sociale e impegno nella diffusione della cultura teatrale
particolarmente in zone culturalmente disagiate;
c) assunzione di evidenti rischi di mercato.
Art. 5.
(Teatri stabili e teatri d'arte).
1. I teatri orientati verso progetti di particolare
impegno culturale, ovvero i teatri che favoriscono il rapporto
con il mercato, sono individuati in base ai programmi
triennali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e
hanno come scopo la tutela e lo sviluppo della drammaturgia
nazionale contemporanea, il sostegno e la diffusione della
ricerca in materia di teatro per l'infanzia. A tali fini
curano la formazione e l'impiego di giovani autori ed
artisti.
2. Per l'applicazione degli statuti omologhi dei teatri
stabili e per il riconoscimento della qualifica "di interesse
nazionale", ai sensi dell'articolo 4, i teatri d'arte devono
assicurare:
a) omogeneità del programma degli spettacoli
improntato ad un rilevante impegno artistico;
b) impulso agli scambi con altri teatri stabili,
con particolare attenzione agli spettacoli organizzati da
giovani artisti;
c) ospitalità al teatro di giro di qualità;
d) valorizzazione del legame con il territorio e
della caratteristica di stabilità del teatro.
Art. 6.
(Teatro nazionale).
1. E' istituito un Teatro nazionale, con sede in Roma,
avente i seguenti compiti:
a) tutela della drammaturgia nazionale classica e
contemporanea, nonché delle principali tradizioni culturali
italiane;
b) celebrazione delle eminenti personalità della
drammaturgia nazionale;
c) impulso e sostegno a compagnie ed autori
giovani impegnati nella valorizzazione della drammaturgia
nazionale classica e contemporanea.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Teatro nazionale può
avvalersi di una propria compagnia stabile.
Art. 7.
(Teatro d'Europa).
1. E' istituito un Teatro d'Europa, con sede in Milano,
avente il compito di tutelare e valorizzare la drammaturgia
europea e favorire scambi con gli altri teatri europei,
privilegiando, nello svolgimento della propria attività,
autori contemporanei e compagnie costituite da giovani
artisti.
Art. 8.
(Attività di formazione del pubblico).
1. Ai fini di cui alla presente legge è attribuita
rilevante importanza all'attività degli enti locali volta ad
incrementare l'interesse del pubblico per le opere teatrali ed
a fornire agli utenti adeguati strumenti per la piena
fruizione di tali opere e per una corretta comprensione delle
tecniche e del linguaggio teatrale.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli
enti locali predispongono appositi programmi destinati alla
formazione del pubblico, avvalendosi prioritariamente delle
strutture costituenti i circuiti di distribuzione
dell'attività teatrale regionale e della collaborazione di
altri enti ed istituzioni, ed in particolare:
a) per quanto concerne l'insegnamento della
cultura teatrale, avviando rapporti di collaborazione con il
mondo della scuola e dell'università, con particolare
attenzione ai teatri universitari, ove attrezzati a tale
scopo;
b) per quanto concerne la promozione e la
diffusione della cultura teatrale, promuovendo appositi
collegamenti con i mezzi di comunicazione, in particolare con
la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo;
c) per quanto riguarda la formazione del pubblico,
realizzando ogni iniziativa ritenuta idonea, in coordinamento
con altri circuiti regionali e con la collaborazione
dell'ETI.
Art. 9.
(Riordino dell'Ente teatrale italiano).
1. All'ETI sono affidate l'elaborazione e la realizzazione
di iniziative volte alla promozione della drammaturgia
nazionale in Italia e all'estero.
2. L'ETI concorre al sostegno di progetti di distribuzione
da realizzare in collaborazione con i circuiti regionali
pubblici e può avere la gestione diretta di sale teatrali in
Italia e all'estero.
3. L'ETI contribuisce al sostegno della drammaturgia
italiana contemporanea a mezzo di attività produttive
realizzate anche in collaborazione con terzi.
Art. 10.
(Delega al Governo).
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di
cui alla presente legge attraverso gli incentivi indicati, il
Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) integrale fiscalizzazione degli oneri
sociali;
b) detassazione degli utili investiti
nell'attività teatrale dagli operatori del settore, senza
limiti di investimento;
c) destinazione di quote dell'imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche;
d) accesso al credito bancario a tassi
agevolati.