XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 710
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato italiano riconosce il valore sociale,
culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene
l'attività con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 2.
1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello
spettacolo, incluse le mostre e le esposizioni itineranti di
cani e di altri animali, nonché a tutte le imprese straniere
transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la
detenzione anche a soli fini espositivi, l'addestramento e
l'utilizzo di animali a scopo di lucro e per l'esposizione e
lo svolgimento di attività di intrattenimento.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le imprese di cui al comma 1 devono comunicare
al Servizio conservazione della natura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il numero, il
sesso, l'età e la possibilità di nuova collocazione nel
territorio nazionale degli animali posseduti.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è
vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle
imprese di cui al comma 1, ivi compresa quella derivante da
riproduzione dei soggetti detenuti.
4. I divieti di cui al comma 1, con la sola eccezione
delle mostre itineranti e delle esposizioni di cani e di altri
animali, si applicano entro e non oltre due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita
con la sospensione della licenza per sei mesi e, in caso di
recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa
da lire 100 milioni a lire 200 milioni. In caso di mancata
comunicazione degli animali posseduti si applica la
sospensione della licenza per un anno e la multa da lire 50
milioni a lire 100 milioni.
6. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita
con la sospensione della licenza per un anno, con la
reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro
anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 200 milioni.
Art. 3.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio la Commissione per la gestione
degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli
viaggianti, di seguito denominata "Commissione", che ha il
compito di vigilare sull'attuazione della presente legge, con
particolare riguardo alla collocazione degli animali
dismessi.
2. La Commissione è composta:
a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal responsabile del Servizio conservazione
della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio o da un suo delegato;
c) dal direttore del Dipartimento degli alimenti e
nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero
della sanità o da un suo delegato;
d) dal direttore del Servizio CITES del Corpo
forestale dello Stato o da un suo delegato;
e) dal Direttore del Corpo forestale dello Stato o
da un suo delegato;
f) dal presidente della Commissione scientifica
per l'applicazione della Convenzione CITES, istituita presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, o da un suo delegato;
g) da due rappresentanti di associazioni per la
protezione degli animali e della natura riconosciute quali
enti morali, di cui uno designato dalla Lega anti
vivisezione;
h) da due rappresentanti delle associazioni di
categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato
dell'Ente nazionale circhi.
3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro
e non oltre il termine di cui al comma 1 e rimane in carica
due anni, provvedendo alla totale dismissione degli
animali.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio emana, con proprio decreto, il regolamento recante
norme sul funzionamento della Commissione e sulla ripartizione
delle risorse di cui all'articolo 5.
5. La Commissione è convocata dal presidente almeno sei
volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un
ufficio del Servizio conservazione della natura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
6. La Commissione si può avvalere della consulenza di
esperti delle materie di volta in volta oggetto di esame ai
fini dell'attuazione della presente legge.
Art. 4.
1. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti
dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni, con
proprio provvedimento, possono disporre sul loro territorio il
divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli
viaggianti che fanno uso di animali.
Art. 5.
1. Per le finalità della presente legge, escluso quanto
previsto dall'articolo 6, è autorizzata per gli anni 2001 e
2002 la spesa complessiva di lire 10 mila milioni. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
1. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle
imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, è autorizzata,
oltre ai finanziamenti al valere sul Fondo unico per lo
spettacolo di cui al comma 3, la spesa straordinaria di lire
20 mila milioni destinate alle imprese circensi.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle
imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, lo Stato destina
una quota del Fondo unico per lo spettacolo ai circhi e allo
spettacolo viaggiante, individuando forme di credito agevolato
per l'acquisto e la ristrutturazione delle attrezzature, di
contributi per attività di spettacolo finalizzati alla tutela
dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro
di burattini, marionette e pupi nonché di contributi in conto
capitale per il risarcimento di danni conseguenti ad eventi
fortuiti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.