XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 713




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I contributi di cui all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, possono essere concessi, a domanda degli interessati, agli istituti, alle fondazioni ed alle associazioni che a qualsiasi titolo gestiscono archivi di partiti politici e di sindacati di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo ventennio.
        2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti per i privati dagli articoli 40 e 41 del citato testo unico di cui decreto legislativo n. 490 del 1999, in quanto applicabili.


Art. 2.

        1. Gli istituti, le fondazioni e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, possono stipulare convenzioni con l'amministrazione statale degli archivi e delle biblioteche volte all'utilizzazione di personale tecnico appartenente ai ruoli di tale amministrazione, all'uso di locali demaniali e delle reti informatiche dei programmi, nonché all'accesso alle strutture editoriali pubbliche.
        2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, gli istituti, le fondazioni e le associazioni ivi richiamati devono rispondere ai requisiti ed adempiere alle condizioni di cui alle lettere da b) ad m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, nonché osservare gli obblighi previsti per le istituzioni culturali dall'articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n. 534 del 1996.
        3. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 e per la loro revoca in caso di mancato o parziale adempimento da parte del beneficiario alle condizioni ed agli obblighi di cui al comma 2.


Art. 3.

        1. I benefìci di cui alla presente legge possono essere concessi ai proprietari, possessori o detentori di archivi di partiti politici i quali partecipino al riparto delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e documentino la destinazione di almeno un decimo delle somme a tale titolo percepite alla conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi correnti o degli archivi dichiarati di interesse storico.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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