XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 730
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'ordine professionale degli stenotipisti
con sede in Roma. L'ordine professionale degli stenotipisti è
articolato nelle seguenti sedi locali ubicate nelle città in
cui hanno sede le corti d'appello: Ancona, Bari, Bologna,
Bolzano, Brescia, Cagliari, Sassari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila,
Lecce, Taranto, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma anche sede nazionale e
dell'Ordine, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia.
Art. 2.
1. Gli iscritti all'ordine professionale degli
stenotipisti sono registrati in un apposito albo professionale
suddiviso in due categorie:
a) stenotipisti professionisti;
b) stenotipisti praticanti.
2. In ciascuna sede dell'ordine è tenuto l'apposito albo
degli stenotipisti.
Art. 3.
1. E' consentito assumere il titolo di stenotipista ed
esercitarne la funzione solo a coloro che sono regolarmente
iscritti all'ordine professionale, secondo le disposizioni
della presente legge.
Art. 4.
1. E' consentita l'iscrizione all'albo dei praticanti
stenotipisti a tutti coloro che sono in possesso di un diploma
di scuola media superiore o di diploma di laurea in lettere,
in lingue straniere, in giurisprudenza, in scienze politiche,
previo il superamento di un esame di ammissione basato su una
prova pratica di stenotipia eseguita su idonea macchina
elettronica. Gli esami sono tenuti presso le sedi dell'ordine
in due sessioni semestrali.
Art. 5.
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso del titolo di stenotipia
possono iscriversi all'albo dei praticanti e sono esonerati
dall'esame di ammissione previsto dall'articolo 4.
Art. 6.
1. Per l'iscrizione nell'albo dei professionisti
stenotipisti si richiede una iscrizione di almeno un anno
nell'albo dei praticanti e una documentazione, anche fiscale,
dalla quale risulti lo svolgimento di attività professionali.
Il praticante stenotipista deve inoltre sostenere un esame che
ne attesti le capacità professionali.
Art. 7.
1. L'ordine professionale degli stenotipisti, istituito in
tutte le sedi del territorio nazionale, è costituito dai
seguenti organi:
a) assemblea degli iscritti;
b) consiglio dell'ordine;
c) presidente del consiglio dell'ordine;
d) segretario del consiglio dell'ordine;
e) tesoreria;
f) commissione esaminatrice.
Art. 8.
1. L'assemblea degli iscritti è formata da stenotipisti
professionisti e praticanti regolarmente iscritti. Tutti hanno
diritto di voto. L'assemblea è validamente riunita se in prima
convocazione interviene almeno la metà degli iscritti
all'albo; in caso di mancato raggiungimento del quorum,
l'assemblea è validamente riunita se in seconda convocazione,
che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima
convocazione, interviene almeno un quarto degli iscritti
all'albo. L'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti,
elegge i membri del consiglio dell'ordine degli
stenotipisti.
Art. 9.
1. Il tesoriere cura la contabilità del patrimonio
mobiliare di proprietà dell'ordine degli stenotipisti, formato
dalle quote annuali versate dagli iscritti all'ordine e da
eventuali ulteriori lasciti. Egli dura in carica tre anni.
Art. 10.
1. Gli stenotipisti che nell'espletamento della loro
attività di verbalizzazione in tempo reale nelle sedi
giudiziarie, nei consigli di amministrazione di enti pubblici
e privati ed in altri consessi, incorrono in abusi per
omissioni nella verbalizzazione, o che comunque rivelino a
terzi quanto hanno verbalizzato, violando il segreto
d'ufficio, a cui sono vincolati, sono sottoposti a
procedimento disciplinare, con la conseguente sospensione o
cancellazione dall'albo.
2. L'iscritto è altresì cancellato automaticamente
dall'albo nel caso di condanna penale passata in giudicato.
Art. 11.
1. Il consiglio dell'ordine degli stenotipisti provvede
alla assegnazione degli incarichi
tra gli iscritti sulla base delle richieste provenienti da
enti pubblici e privati.
2. Il consiglio dell'ordine dei stenotipisti è formato da
quindici membri, i quali durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il consiglio dell'ordine degli stenotipisti, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge, scegliendo
tra i propri membri il presidente del consiglio dell'ordine ed
il tesoriere.
Art. 12.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine ha la
rappresentanza legale dell'ordine professionale, presiede il
consiglio e convoca l'assemblea. Il presidente dura in carica
tre anni.
2. Il presidente nomina il segretario del consiglio
dell'ordine degli stenotipisti con totale discrezionalità,
anche tra coloro che non fanno parte del consiglio
dell'ordine.
Art. 13.
1. Le commissioni esaminatrici sono composte da cinque
membri con diritto di voto sono presiedute dai singoli
presidenti dei consigli degli ordini con la partecipazione del
segretario.
2. La commissione esaminatrice è costituita da:
a) un magistrato;
b) un avvocato con almeno venti anni di attività
professionale;
c) un docente universitario della facoltà di
lettere;
d) due docenti universitari della facoltà di
informatica o di ingegneria informatica.
Art. 14.
1. I candidati che superano l'esame possono iscriversi
all'ordine a condizione
che si siano iscritti presso l'ufficio IVA quali liberi
professionisti.
Art. 15.
1. Gli enti pubblici e privati possono conferire incarichi
di lavoro solo agli stenotipisti regolarmente iscritti presso
l'ordine professionale. A tale fine possono avanzare richiesta
all'ordine professionale oppure possono trarne i nominativi
dagli albi professionisti presenti nelle sedi locali
dell'ordine.
Art. 16.
1. Le tariffe professionali degli stenotipisti sono
stabilite dall'ordine nazionale secondo i criteri di cui alla
tabella A allegata alla presente legge.
Tabella A.
(articolo 16)
A. Il compenso del perito-stenotipista per
prestazioni di verbalizzazione in tempo reale, sia nel settore
civile che penale, è pari a lire 48.000 giornaliere per un
ammontare di otto ore di lavoro, suddivise in vacazioni,
secondo le modalità di pagamento dei periti nominati
consulenti tecnici d'ufficio, ripartite nel modo seguente:
ORE DI LAVORO COSTO
1^ e 2^ lire 12.000
3^ e 4^ lire 12.000
5^ e 6^ lire 12.000
7^ e 8^ lire 12.000
TOTALE = lire 48.000
B. Alla somma di cui alla lettera A) è
aggiunto il costo noleggio macchinari di proprietà dello
stenotipista il cui importo è di lire 10.000 per ogni ora
lavorativa più IVA al 20 per cento, per un totale di lire
80.000 giornaliere più IVA.
I macchinari noleggiati sono i seguenti:
1) macchina per stenotipia elettronica computerizzata
collegabile ad un elaboratore;
2) computer Lap Top con processore 80286/80386 con HDD
da 20 Mb e FDD da 1,44 Mb, scheda grafica VGA, monitor a
cristalli liquidi VGA;
3) stampante Buble-let (a getto di inchiostro)
ottanta colonne modulo continuo;
4) carta per stampante 24 per 11 a modulo continuo.
C. Il totale complessivo pari a lire 144.000, per
otto ore lavorative giornaliere, risulta dalle seguenti
voci:
1) perito stenotipistalire 48.000;
2) noleggio attrezzaturelire 96.000.
(80.000 + IVA al 20 per cento)
TOTALE lire 144.000.