XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 757




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Funzioni di indirizzo).

        1. Lo Stato promuove l'attività del teatro di prosa, avvalendosi della collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti locali.
        2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività di teatro di prosa e di incrementare le attività di produzione, distribuzione, promozione e ricerca nel settore, sono emanati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, atti di indirizzo e coordinamento.
        3. Ai fini di cui alla presente legge è istituito il Consiglio superiore del teatro con sede in Roma, con le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2.


Art. 2.

(Competenze del Consiglio superiore
del teatro).

        1. Il Consiglio superiore del teatro delibera sull'individuazione, sull'istituzione, sull'esame e sul finanziamento degli enti svolgenti attività di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 4, ed esprime pareri sulla definizione dei programmi triennali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera a).
        2. Il Consiglio superiore del teatro è costituito da sette componenti di cui cinque esperti in cultura teatrale, uno in rappresentanza delle regioni, ed uno in rappresentanza dei comuni d'Italia. I predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre dal Senato della Repubblica secondo le norme dei rispettivi regolamenti, e restano in carica per un triennio.
        3. I componenti il Consiglio superiore del teatro provvedono ad eleggere a maggioranza assoluta il Presidente.
        4. I componenti il Consiglio superiore del teatro sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.
        5. Ai componenti il Consiglio superiore del teatro è riconosciuta una indennità di carica da definire con apposito provvedimento governativo.
        6. Il Consiglio superiore del teatro svolge le seguenti attività:

                a) provvede all'individuazione e al finanziamento degli enti svolgenti le attività di cui all'articolo 1, comma 2;

                b) predispone la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

                c) provvede, attraverso i teatri stabili e i centri di produzione di interesse nazionale, alla formazione professionale e mantiene i relativi collegamenti con il mondo del lavoro;

                d) cura la formazione professionale degli attori, la tenuta degli albi professionali degli organizzatori teatrali e l'attività dei docenti incaricati della formazione teatrale.

        7. Gli albi professionali di cui alla lettera d) del comma 6 sono istituiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo.
        8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le modalità ed i requisiti per l'accesso agli albi di cui alla lettera d) del comma 6.


Art. 3.

(Competenza degli enti territoriali).

        1. Gli enti territoriali, in concorso con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, concorrono al sostegno delle attività teatrali e, in particolare:

                a) curano la promozione e l'esercizio di attività teatrali da parte di soggetti pubblici e privati;
                b) esercitano, anche in concorso tra loro e in collaborazione con l'Ente teatrale italiano (ETI), le competenze in materia di distribuzione con esclusione di strutture alle quali si applicano gli statuti omologhi dei teatri stabili;

                c) promuovono la sensibilizzazione e l'interesse del pubblico con i circuiti regionali pubblici attraverso l'università, la scuola e gli organi di informazione;

                d) d'intesa con l'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico", curano il collegamento dell'attività di formazione professionale connessa con le attività teatrali di interesse locale;

                e) promuovono attività di ricerca in materia di teatro sperimentale e di teatro per l'infanzia e la gioventù, sul territorio di competenza, e curano tutte le altre attività non espressamente rimesse alla competenza dello Stato.

        2. Gli enti territoriali, allo scopo di usufruire della quota del Fondo unico per lo spettacolo ad essi riservata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera b), presentano un progetto culturale, da rinnovare dopo il rinnovo degli organi di governo locale, in attuazione del quale curano i piani annuali programmatici di dettaglio per il teatro, contenenti l'indicazione delle attività teatrali di prosa delle quali è previsto il finanziamento con fondi propri o di altri enti locali.


Art. 4.

(Enti ed attività di interesse nazionale).

        1. Gli enti ai quali si applicano disposizioni affini a quelle degli statuti dei teatri stabili, nonché le compagnie di giro, i centri produttivi, compresi quelli finalizzati all'attività di ricerca in materia di teatro per l'infanzia, i festival e le rassegne alle quali sia riconosciuta la qualifica "di interesse nazionale" dal Consiglio superiore del teatro sono considerati enti svolgenti attività di interesse nazionale.
        2. Per il riconoscimento della qualifica di cui al comma 1 si deve tener conto, prioritariamente, dei seguenti parametri:

                a) predisposizione di un programma triennale ispirato alla qualità degli spettacoli;

                b) svolgimento di attività di promozione dei giovani nelle diverse attività connesse all'allestimento ed alla esecuzione degli spettacoli teatrali;

                c) collaborazione, a diverso titolo, con i teatri stabili.

