XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 730




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito l'ordine professionale degli stenotipisti con sede in Roma. L'ordine professionale degli stenotipisti è articolato nelle seguenti sedi locali ubicate nelle città in cui hanno sede le corti d'appello: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Sassari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Taranto, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma anche sede nazionale e dell'Ordine, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia.


Art. 2.

        1. Gli iscritti all'ordine professionale degli stenotipisti sono registrati in un apposito albo professionale suddiviso in due categorie:

                a) stenotipisti professionisti;

                b) stenotipisti praticanti.

        2. In ciascuna sede dell'ordine è tenuto l'apposito albo degli stenotipisti.


Art. 3.

        1. E' consentito assumere il titolo di stenotipista ed esercitarne la funzione solo a coloro che sono regolarmente iscritti all'ordine professionale, secondo le disposizioni della presente legge.


Art. 4.

        1. E' consentita l'iscrizione all'albo dei praticanti stenotipisti a tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea in lettere, in lingue straniere, in giurisprudenza, in scienze politiche, previo il superamento di un esame di ammissione basato su una prova pratica di stenotipia eseguita su idonea macchina elettronica. Gli esami sono tenuti presso le sedi dell'ordine in due sessioni semestrali.


Art. 5.

        1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del titolo di stenotipia possono iscriversi all'albo dei praticanti e sono esonerati dall'esame di ammissione previsto dall'articolo 4.


Art. 6.

        1. Per l'iscrizione nell'albo dei professionisti stenotipisti si richiede una iscrizione di almeno un anno nell'albo dei praticanti e una documentazione, anche fiscale, dalla quale risulti lo svolgimento di attività professionali. Il praticante stenotipista deve inoltre sostenere un esame che ne attesti le capacità professionali.


Art. 7.

        1. L'ordine professionale degli stenotipisti, istituito in tutte le sedi del territorio nazionale, è costituito dai seguenti organi:

                a) assemblea degli iscritti;

                b) consiglio dell'ordine;

                c) presidente del consiglio dell'ordine;

                d) segretario del consiglio dell'ordine;

                e) tesoreria;

                f) commissione esaminatrice.

Art. 8.

        1. L'assemblea degli iscritti è formata da stenotipisti professionisti e praticanti regolarmente iscritti. Tutti hanno diritto di voto. L'assemblea è validamente riunita se in prima convocazione interviene almeno la metà degli iscritti all'albo; in caso di mancato raggiungimento del quorum, l'assemblea è validamente riunita se in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima convocazione, interviene almeno un quarto degli iscritti all'albo. L'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti, elegge i membri del consiglio dell'ordine degli stenotipisti.


Art. 9.

        1. Il tesoriere cura la contabilità del patrimonio mobiliare di proprietà dell'ordine degli stenotipisti, formato dalle quote annuali versate dagli iscritti all'ordine e da eventuali ulteriori lasciti. Egli dura in carica tre anni.


Art. 10.

        1. Gli stenotipisti che nell'espletamento della loro attività di verbalizzazione in tempo reale nelle sedi giudiziarie, nei consigli di amministrazione di enti pubblici e privati ed in altri consessi, incorrono in abusi per omissioni nella verbalizzazione, o che comunque rivelino a terzi quanto hanno verbalizzato, violando il segreto d'ufficio, a cui sono vincolati, sono sottoposti a procedimento disciplinare, con la conseguente sospensione o cancellazione dall'albo.
        2. L'iscritto è altresì cancellato automaticamente dall'albo nel caso di condanna penale passata in giudicato.


Art. 11.

        1. Il consiglio dell'ordine degli stenotipisti provvede alla assegnazione degli incarichi tra gli iscritti sulla base delle richieste provenienti da enti pubblici e privati.
        2. Il consiglio dell'ordine dei stenotipisti è formato da quindici membri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio dell'ordine degli stenotipisti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge, scegliendo tra i propri membri il presidente del consiglio dell'ordine ed il tesoriere.


Art. 12.

        1. Il presidente del consiglio dell'ordine ha la rappresentanza legale dell'ordine professionale, presiede il consiglio e convoca l'assemblea. Il presidente dura in carica tre anni.
        2. Il presidente nomina il segretario del consiglio dell'ordine degli stenotipisti con totale discrezionalità, anche tra coloro che non fanno parte del consiglio dell'ordine.


Art. 13.

        1. Le commissioni esaminatrici sono composte da cinque membri con diritto di voto sono presiedute dai singoli presidenti dei consigli degli ordini con la partecipazione del segretario.
        2. La commissione esaminatrice è costituita da:

                a) un magistrato;

                b) un avvocato con almeno venti anni di attività professionale;

                c) un docente universitario della facoltà di lettere;

                d) due docenti universitari della facoltà di informatica o di ingegneria informatica.


Art. 14.

        1. I candidati che superano l'esame possono iscriversi all'ordine a condizione che si siano iscritti presso l'ufficio IVA quali liberi professionisti.


Art. 15.

        1. Gli enti pubblici e privati possono conferire incarichi di lavoro solo agli stenotipisti regolarmente iscritti presso l'ordine professionale. A tale fine possono avanzare richiesta all'ordine professionale oppure possono trarne i nominativi dagli albi professionisti presenti nelle sedi locali dell'ordine.


Art. 16.

        1. Le tariffe professionali degli stenotipisti sono stabilite dall'ordine nazionale secondo i criteri di cui alla tabella A allegata alla presente legge.



Tabella A.
(articolo 16)


              A. Il compenso del perito-stenotipista per prestazioni di verbalizzazione in tempo reale, sia nel settore civile che penale, è pari a lire 48.000 giornaliere per un ammontare di otto ore di lavoro, suddivise in vacazioni, secondo le modalità di pagamento dei periti nominati consulenti tecnici d'ufficio, ripartite nel modo seguente:

          ORE DI LAVORO COSTO

              1^ e 2^ lire 12.000
              3^ e 4^ lire 12.000
              5^ e 6^ lire 12.000
              7^ e 8^ lire 12.000

                TOTALE = lire 48.000


              B. Alla somma di cui alla lettera A) è aggiunto il costo noleggio macchinari di proprietà dello stenotipista il cui importo è di lire 10.000 per ogni ora lavorativa più IVA al 20 per cento, per un totale di lire 80.000 giornaliere più IVA.
          I macchinari noleggiati sono i seguenti:

              1) macchina per stenotipia elettronica computerizzata collegabile ad un elaboratore;

              2) computer Lap Top con processore 80286/80386 con HDD da 20 Mb e FDD da 1,44 Mb, scheda grafica VGA, monitor a cristalli liquidi VGA;

              3) stampante Buble-let (a getto di inchiostro) ottanta colonne modulo continuo;

              4) carta per stampante 24 per 11 a modulo continuo.

              C. Il totale complessivo pari a lire 144.000, per otto ore lavorative giornaliere, risulta dalle seguenti voci:

              1) perito stenotipistalire 48.000;

              2) noleggio attrezzaturelire 96.000.

(80.000 + IVA al 20 per cento)

TOTALE lire 144.000.



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