XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 722




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

        "4-ter. Non è altresì punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 su incarico o comunque con il consenso dei prossimi congiunti della persona sequestrata, al solo fine di proteggere l'incolumità o di favorire la liberazione di quest'ultima".


Art. 2.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Non è altresì punibile chi ha posto in essere le condotte indicate nel comma 1 su incarico o comunque con il consenso dei prossimi congiunti della persona sequestrata al solo fine di proteggere l'incolumità o di favorire la liberazione di quest'ultima".


Art. 3.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

        "1-bis. Si provvede altresì ai sensi del comma 1 quando appare indispensabile per salvare la vita ovvero per tutelare l'incolumità ovvero per conseguire la liberazione della persona sequestrata".

Art. 4.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

        "2-bis. Il procuratore nazionale antimafia coordina l'attività dei nuclei interforze previsti dal comma 2, anche al fine di assicurare l'effettivo collegamento fra le diverse forze di polizia".


Art. 5.

        1. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

        "Art. 8-bis. - (Competenza) - 1. - Per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato".


Art. 6.

        1. L'articolo 630 del codice penale è abrogato.
        2. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 605-bis. - (Sequestro di persona a scopo di estorsione).- Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
        Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
        Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
        Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
        Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal quarto comma, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
        Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
        I limiti di pena previsti nel sesto comma possono essere superati quando ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma".



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