XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 719




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi e obiettivi).

        1. Lo Stato promuove iniziative finalizzate alla cura della tossicodipendenza e si impegna a introdurre misure terapeutiche tese a migliorare lo stato di salute del tossicomane, a evitare la morte causata da intossicazione acuta da sostanze stupefacenti e la trasmissione del virus HIV, nonché di altre malattie conseguenti allo scambio promiscuo di siringhe. A tale fine promuove centri specializzati, idonei a offrire al tossicodipendente un sostegno fisico, psichico e farmacologico fino al cessare della dipendenza fisica e psichica.


Art. 2.

(Istituzione dei centri di sperimentazione).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti, all'interno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), centri di sperimentazione (CDS), nei quali operano équipes composte da un medico, che ne è responsabile, uno psicologo, un assistente sociale, un infermiere professionale e un educatore.
        2. Le équipes operanti all'interno del CDS sono composte, ove l'organico lo consente, da operatori già impegnati nelle strutture pubbliche, sociali e sanitarie del territorio.
        3. Può fare parte di tali équipes solo chi ne fa espressa richiesta.
        4. L'orario di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali, deve permettere l'apertura del CDS tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Art. 3.

(Condizioni per l'accesso ai centri
di sperimentazione).

        1. Potranno accedere ai centri di sperimentazione i soggetti tossicodipendenti che siano residenti nel territorio del comune ove ha sede il centro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

                a) accertato stato di tossicodipendenza;

                b) precedenti rapporti con il SERT;

                c) fallimento di uno o più programmi di disintossicazione;

                d) patologia correlata all'uso di sostanze stupefacenti;

                e) ripetute carcerazioni dovute a reati connessi allo stato di tossicodipendenza.

        2. L'accertamento dello stato di tossicodipendenza è effettuato attraverso i dati anamnesici, l'esame clinico, colloqui con lo psicologo e l'assistente sociale e attraverso la ricerca di oppiacei e loro metaboliti nei liquidi biologici.


Art. 4.

(Piano di trattamento individuale).

        1. Il piano di trattamento individuale, il cui obiettivo è la riabilitazione e la disintossicazione, è concordato tra l'équipe del centro di sperimentazione e l'interessato, sentito il medico di fiducia e il SERT, con l'esclusione di qualsiasi forma di terapia coatta. Nell'ambito del piano sono previsti, oltre al trattamento farmacologico, interventi di sostegno di carattere psicologico, familiare e sociale.
        2. Il programma deve prevedere incontri periodici tra l'interessato e l'équipe, al fine di verificare l'andamento della terapia e concordare eventuali modifiche.

Art. 5.

(Modalità del trattamento farmacologico).

        1. All'interno del centro di sperimentazione possono essere somministrati eroina, metadone o morfina, secondo programmi concordati con il responsabile dell'équipe. La somministrazione e l'assunzione devono avvenire all'interno dei locali del CDS e sotto controllo medico. Del programma deve essere informato sia il SERT competente, sia il medico di base di chi accede alla sperimentazione.
        2. Il programma concordato deve prevedere:

                a) tipo di sostanza da somministrare;

                b) quantità, frequenza e modalità della somministrazione;

                c) durata del programma.

        3. L'eventuale decisione di adottare il trattamento per via iniettiva può far parte del programma e deve essere verificata periodicamente, secondo scadenze concordate con il responsabile dell'équipe e l'utente.
        4. Al tossicodipendente in crisi di astinenza può essere somministrata eroina, morfina o metadone in quantità adeguata al quadro clinico e indipendentemente dal programma concordato.


Art. 6.

(Piano di sostegno individuale)

        1. Il piano individuale deve essere indirizzato al sostegno globale della persona che accede ai centri di sperimentazione e deve comprendere misure di carattere assistenziale e sociale nonché interventi di carattere psicologico e psicoterapeutico.


Art. 7.

(Verifiche periodiche)

        1. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 4 devono accertare l'evoluzione delle condizioni di salute e del consumo di droga del soggetto in trattamento, nonché la modifica delle modalità del consumo. Nel corso dei colloqui devono essere analizzati, in particolare, il comportamento sociale, la condizione lavorativa, l'atteggiamento di fronte al rischio di infezione da HIV, al fine di favorire l'orientamento del soggetto in cura verso attività socialmente utili e di allontanarlo da ambienti legati alla criminalità.


Art. 8.

(Anonimato e tutela del segreto
professionale)

        1. Ad ogni utente del centro di sperimentazione viene rilasciato un libretto sanitario personale sul quale deve essere apposta una fotografia. A richiesta dell'interessato, sul libretto sanitario non devono essere indicati i dati anagrafici, al fine di tutelarne l'anonimato.
        2. Il contenuto del libretto sanitario, nel quale devono essere registrate la data di inizio del trattamento e quelle dei successivi incontri con l'équipe, è coperto dal segreto professionale.
        3. I responsabili dei centri di sperimentazione e tutti i membri dell'équipe non possono essere obbligati a deporre, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, su quanto appreso in relazione alla propria professione; agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono, in quanto applicabili, le garanzie previste per il difensore dall'articolo 103 del codice di procedura penale.


Art. 9.

(Aggravanti specifiche)

        1. Le pene previste dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aumentate fino alla metà per chi offre o pone in vendita illegalmente sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità dei centri di sperimentazione e offre le medesime a soggetti in trattamento.


Art. 10.

(Unità di strada)

        1. Presso ogni centro di sperimentazione è istituita almeno una "unità di strada", avente come obiettivo principale la riduzione della diffusione del virus HIV, e delle patologie correlate all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, attraverso la modifica dei comportamenti a rischio.
        2. Compito delle "unità di strada" è stabilire una relazione significativa con i tossicodipendenti che non sono in contatto con i SERT o con le specifiche realtà di "privato sociale", come le associazioni e le cooperative, contattandoli nel loro ambiente quotidiano. Tale compito può essere svolto anche attraverso la distribuzione di materiale informativo e degli strumenti di profilassi utili a limitare la diffusione dell'infezione e delle patologie correlate. Le "unità di strada" operano anche in assenza di una dichiarata intenzione del soggetto di disintossicarsi.
        3. L'organizzazione e il funzionamento delle "unità di strada" sono regolati da un decreto del Ministro della sanità, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 11.

(Periodo di sperimentazione)

        1. Le norme di cui alla presente legge rimangono in vigore per la durata di tre anni dall'istituzione dei centri di sperimentazione.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una commissione parlamentare composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, con il compito di controllare l'applicazione della legge e di verificare i risultati della sperimentazione.


Art. 12.

        1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione