XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 704
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutte le strutture adibite all'allevamento intensivo di
animali domestici.
2. Scopo della presente legge è quello di tutelare la
salute degli animali domestici di allevamento, di garantire
loro diritti, benessere e condizioni minime per ogni
specie.
3. Le strutture atte ad ospitare animali domestici di
allevamento devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla
presente legge.
4. I servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale
competente possono effettuare controlli in qualsiasi momento
sulle strutture che ospitano animali domestici di
allevamento.
5. Gli animali devono essere allevati in condizioni idonee
e nel rispetto delle esigenze fisiologiche e
comportamentali.
Art. 2.
(Criteri di valutazione).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, il Ministro
della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto, individua le
procedure e i criteri di valutazione da rispettare da parte
dei responsabili delle strutture che ospitano animali
domestici di allevamento.
2. La procedura di valutazione deve prevedere il parere
obbligatorio delle associazioni per la difesa dei diritti
degli animali, dei consumatori e di protezione ambientale, e
deve garantire il diritto all'informazione e la consultazione
del pubblico.
3. Le norme e i comportamenti individuati dal decreto di
cui al comma 1 devono tenere conto dell'evoluzione
dell'etologia applicata ad ogni specie di animale domestico di
allevamento.
Art. 3.
(Ispezioni).
1. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile
alla salute e al benessere degli animali domestici di
allevamento deve essere ispezionato da personale
specializzato, almeno una volta al giorno. Gli eventuali
difetti riscontrati devono essere tempestivamente rimossi. In
caso di guasti di difficile riparazione, il responsabile della
struttura danneggiata comunica immediatamente l'entità del
guasto al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale
competente, che, dopo aver ispezionato l'impianto, può
concedere al gestore un adeguato termine per la
riparazione.
2. Ogni impianto indispensabile al governo degli animali
deve garantire, in caso di guasto, una soluzione
alternativa.
3. I proprietari e i conduttori sono responsabili della
salute e del benessere degli animali. Qualora vi siano animali
ammalati o sofferenti, essi devono richiedere l'immediato
intervento specialistico del medico veterinario. Gli animali
malati o feriti devono essere ricoverati in un apposito
locale.
4. Gli animali aggressivi o pericolosi per i loro simili
devono essere isolati in un locale idoneo.
5. I locali adibiti al ricovero devono essere
sufficientemente areati, illuminati, con un grado ottimale di
umidità, devono essere provvisti di lettiera costituita da
materiali non di sintesi e di un facile accesso alle strutture
destinate all'alimentazione e all'abbeveraggio.
6. Gli animali devono disporre di almeno otto ore al
giorno di luce naturale. L'illuminazione artificiale deve
essere di intensità adeguata e sufficiente per controllare gli
animali in qualsiasi momento.
Art. 4.
(Bovini).
1. Per ogni ettaro di superficie si possono allevare dieci
capi di bovini o capi equivalenti.
2. Ogni bovino o capo equivalente, oltre i sei mesi di
età, stabbiato in box, deve avere a disposizione una
superficie pari a 7 metri quadrati. Gli animali mantenuti in
stalla e vincolati alla posta devono avere a disposizione una
superficie non inferiore a 3 metri quadrati e devono poter
pascolare per un periodo non inferiore a quattro mesi
l'anno.
3. Ogni animale deve avere una adeguata lettiera in paglia
o altro materiale assorbente, che deve essere mantenuta
asciutta e pulita. Sono vietate le superfici grigliate o in
materiali duri.
Art. 5.
(Vitelli).
1. Per gli allevamenti di vitelli o capi equivalenti, fino
a sei mesi di età, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ogni vitello o capo equivalente stabulato in
gruppo, fino a 150 chilogrammi di peso vivo o fino a tre mesi
di età, deve poter disporre di uno spazio libero di almeno 1,5
metri quadrati. Oltre tale peso o oltre i tre mesi di età gli
animali devono poter disporre singolarmente di almeno 3 metri
quadrati. Lo spazio deve consentire comunque agli animali di
voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento;
b) è vietato vincolare alla posta gli animali in
modo continuativo: le stalle di tipo tradizionale, in cui gli
animali sono vincolati alla posta, devono garantire loro un
tempo adeguato per poter svolgere le funzioni etologiche e
fisiologiche;
c) gli animali malati o feriti devono essere
isolati in locali appropriati con lettiera asciutta,
confortevole e pulita;
d) gli animali devono essere nutriti in modo che
siano garantiti le buone condizioni di salute, di benessere,
un buon ritmo di crescita e siano soddisfatte le loro esigenze
comportamentali; a tale fine gli alimenti devono avere un
tenore di ferro sufficiente, nonché un minimo di mangime
solido contenente almeno 100 grammi a pasto di fibre
digeribili a partire dallo svezzamento e comunque non oltre il
trentesimo giorno d'età;
e) per ogni animale deve essere prevista una
adeguata lettiera che deve essere asciutta, confortevole e
pulita.
Art. 6.
(Suini).
1. I suini o capi equivalenti non possono essere stabulati
e vincolati alla posta. Ad ogni animale deve essere garantita
una superficie pari ad almeno 2 metri quadrati e una lettiera
di idoneo materiale assorbente da tenere asciutta,
confortevole e pulita. Sono vietate le superfici grigliate o
in materiali duri.
