XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 751




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato ed indeterminato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento".


Art. 2

        1. I lavoratori agricoli, proprietari di appezzamenti la cui estensione non sia sufficiente ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei nominativi dei coltivatori diretti possono, previo pagamento dei contributi unificati, godere delle prestazioni previdenziali per le giornate lavorative effettivamente svolte nelle terre di loro proprietà.
        2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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