XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 720




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

        "Art. 190 - (Passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti e viceversa) - 1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.
        2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere motivato del consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, valutate le attitudini per lo svolgimento della nuova funzione.
        3. In caso di rigetto della domanda, questa non può essere riproposta prima di tre anni.
        4. Il magistrato per il quale è stato disposto il passaggio da una funzione all'altra è destinato ad una sede di distretto di corte d'appello diverso da quello nel quale ha esercitato le funzioni precedenti.
        5. Il magistrato per il quale è stato disposto il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante non può, per i primi due anni, essere destinato a svolgere le funzioni attribuite al giudice monocratico.
        6. Il magistrato che è passato dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa non può, salvo accertati gravi motivi di salute, essere destinato a diversa funzione, se non dopo cinque anni di effettivo esercizio nella funzione alla quale era stato destinato".


Art. 2.

        1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.



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