XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 714
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina l'accertamento dei
requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo,
delle professioni di istruttore subacqueo e di guida
subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di attività
dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e
disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa
organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.
2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima
previste dalla vigente normativa sulle attività subacquee ai
fini della sicurezza e degli usi marittimi.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a
scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle
attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente
marino sommerso, nelle sue varie forme, diurne e notturne.
Tali attività, se effettuate con autorespiratore devono essere
esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed
entro i limiti e con le procedure e gli standard
operativi previsti dal brevetto stesso.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di
addestramento, rilasciato da un istruttore subacqueo previo
superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da
una organizzazione didattica, nazionale o internazionale, per
l'attività subacquea.
3. Per organizzazioni didattiche si intendono le imprese o
le associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia
italiane che straniere, nel cui percorso formativo siano
previsti, dal livello di ingresso a quello di istruttore
subacqueo, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un
addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e
teoria di immersioni speciali; tecniche e teoria di salvamento
e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di
supporto ad istruttori; tecniche e teoria di gestione delle
immersioni; tecniche e teoria di insegnamento a singoli e
gruppi. Le organizzazioni didattiche devono avere tra le
proprie finalità la cultura conservativa dell'ambiente.
4. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di
corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo
e non continuativo, a persone singole ed a gruppi, le tecniche
di immersione subacquea in tutte le sue specializzazioni.
5. Per guida subacquea si intende chi, in possesso di
corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di
singoli o gruppi e accompagna in immersioni singoli o gruppi
di persone in possesso di brevetto di addestramento almeno di
primo livello.
6. Per centro di immersione e di addestramento subacqueo
si intende un'impresa che opera nel settore dei servizi
specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica
ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e
ricreativa, mediante opportune risorse di tipo logistico,
organizzativo, strumentale e sulla base di standard
operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti
e di chi li applica, compreso il totale rispetto delle norme
antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente.
Art. 3.
(Elenco regionale degli operatori del turismo
subacqueo).
1. Le regioni predispongono l'elenco regionale degli
operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti
sezioni:
a) guide subacquee;
b) istruttori subacquei;
c) centri di immersione e di addestramento
subacqueo;
d) organizzazioni didattiche per attività
subacquee;
e) associazioni senza scopo di lucro.
Art. 4.
(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di
guida subacquea).
1. L'esercizio delle professioni di istruttore subacqueo e
di guida subacquea è subordinato all'iscrizione nelle
specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo
3. Ai fini dell'iscrizione gli istruttori e le guide subacquee
devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini
extra-comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione
secondo la vigente normativa;
c) godimento dei diritti civili;
d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli
equivalenti conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida
subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da una
organizzazione didattica di cui all'articolo 2, comma 3;
f) copertura assicurativa mediante polizza di
responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone
dalla partecipazioni alle attività svolte.
2. L'esercizio delle attività di guida e di istruttore
subacqueo può essere svolta:
a) all'interno di centri di immersione e di
addestramento subacqueo di cui all'articolo 5;
b) all'interno delle associazioni senza scopo di
lucro di cui all'articolo 7;
c) in modo autonomo.
Art. 5.
(Esercizio dell'attività dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo).
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di
immersione e di addestramento subacqueo, è subordinata
all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale
di cui all'articolo 3. Ai fini dell'iscrizione i centri devono
possedere i seguenti requisiti:
a) partita IVA;
b) iscrizione presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o in altro registro
previsto dalla vigente normativa;
c) disponibilità di una sede appropriata per lo
svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le
immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle
prescrizioni in materia di antinfortunistica ed in perfetto
stato di funzionamento;
e) idonee dotazioni di pronto soccorso;
f) copertura assicurativa mediante polizza di
responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla
partecipazione alle attività svolte.
2. I centri che svolgono attività stagionale, possono
essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del
turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia
inferiore a centoventi giorni continuativi.
3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo
nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di
guide e istruttori iscritti nell'elenco di cui all'articolo
3.
Art. 6.
(Uso della denominazione).
1. La denominazione di centro di immersione e di
addestramento subacqueo è riservata alle imprese che hanno
ottenuto l'iscrizione di cui all'articolo 5.
2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo della propria
denominazione.
3. Nei centri di immersione e di addestramento subacqueo
deve essere esposta in modo ben visibile copia attestante
l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, con
l'indicazione della denominazione e delle attività
autorizzate. Analoga documentazione deve essere esibita nelle
sedi delle associazioni senza scopo di lucro di cui
all'articolo 7.
Art. 7.
(Associazioni senza scopo di lucro).
1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere
nazionale, regionale e locale, che intendono esercitare
l'attività subacquea in modo continuativo, prevalentemente per
i propri associati, devono essere iscritte nella specifica
sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli
operatori del turismo subacqueo, le associazioni senza scopo
di lucro devono possedere i requisiti di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere c), d), e) ed f).
Art. 8.
(Organizzazioni didattiche).
1. Possono essere iscritte nella specifica sezione
dell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo le
organizzazioni didattiche di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui
all'articolo 3, le organizzazioni didattiche devono
indicare:
a) nome, sede e rappresentante legale generale
dell'organizzazione;
b) nominativo del rappresentante iscritto
nell'elenco regionale;
c) eventuali sedi e responsabili regionali;
d) tipo di attività svolta;
e) dettagliata descrizione dei vari livelli del
percorso formativo;
f) dettagliato elenco dei sussidi didattici
utilizzati per la formazione quali manuali audiovisivi ed
altri supporti.
Art. 9.
(Autorizzazioni).
1. Le regioni stabiliscono le modalità di iscrizione negli
elenchi e di gestione degli stessi.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del
turismo subacqueo di cui alla presente legge viene disposta
dalla struttura regionale competente entro due mesi dalla
ricezione della domanda corredata di tutta la
documentazione.
3. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non
venga rigettata entro il termine indicato.
4. La struttura regionale competente provvede a rilasciare
agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta
iscrizione nell'elenco regionale.
5. Le regioni revocano le iscrizioni di cui al comma 2,
qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti
richiesti per l'iscrizione stessa, ovvero nel caso in cui
nello svolgimento delle attività si riscontrino violazioni
delle norme in materia di tutela dell'ambiente.
6. Le regioni, in sede di prima applicazione della
presente legge, possono emanare norme transitorie volte a
salvaguardare le attività dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo già esistenti.