XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 708




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Il materiale genetico, come definito ai sensi dell'articolo 2, presente nel territorio della Repubblica, è patrimonio indisponibile dello Stato, è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e non è brevettabile.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si intende per:

                a) "materiale genetico" il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità;

                b) "biodiversità" la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli inter alia, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte, inclusa la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.


Art. 3.

(Banca nazionale per la biodiversità).

        1. E' istituita la Banca nazionale per la biodiversità, di seguito denominata "Banca".
        2. La Banca è un ente di diritto pubblico ed è dotata di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
        3. La Banca è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono stabiliti:

                a) i soggetti che costituiscono la Banca;

                b) la sede della Banca;

                c) le fonti di finanziamento della Banca.


Art. 4.

(Compiti della Banca).

        1. La Banca dà attuazione alla Convenzione internazionale sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, per la tutela delle specie vegetali e delle razze animali a limitata diffusione o in via di estinzione, resa esecutiva con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e provvede all'attività di raccolta, catalogazione e conservazione del materiale genetico di interesse collettivo ed a rischio di sopravvivenza.
        2. Ulteriori compiti della Banca sono stabiliti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.


Art. 5.

(Organi della Banca).

        1. Sono organi della Banca:

                a) il consiglio di amministrazione;

                b) il presidente;

                c) il direttore scientifico;

                d) il collegio dei revisori dei conti.

        2. Il presidente, il direttore scientifico ed i componenti del consiglio di amministrazione della Banca non possono ricoprire incarichi elettivi e non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nel settore di intervento della Banca medesima.
        3. Le indennità dei titolari degli organi della Banca sono determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
        4. I titolari degli organi della Banca, se dipendenti di pubbliche amministrazioni possono essere collocati fuori ruolo; se professori o ricercatori possono essere collocati in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
        5. I titolari degli organi della Banca sono scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei settori di competenza della Banca, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        6. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri della Banca non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore.


Art. 6.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione della Banca è composto da tre membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. Il consiglio di amministrazione:

                a) elegge il presidente della Banca;

                b) stabilisce, in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli indirizzi generali dell'attività della Banca e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica agli stessi indirizzi;

                c) approva, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il programma triennale di attività e, nell'ambito di esso, il piano di lavoro annuale che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e le priorità, stabilendo le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

                d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

                e) approva la relazione del direttore scientifico sull'andamento delle attività e sulla verifica dei risultati conseguiti;

                f) delibera i regolamenti interni;

                g) delibera su ogni altro argomento che gli sia stato sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta iscrizione all'ordine del giorno da ciascun componente o che gli sia attribuito dalla legge o dai regolamenti.


Art. 7.

(Funzionamento del consiglio
di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione della Banca dura in carica tre anni.
        2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente della Banca, di regola almeno una volta al mese e ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di ciascun componente del consiglio, entro venti giorni dalla richiesta.
        3. Al consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore scientifico della Banca.
        4. I componenti del collegio dei revisori dei conti della Banca assistono alle sedute del consiglio di amministrazione.


Art. 8.

(Presidente).

        1. Il presidente della Banca è eletto dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, nella seduta di insediamento, presieduta dal membro più anziano per età.
        2. Il presidente:

                a) ha la rappresentanza legale della Banca, con facoltà di delega;

                b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

                c) sovraintende all'andamento generale delle attività della Banca;

                d) adotta le deliberazioni ritenute necessarie ed urgenti e le sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella riunione successiva;

                e) esercita le altre eventuali attribuzioni spettantegli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.


Art. 9.

(Direttore scientifico).

        1. Il direttore scientifico della Banca dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
        2. Il direttore scientifico:

                a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione;

                b) dirige e coordina le strutture operative della Banca e ne risponde al presidente e al consiglio di amministrazione;

                c) predispone gli atti istruttori da sottoporre all'esame e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso;

                d) redige la relazione annuale sull'andamento delle attività della Banca e sui risultati conseguiti, da sottoporre al consiglio di amministrazione;

                e) esercita ogni altro compito inerente la gestione della Banca che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e le altre attribuzioni spettantigli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.

Art. 10.

(Attribuzioni del collegio
dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti della Banca dura in carica tre anni.
        2. Il collegio dei revisori dei conti:

                a) effettua il riscontro sulla gestione della Banca ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

                b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

                c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le relative variazioni e redige le relazioni di propria competenza;

                d) riferisce tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ed al presidente della Banca sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio dell'attività di controllo e vigilanza.


Art. 11.

(Utilizzazione del materiale genetico).

        1. Il materiale genetico presente nel territorio della Repubblica può essere utilizzato esclusivamente previa autorizzazione del consiglio di amministrazione della Banca e del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e per comprovate necessità per l'interesse della comunità nazionale.


Art. 12.

(Sanzioni).

        1. Chiunque utilizza per qualsiasi fine materiale genetico all'infuori dei casi previsti dall'articolo 11 è punito con la reclusione da tre anni a dieci anni e con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari fino a dieci volte il valore commerciale del materiale utilizzato.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie).

        1. La Banca provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti, dagli accordi di programma con le amministrazioni interessate, dai finanziamenti dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali e da ogni altro provento connesso alle sue attività.
        2. Per le spese di gestione e di funzionamento della Banca è assegnato un contributo dello Stato di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi.



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