XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 722
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il
seguente:
"4-ter. Non è altresì punibile chi ha posto in
essere la condotta indicata nel comma 4 su incarico o comunque
con il consenso dei prossimi congiunti della persona
sequestrata, al solo fine di proteggere l'incolumità o di
favorire la liberazione di quest'ultima".
Art. 2.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Non è altresì punibile chi ha posto in
essere le condotte indicate nel comma 1 su incarico o comunque
con il consenso dei prossimi congiunti della persona
sequestrata al solo fine di proteggere l'incolumità o di
favorire la liberazione di quest'ultima".
Art. 3.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:
"1-bis. Si provvede altresì ai sensi del comma 1
quando appare indispensabile per salvare la vita ovvero per
tutelare l'incolumità ovvero per conseguire la liberazione
della persona sequestrata".
Art. 4.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:
"2-bis. Il procuratore nazionale antimafia coordina
l'attività dei nuclei interforze previsti dal comma 2, anche
al fine di assicurare l'effettivo collegamento fra le diverse
forze di polizia".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - (Competenza) - 1. - Per il delitto di
sequestro di persona a scopo di estorsione è competente il
giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del
reato".
Art. 6.
1. L'articolo 630 del codice penale è abrogato.
2. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 605-bis. - (Sequestro di persona a scopo di
estorsione).- Chiunque sequestra una persona allo scopo di
conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come
prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da
venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale
conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il
colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si
applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera
in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza
che tale risultato sia conseguenza del prezzo della
liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.
Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del
sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da
sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli
altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal quarto
comma, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove
decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la
pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da
dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo
a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena
prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti
a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è
sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se
concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare
per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci
anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici
anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena previsti nel sesto comma possono essere
superati quando ricorrono le circostanze attenuanti di cui al
quinto comma".