XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 710




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato italiano riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività con le modalità previste dalla presente legge.


Art. 2.

        1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre e le esposizioni itineranti di cani e di altri animali, nonché a tutte le imprese straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione anche a soli fini espositivi, l'addestramento e l'utilizzo di animali a scopo di lucro e per l'esposizione e lo svolgimento di attività di intrattenimento.
        2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 devono comunicare al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il numero, il sesso, l'età e la possibilità di nuova collocazione nel territorio nazionale degli animali posseduti.
        3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, ivi compresa quella derivante da riproduzione dei soggetti detenuti.
        4. I divieti di cui al comma 1, con la sola eccezione delle mostre itineranti e delle esposizioni di cani e di altri animali, si applicano entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per sei mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da lire 100 milioni a lire 200 milioni. In caso di mancata comunicazione degli animali posseduti si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da lire 50 milioni a lire 100 milioni.
        6. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno, con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 200 milioni.


Art. 3.

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata "Commissione", che ha il compito di vigilare sull'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alla collocazione degli animali dismessi.
        2. La Commissione è composta:

                a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un suo delegato, che la presiede;

                b) dal responsabile del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato;

                c) dal direttore del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità o da un suo delegato;

                d) dal direttore del Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;

                e) dal Direttore del Corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;

                f) dal presidente della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione CITES, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, o da un suo delegato;
                g) da due rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali e della natura riconosciute quali enti morali, di cui uno designato dalla Lega anti vivisezione;

                h) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dell'Ente nazionale circhi.

        3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro e non oltre il termine di cui al comma 1 e rimane in carica due anni, provvedendo alla totale dismissione degli animali.
        4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emana, con proprio decreto, il regolamento recante norme sul funzionamento della Commissione e sulla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 5.
        5. La Commissione è convocata dal presidente almeno sei volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        6. La Commissione si può avvalere della consulenza di esperti delle materie di volta in volta oggetto di esame ai fini dell'attuazione della presente legge.


Art. 4.

        1. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre sul loro territorio il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti che fanno uso di animali.


Art. 5.

        1. Per le finalità della presente legge, escluso quanto previsto dall'articolo 6, è autorizzata per gli anni 2001 e 2002 la spesa complessiva di lire 10 mila milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

        1. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, è autorizzata, oltre ai finanziamenti al valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui al comma 3, la spesa straordinaria di lire 20 mila milioni destinate alle imprese circensi.
        2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, lo Stato destina una quota del Fondo unico per lo spettacolo ai circhi e allo spettacolo viaggiante, individuando forme di credito agevolato per l'acquisto e la ristrutturazione delle attrezzature, di contributi per attività di spettacolo finalizzati alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi nonché di contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti ad eventi fortuiti.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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