XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 713
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I contributi di cui all'articolo 41 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, possono essere concessi, a domanda degli interessati,
agli istituti, alle fondazioni ed alle associazioni che a
qualsiasi titolo gestiscono archivi di partiti politici e di
sindacati di cui facciano parte documenti di data anteriore
all'ultimo ventennio.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è
condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli
obblighi previsti per i privati dagli articoli 40 e 41 del
citato testo unico di cui decreto legislativo n. 490 del 1999,
in quanto applicabili.
Art. 2.
1. Gli istituti, le fondazioni e le associazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, possono stipulare convenzioni con
l'amministrazione statale degli archivi e delle biblioteche
volte all'utilizzazione di personale tecnico appartenente ai
ruoli di tale amministrazione, all'uso di locali demaniali e
delle reti informatiche dei programmi, nonché all'accesso alle
strutture editoriali pubbliche.
2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma
1, gli istituti, le fondazioni e le associazioni ivi
richiamati devono rispondere ai requisiti ed adempiere alle
condizioni di cui alle lettere da b) ad m) del
comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1996, n. 534,
nonché osservare gli obblighi previsti per le istituzioni
culturali dall'articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n.
534 del 1996.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali
provvede, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a definire le
modalità per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 e
per la loro revoca in caso di mancato o parziale adempimento
da parte del beneficiario alle condizioni ed agli obblighi di
cui al comma 2.
Art. 3.
1. I benefìci di cui alla presente legge possono essere
concessi ai proprietari, possessori o detentori di archivi di
partiti politici i quali partecipino al riparto delle risorse
di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
documentino la destinazione di almeno un decimo delle somme a
tale titolo percepite alla conservazione, inventariazione e
valorizzazione dei loro archivi correnti o degli archivi
dichiarati di interesse storico.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.