XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 733




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le parole: "nel cui circondario" sono sostituite dalle seguenti: "che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello in cui".


Art. 2.

        1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

        "1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ed ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, quando i traffici delittuosi cui si ritiene siano abitualmente dediti o le attività delittuose con cui si ritiene vivano abitualmente rientrino nella previsione degli articoli 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis o 648-ter del codice penale ovvero dell'articolo 295, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa la fattispecie di cui al quinto comma.
        1-bis. L'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 è proposta dal Procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello o dal questore della provincia in cui dimora l'interessato quando si possa ritenere che costui si avvalga delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o agisca al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da tale articolo ovvero quando appartenga ad un'associazione finalizzata alla commissione di delitti in materia di sostanze stupefacenti ovvero viva abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività delittuosa di cui all'articolo 630 del codice penale.
        1-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è proposta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario o dal questore nella cui provincia dimora la persona interessata".


Art. 3.

        1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 4.

        1. Ai contrasti tra procuratori della Repubblica in materia di misure di prevenzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.



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