XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 751
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"5. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, i premi ed i contributi relativi
alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella
misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il
proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato ed
indeterminato nei territori montani di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi
lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone
agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per
cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole
svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, nella misura del 20 per cento".
Art. 2
1. I lavoratori agricoli, proprietari di appezzamenti la
cui estensione non sia sufficiente ai fini dell'iscrizione
negli elenchi dei nominativi dei coltivatori diretti possono,
previo pagamento dei contributi unificati, godere delle
prestazioni previdenziali per le giornate lavorative
effettivamente svolte nelle terre di loro proprietà.
2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme
di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.