XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 733
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, le parole: "nel cui circondario"
sono sostituite dalle seguenti: "che ha sede nel capoluogo del
distretto di corte d'appello in cui".
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dai
seguenti:
"1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n.
575, si applicano anche ai soggetti indiziati di appartenere
alle associazioni indicate nell'articolo 74 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, ed ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2)
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, quando i traffici delittuosi cui si
ritiene siano abitualmente dediti o le attività delittuose con
cui si ritiene vivano abitualmente rientrino nella previsione
degli articoli 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la
fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis o
648-ter del codice penale ovvero dell'articolo 295,
secondo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o
dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa la
fattispecie di cui al quinto comma.
1-bis. L'applicazione delle misure di prevenzione
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 è proposta dal
Procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del
distretto di corte d'appello o dal questore della provincia in
cui dimora l'interessato quando si possa ritenere che costui
si avvalga delle condizioni previste dall'articolo
416-bis del codice penale o agisca al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste da tale articolo ovvero
quando appartenga ad un'associazione finalizzata alla
commissione di delitti in materia di sostanze stupefacenti
ovvero viva abitualmente, anche in parte, con i proventi
dell'attività delittuosa di cui all'articolo 630 del codice
penale.
1-ter. Fuori dai casi previsti dal comma
1-bis, l'applicazione delle misure di prevenzione nei
confronti dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, è proposta dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale nel cui circondario o dal questore nella
cui provincia dimora la persona interessata".
Art. 3.
1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio
1975, n. 152, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 4.
1. Ai contrasti tra procuratori della Repubblica in
materia di misure di prevenzione si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 54, 54-bis e
54-ter del codice di procedura penale.