XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 754
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al servizio prestato in qualità di docente
presso le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e
grado è riconosciuta la qualifica di "lavoro usurante".
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 comporta l'aumento
di un anno ogni cinque anni di attività svolta, per un
totale massimo di cinque anni nel corso della intera vita
lavorativa, ai fini della determinazione dell'anzianità di
servizio ovvero ai fini dell'anticipazione dell'età
pensionabile rispetto ai vigenti limiti di età.
3. Per i docenti in attività sono considerati validi, ai
fini dell'attribuzione del beneficio di cui al comma 2 del
presente articolo, i periodi di servizio già computati ai
fini pensionistici ai sensi del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.