XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 720
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 190 - (Passaggio dalle funzioni requirenti alle
funzioni giudicanti e viceversa) - 1. La magistratura,
unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel
ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni
giudicanti e requirenti.
2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni
giudicanti alle funzioni requirenti e da queste a quelle può
essere disposto, a domanda dell'interessato, dal Consiglio
superiore della magistratura, previo parere motivato del
consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2000, n. 198, valutate le attitudini per lo
svolgimento della nuova funzione.
3. In caso di rigetto della domanda, questa non può
essere riproposta prima di tre anni.
4. Il magistrato per il quale è stato disposto il
passaggio da una funzione all'altra è destinato ad una sede di
distretto di corte d'appello diverso da quello nel quale ha
esercitato le funzioni precedenti.
5. Il magistrato per il quale è stato disposto il
passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante non
può, per i primi due anni, essere destinato a svolgere le
funzioni attribuite al giudice monocratico.
6. Il magistrato che è passato dalla funzione
requirente alla funzione giudicante e viceversa non può, salvo
accertati gravi motivi di salute, essere destinato a diversa
funzione, se non dopo cinque anni di effettivo esercizio nella
funzione alla quale era stato destinato".
Art. 2.
1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la
presente legge.