        3. Gli enti e i soggetti la cui attività è stata riconosciuta di interesse nazionale ai sensi del comma 1 beneficiano di contributi diretti sulla base di:

                a) predisposizione di un progetto triennale di qualificata valenza artistica;

                b) svolgimento di attività di forte rilevanza sociale e impegno nella diffusione della cultura teatrale particolarmente in zone culturalmente disagiate;

                c) assunzione di evidenti rischi di mercato.


Art. 5.

(Teatri stabili e teatri d'arte).

        1. I teatri orientati verso progetti di particolare impegno culturale, ovvero i teatri che favoriscono il rapporto con il mercato, sono individuati in base ai programmi triennali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e hanno come scopo la tutela e lo sviluppo della drammaturgia nazionale contemporanea, il sostegno e la diffusione della ricerca in materia di teatro per l'infanzia. A tali fini curano la formazione e l'impiego di giovani autori ed artisti.
        2. Per l'applicazione degli statuti omologhi dei teatri stabili e per il riconoscimento della qualifica "di interesse nazionale", ai sensi dell'articolo 4, i teatri d'arte devono assicurare:
                a) omogeneità del programma degli spettacoli improntato ad un rilevante impegno artistico;
                b) impulso agli scambi con altri teatri stabili, con particolare attenzione agli spettacoli organizzati da giovani artisti;

                c) ospitalità al teatro di giro di qualità;

                d) valorizzazione del legame con il territorio e della caratteristica di stabilità del teatro.


Art. 6.

(Teatro nazionale).

        1. E' istituito un Teatro nazionale, con sede in Roma, avente i seguenti compiti:

                a) tutela della drammaturgia nazionale classica e contemporanea, nonché delle principali tradizioni culturali italiane;

                b) celebrazione delle eminenti personalità della drammaturgia nazionale;

                c) impulso e sostegno a compagnie ed autori giovani impegnati nella valorizzazione della drammaturgia nazionale classica e contemporanea.

        2. Ai fini di cui al comma 1, il Teatro nazionale può avvalersi di una propria compagnia stabile.


Art. 7.

(Teatro d'Europa).

        1. E' istituito un Teatro d'Europa, con sede in Milano, avente il compito di tutelare e valorizzare la drammaturgia europea e favorire scambi con gli altri teatri europei, privilegiando, nello svolgimento della propria attività, autori contemporanei e compagnie costituite da giovani artisti.


Art. 8.

(Attività di formazione del pubblico).

        1. Ai fini di cui alla presente legge è attribuita rilevante importanza all'attività degli enti locali volta ad incrementare l'interesse del pubblico per le opere teatrali ed a fornire agli utenti adeguati strumenti per la piena fruizione di tali opere e per una corretta comprensione delle tecniche e del linguaggio teatrale.
        2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali predispongono appositi programmi destinati alla formazione del pubblico, avvalendosi prioritariamente delle strutture costituenti i circuiti di distribuzione dell'attività teatrale regionale e della collaborazione di altri enti ed istituzioni, ed in particolare:

                a) per quanto concerne l'insegnamento della cultura teatrale, avviando rapporti di collaborazione con il mondo della scuola e dell'università, con particolare attenzione ai teatri universitari, ove attrezzati a tale scopo;

                b) per quanto concerne la promozione e la diffusione della cultura teatrale, promuovendo appositi collegamenti con i mezzi di comunicazione, in particolare con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

                c) per quanto riguarda la formazione del pubblico, realizzando ogni iniziativa ritenuta idonea, in coordinamento con altri circuiti regionali e con la collaborazione dell'ETI.


Art. 9.

(Riordino dell'Ente teatrale italiano).

        1. All'ETI sono affidate l'elaborazione e la realizzazione di iniziative volte alla promozione della drammaturgia nazionale in Italia e all'estero.
        2. L'ETI concorre al sostegno di progetti di distribuzione da realizzare in collaborazione con i circuiti regionali pubblici e può avere la gestione diretta di sale teatrali in Italia e all'estero.
        3. L'ETI contribuisce al sostegno della drammaturgia italiana contemporanea a mezzo di attività produttive realizzate anche in collaborazione con terzi.

Art. 10.

(Delega al Governo).

        1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge attraverso gli incentivi indicati, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) integrale fiscalizzazione degli oneri sociali;

                b) detassazione degli utili investiti nell'attività teatrale dagli operatori del settore, senza limiti di investimento;

                c) destinazione di quote dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

                d) accesso al credito bancario a tassi agevolati.



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