XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 719
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e obiettivi).
1. Lo Stato promuove iniziative finalizzate alla cura
della tossicodipendenza e si impegna a introdurre misure
terapeutiche tese a migliorare lo stato di salute del
tossicomane, a evitare la morte causata da intossicazione
acuta da sostanze stupefacenti e la trasmissione del virus
HIV, nonché di altre malattie conseguenti allo scambio
promiscuo di siringhe. A tale fine promuove centri
specializzati, idonei a offrire al tossicodipendente un
sostegno fisico, psichico e farmacologico fino al cessare
della dipendenza fisica e psichica.
Art. 2.
(Istituzione dei centri di sperimentazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono istituiti, all'interno dei servizi
pubblici per le tossicodipendenze (SERT), centri di
sperimentazione (CDS), nei quali operano équipes
composte da un medico, che ne è responsabile, uno psicologo,
un assistente sociale, un infermiere professionale e un
educatore.
2. Le équipes operanti all'interno del CDS sono
composte, ove l'organico lo consente, da operatori già
impegnati nelle strutture pubbliche, sociali e sanitarie del
territorio.
3. Può fare parte di tali équipes solo chi ne fa
espressa richiesta.
4. L'orario di lavoro, nel rispetto delle norme
contrattuali, deve permettere l'apertura del CDS tutti i
giorni, festivi compresi, dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
Art. 3.
(Condizioni per l'accesso ai centri
di sperimentazione).
1. Potranno accedere ai centri di sperimentazione i
soggetti tossicodipendenti che siano residenti nel territorio
del comune ove ha sede il centro che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a) accertato stato di tossicodipendenza;
b) precedenti rapporti con il SERT;
c) fallimento di uno o più programmi di
disintossicazione;
d) patologia correlata all'uso di sostanze
stupefacenti;
e) ripetute carcerazioni dovute a reati connessi
allo stato di tossicodipendenza.
2. L'accertamento dello stato di tossicodipendenza è
effettuato attraverso i dati anamnesici, l'esame clinico,
colloqui con lo psicologo e l'assistente sociale e attraverso
la ricerca di oppiacei e loro metaboliti nei liquidi
biologici.
Art. 4.
(Piano di trattamento individuale).
1. Il piano di trattamento individuale, il cui obiettivo è
la riabilitazione e la disintossicazione, è concordato tra
l'équipe del centro di sperimentazione e l'interessato,
sentito il medico di fiducia e il SERT, con l'esclusione di
qualsiasi forma di terapia coatta. Nell'ambito del piano sono
previsti, oltre al trattamento farmacologico, interventi di
sostegno di carattere psicologico, familiare e sociale.
2. Il programma deve prevedere incontri periodici tra
l'interessato e l'équipe, al fine di verificare
l'andamento della terapia e concordare eventuali modifiche.
Art. 5.
(Modalità del trattamento farmacologico).
1. All'interno del centro di sperimentazione possono
essere somministrati eroina, metadone o morfina, secondo
programmi concordati con il responsabile dell'équipe. La
somministrazione e l'assunzione devono avvenire all'interno
dei locali del CDS e sotto controllo medico. Del programma
deve essere informato sia il SERT competente, sia il medico di
base di chi accede alla sperimentazione.
2. Il programma concordato deve prevedere:
a) tipo di sostanza da somministrare;
b) quantità, frequenza e modalità della
somministrazione;
c) durata del programma.
3. L'eventuale decisione di adottare il trattamento per
via iniettiva può far parte del programma e deve essere
verificata periodicamente, secondo scadenze concordate con il
responsabile dell'équipe e l'utente.
4. Al tossicodipendente in crisi di astinenza può essere
somministrata eroina, morfina o metadone in quantità adeguata
al quadro clinico e indipendentemente dal programma
concordato.
Art. 6.
(Piano di sostegno individuale)
1. Il piano individuale deve essere indirizzato al
sostegno globale della persona che accede ai centri di
sperimentazione e deve comprendere misure di carattere
assistenziale e sociale nonché interventi di carattere
psicologico e psicoterapeutico.
Art. 7.
(Verifiche periodiche)
1. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 4 devono
accertare l'evoluzione delle condizioni di salute e del
consumo di droga del soggetto in trattamento, nonché la
modifica delle modalità del consumo. Nel corso dei colloqui
devono essere analizzati, in particolare, il comportamento
sociale, la condizione lavorativa, l'atteggiamento di fronte
al rischio di infezione da HIV, al fine di favorire
l'orientamento del soggetto in cura verso attività socialmente
utili e di allontanarlo da ambienti legati alla
criminalità.
Art. 8.
(Anonimato e tutela del segreto
professionale)
1. Ad ogni utente del centro di sperimentazione viene
rilasciato un libretto sanitario personale sul quale deve
essere apposta una fotografia. A richiesta dell'interessato,
sul libretto sanitario non devono essere indicati i dati
anagrafici, al fine di tutelarne l'anonimato.
2. Il contenuto del libretto sanitario, nel quale devono
essere registrate la data di inizio del trattamento e quelle
dei successivi incontri con l'équipe, è coperto dal
segreto professionale.
3. I responsabili dei centri di sperimentazione e tutti i
membri dell'équipe non possono essere obbligati a
deporre, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad
altra autorità, su quanto appreso in relazione alla propria
professione; agli stessi si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 200 del codice di procedura penale e si
estendono, in quanto applicabili, le garanzie previste per il
difensore dall'articolo 103 del codice di procedura penale.
Art. 9.
(Aggravanti specifiche)
1. Le pene previste dall'articolo 73 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono aumentate fino alla metà per chi offre o pone in
vendita illegalmente sostanze stupefacenti all'interno o in
prossimità dei centri di sperimentazione e offre le medesime a
soggetti in trattamento.
Art. 10.
(Unità di strada)
1. Presso ogni centro di sperimentazione è istituita
almeno una "unità di strada", avente come obiettivo principale
la riduzione della diffusione del virus HIV, e delle
patologie correlate all'assunzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope, attraverso la modifica dei comportamenti a
rischio.
2. Compito delle "unità di strada" è stabilire una
relazione significativa con i tossicodipendenti che non sono
in contatto con i SERT o con le specifiche realtà di "privato
sociale", come le associazioni e le cooperative, contattandoli
nel loro ambiente quotidiano. Tale compito può essere svolto
anche attraverso la distribuzione di materiale informativo e
degli strumenti di profilassi utili a limitare la diffusione
dell'infezione e delle patologie correlate. Le "unità di
strada" operano anche in assenza di una dichiarata intenzione
del soggetto di disintossicarsi.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle "unità di
strada" sono regolati da un decreto del Ministro della sanità,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 11.
(Periodo di sperimentazione)
1. Le norme di cui alla presente legge rimangono in vigore
per la durata di tre anni dall'istituzione dei centri di
sperimentazione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituita una commissione parlamentare
composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente
della Camera dei deputati, con il compito di controllare
l'applicazione della legge e di verificare i risultati della
sperimentazione.
Art. 12.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.