XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 714




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.
        2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle sue varie forme, diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e gli standard operativi previsti dal brevetto stesso.
        2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato da un istruttore subacqueo previo superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica, nazionale o internazionale, per l'attività subacquea.
        3. Per organizzazioni didattiche si intendono le imprese o le associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, nel cui percorso formativo siano previsti, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali; tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea; tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori; tecniche e teoria di gestione delle immersioni; tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi. Le organizzazioni didattiche devono avere tra le proprie finalità la cultura conservativa dell'ambiente.
        4. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi, le tecniche di immersione subacquea in tutte le sue specializzazioni.
        5. Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto di addestramento almeno di primo livello.
        6. Per centro di immersione e di addestramento subacqueo si intende un'impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, mediante opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica, compreso il totale rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente.


Art. 3.

(Elenco regionale degli operatori del turismo
subacqueo).

        1. Le regioni predispongono l'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

                a) guide subacquee;

                b) istruttori subacquei;
                c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;

                d) organizzazioni didattiche per attività subacquee;

                e) associazioni senza scopo di lucro.


Art. 4.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di
guida subacquea).

        1. L'esercizio delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinato all'iscrizione nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 3. Ai fini dell'iscrizione gli istruttori e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:

                a) maggiore età;

                b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extra-comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione secondo la vigente normativa;

                c) godimento dei diritti civili;

                d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti conseguiti all'estero;

                e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da una organizzazione didattica di cui all'articolo 2, comma 3;

                f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazioni alle attività svolte.

        2. L'esercizio delle attività di guida e di istruttore subacqueo può essere svolta:

                a) all'interno di centri di immersione e di addestramento subacqueo di cui all'articolo 5;

                b) all'interno delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 7;

                c) in modo autonomo.

Art. 5.

(Esercizio dell'attività dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo).

        1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

                a) partita IVA;

                b) iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in altro registro previsto dalla vigente normativa;

                c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;

                d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica ed in perfetto stato di funzionamento;

                e) idonee dotazioni di pronto soccorso;

                f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

        2. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.
        3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.


Art. 6.

(Uso della denominazione).

        1. La denominazione di centro di immersione e di addestramento subacqueo è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'iscrizione di cui all'articolo 5.
        2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.
        3. Nei centri di immersione e di addestramento subacqueo deve essere esposta in modo ben visibile copia attestante l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate. Analoga documentazione deve essere esibita nelle sedi delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 7.


Art. 7.

(Associazioni senza scopo di lucro).

        1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale, che intendono esercitare l'attività subacquea in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3.
        2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, le associazioni senza scopo di lucro devono possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e) ed f).


Art. 8.

(Organizzazioni didattiche).

        1. Possono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo le organizzazioni didattiche di cui all'articolo 2, comma 3.
        2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, le organizzazioni didattiche devono indicare:

                a) nome, sede e rappresentante legale generale dell'organizzazione;

                b) nominativo del rappresentante iscritto nell'elenco regionale;

                c) eventuali sedi e responsabili regionali;

                d) tipo di attività svolta;
                e) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo;

                f) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione quali manuali audiovisivi ed altri supporti.


Art. 9.

(Autorizzazioni).

        1. Le regioni stabiliscono le modalità di iscrizione negli elenchi e di gestione degli stessi.
        2. L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui alla presente legge viene disposta dalla struttura regionale competente entro due mesi dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.
        3. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.
        4. La struttura regionale competente provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale.
        5. Le regioni revocano le iscrizioni di cui al comma 2, qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti richiesti per l'iscrizione stessa, ovvero nel caso in cui nello svolgimento delle attività si riscontrino violazioni delle norme in materia di tutela dell'ambiente.
        6. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare norme transitorie volte a salvaguardare le attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo già esistenti.



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