XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 708
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Il materiale genetico, come definito ai sensi
dell'articolo 2, presente nel territorio della Repubblica, è
patrimonio indisponibile dello Stato, è tutelato
nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e
non è brevettabile.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "materiale genetico" il materiale di origine
vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità
funzionali dell'eredità;
b) "biodiversità" la variabilità degli organismi
viventi di ogni origine, compresi gli inter alia, gli
ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici,
ed i complessi ecologici di cui fanno parte, inclusa la
diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli
ecosistemi.
Art. 3.
(Banca nazionale per la biodiversità).
1. E' istituita la Banca nazionale per la biodiversità, di
seguito denominata "Banca".
2. La Banca è un ente di diritto pubblico ed è dotata di
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile.
3. La Banca è sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio sono stabiliti:
a) i soggetti che costituiscono la Banca;
b) la sede della Banca;
c) le fonti di finanziamento della Banca.
Art. 4.
(Compiti della Banca).
1. La Banca dà attuazione alla Convenzione internazionale
sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, per la
tutela delle specie vegetali e delle razze animali a limitata
diffusione o in via di estinzione, resa esecutiva con legge 14
febbraio 1994, n. 124, e provvede all'attività di raccolta,
catalogazione e conservazione del materiale genetico di
interesse collettivo ed a rischio di sopravvivenza.
2. Ulteriori compiti della Banca sono stabiliti con
decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Art. 5.
(Organi della Banca).
1. Sono organi della Banca:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente, il direttore scientifico ed i componenti
del consiglio di amministrazione della Banca non possono
ricoprire incarichi elettivi e non possono essere
amministratori o dipendenti di società operanti nel settore di
intervento della Banca medesima.
3. Le indennità dei titolari degli organi della Banca sono
determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze.
4. I titolari degli organi della Banca, se dipendenti di
pubbliche amministrazioni possono essere collocati fuori
ruolo; se professori o ricercatori possono essere collocati in
aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni.
5. I titolari degli organi della Banca sono scelti tra
persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e
di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata
decadenza essi non possono esercitare, nei settori di
competenza della Banca, alcuna attività professionale o di
consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o
privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
6. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i
membri della Banca non possono intrattenere rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore.
Art. 6.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione della Banca è composto
da tre membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) elegge il presidente della Banca;
b) stabilisce, in attuazione delle direttive del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli
indirizzi generali dell'attività della Banca e verifica la
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e
tecnica agli stessi indirizzi;
c) approva, sulla base delle direttive impartite
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il
programma triennale di attività e, nell'ambito di esso, il
piano di lavoro annuale che definisce gli obiettivi ed i
programmi da attuare e le priorità, stabilendo le conseguenti
direttive generali per l'azione amministrativa e la
gestione;
d) delibera il bilancio di previsione, le relative
variazioni e il conto consuntivo;
e) approva la relazione del direttore scientifico
sull'andamento delle attività e sulla verifica dei risultati
conseguiti;
f) delibera i regolamenti interni;
g) delibera su ogni altro argomento che gli sia
stato sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta
iscrizione all'ordine del giorno da ciascun componente o che
gli sia attribuito dalla legge o dai regolamenti.
Art. 7.
(Funzionamento del consiglio
di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione della Banca dura in
carica tre anni.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su
convocazione del presidente della Banca, di regola almeno una
volta al mese e ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga
necessario, ovvero su richiesta motivata di ciascun componente
del consiglio, entro venti giorni dalla richiesta.
3. Al consiglio di amministrazione partecipa, con voto
consultivo, il direttore scientifico della Banca.
4. I componenti del collegio dei revisori dei conti della
Banca assistono alle sedute del consiglio di
amministrazione.
Art. 8.
(Presidente).
1. Il presidente della Banca è eletto dal consiglio di
amministrazione, a maggioranza dei componenti, nella seduta di
insediamento, presieduta dal membro più anziano per età.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Banca, con
facoltà di delega;
b) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione;
c) sovraintende all'andamento generale delle
attività della Banca;
d) adotta le deliberazioni ritenute necessarie ed
urgenti e le sottopone alla ratifica del consiglio di
amministrazione nella riunione successiva;
e) esercita le altre eventuali attribuzioni
spettantegli in base al regolamento di organizzazione ed ai
regolamenti interni.
Art. 9.
(Direttore scientifico).
1. Il direttore scientifico della Banca dura in carica
cinque anni e può essere confermato una sola volta.
2. Il direttore scientifico:
a) partecipa alle sedute del consiglio di
amministrazione;
b) dirige e coordina le strutture operative della
Banca e ne risponde al presidente e al consiglio di
amministrazione;
c) predispone gli atti istruttori da sottoporre
all'esame e alle deliberazioni del consiglio di
amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del
consiglio stesso;
d) redige la relazione annuale sull'andamento
delle attività della Banca e sui risultati conseguiti, da
sottoporre al consiglio di amministrazione;
e) esercita ogni altro compito inerente la
gestione della Banca che gli sia attribuito dal consiglio di
amministrazione e le altre attribuzioni spettantigli in base
al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.
Art. 10.
(Attribuzioni del collegio
dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti della Banca dura in
carica tre anni.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) effettua il riscontro sulla gestione della
Banca ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti;
c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le
relative variazioni e redige le relazioni di propria
competenza;
d) riferisce tempestivamente al Ministro
dell'economia e delle finanze ed al presidente della Banca
sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio
dell'attività di controllo e vigilanza.
Art. 11.
(Utilizzazione del materiale genetico).
1. Il materiale genetico presente nel territorio della
Repubblica può essere utilizzato esclusivamente previa
autorizzazione del consiglio di amministrazione della Banca e
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, e per comprovate
necessità per l'interesse della comunità nazionale.
Art. 12.
(Sanzioni).
1. Chiunque utilizza per qualsiasi fine materiale genetico
all'infuori dei casi previsti dall'articolo 11 è punito con la
reclusione da tre anni a dieci anni e con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari
fino a dieci volte il valore commerciale del materiale
utilizzato.
Art. 13.
(Disposizioni finanziarie).
1. La Banca provvede allo svolgimento delle funzioni
istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio
patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal
contributo di enti, dagli accordi di programma con le
amministrazioni interessate, dai finanziamenti dell'Unione
europea e degli altri organismi internazionali e da ogni altro
provento connesso alle sue attività.
2. Per le spese di gestione e di funzionamento della Banca
è assegnato un contributo dello Stato di lire 3.000 milioni
per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno
2002. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate
entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni
successivi.