2. L'utilizzo della lettiera permanente è possibile solo
se questa viene mantenuta asciutta e pulita con sufficiente
riordino del materiale e con aggiunta periodica di materiale
fresco.
Art. 7.
(Ovini e caprini).
1. Gli ovini e i caprini o capi equivalenti devono avere a
disposizione, nei locali adibiti al ricovero, una superficie
di almeno un metro quadrato a capo. Ogni animale deve disporre
di una lettiera asciutta, confortevole e pulita.
Art. 8.
(Equini).
1. Negli allevamenti di equini o nelle scuderie possono
essere introdotti esclusivamente animali provenienti da
allevamenti da riproduzione o da altre scuderie. Ogni
box deve garantire una superficie di almeno 7 metri
quadrati per animale adulto e di almeno 15 metri quadrati di
paddock esterno con uno spazio per la lettiera non
inferiore a 4,2 metri quadrati, che deve essere tenuta
asciutta, confortevole e pulita.
Art. 9.
(Avicoli).
1. Negli allevamenti di pollame, di gruppo o nelle singole
gabbie, si devono garantire almeno 0,70 metri quadrati per
capo. Negli allevamenti sono vietati i cicli antifisiologici e
si devono, in ogni caso, rispettare i cicli giorno-notte. Ad
ogni animale deve essere garantita una idonea lettiera da
mantenere asciutta, confortevole e pulita.
2. E' vietata l'illuminazione artificiale permanente.
L'introduzione di calore tramite la forzatura della luce deve
essere certificata ed approvata da un medico veterinario.
3. I tacchini allevati in gruppo devono avere a
disposizione almeno un metro quadrato per capo e ad ogni
animale deve essere garantita una idonea lettiera da mantenere
asciutta, confortevole e pulita.
4. Gli struzzi devono avere a disposizione almeno 200
metri quadrati di superficie per capo e devono disporre di
ripari idonei, al cui interno deve essere sistemata una
lettiera da mantenere asciutta, confortevole e pulita.
Art. 10.
(Cunicoli).
1. I conigli devono avere a disposizione almeno 0,70 metri
quadrati di superficie per capo sia nell'allevamento di gruppo
sia nelle gabbie individuali; ad ogni animale deve essere
garantita una idonea lettiera da tenere asciutta, confortevole
e pulita. Per le fattrici lo spazio a disposizione deve essere
di almeno un metro quadrato di superficie per capo.
Art. 11.
(Interventi sull'anatomia e sulla fisiologia
degli animali).
1. Sono vietati gli interventi chirurgici quali il taglio
del becco, la bruciatura dei tendini o delle ali ed ogni altro
intervento mutilante. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale
è ammessa solo al di sotto delle tre settimane di vita.
2. E' vietato mettere bendaggi oculari o qualsiasi altro
tipo di schermatura visiva al pollame.
Art. 12.
(Alimentazione).
1. Nell'alimentazione degli animali è vietato:
a) utilizzare integratori preparati con farina di
carne di animale;
b) addizionare i mangimi con alcali, acidi
composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di
sintesi;
c) somministrare sostanze coloranti, conservanti,
appetizzanti, urea e vitamine se non per uso terapeutico,
elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di
origine sintetica.
2. I farmaci antibiotici e chemioterapici possono essere
utilizzati solo per interventi terapeutici.
3. Gli insilati di mais non possono superare il 50 per
cento della razione totale dell'alimentazione quotidiana. Per
il fieno silo il limite è aumentabile fino al 70 per cento. La
qualità degli insilati deve essere valutata tramite analisi da
effettuare a cura del servizio veterinario dell'azienda
sanitaria locale competente.
Art. 13.
(Trattamenti terapeutici).
1. I trattamenti terapeutici devono essere eseguiti nel
rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, e dal decreto legislativo 4 febbraio
1993, n. 66, e successive modificazioni.
2. Sono vietati trattamenti a scopo auxinico.
3. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto,
stabilisce, in aggiunta a quelli previsti dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 336, ulteriori standard
per valori di peso e di presenza di tessuto adiposo
ammessi, tenendo conto, per ogni specie di animale, della
tipologia, dell'età, della razza e del peso.
Art. 14.
(Tutela dei consumatori).
1. Per garantire i consumatori sui sistemi di allevamento,
il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, istituisce una commissione di
studio, composta da nove membri esperti in materia.
2. La commissione di cui al comma 1, entro un anno dalla
sua istituzione, al fine di creare standard idonei a
difendere nel migliore modo le tipologie animali e la
produzione di carne o di latte, indica per ogni specie
animale:
a) un rapporto ottimale peso-età;
b) le caratteristiche anatomo-morfologiche per
ogni specie animale.
3. I lavori della commissione possono essere prorogati una
sola volta e per un massimo di sei mesi.
Art. 15.
(Formazione).
1. Per favorire una migliore conoscenza sugli animali
domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite dei servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, organizzano corsi
annuali di qualificazione professionale allo scopo di
garantire la più ampia conoscenza agli operatori in materia di
etologia animale applicata, fisiologia e zootecnia.
2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 è
obbligatoria per tutti i soggetti che prestano attività
lavorativa negli allevamenti di animali domestici.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in collaborazione con gli uffici scolatici regionali,
le associazioni di tutela degli animali, dell'ambiente e dei
consumatori, provvedono, anche attraverso campagne
pubblicitarie o corsi specifici, ad informare i cittadini
sulla corretta alimentazione e sulle condizioni di vita degli
animali domestici da allevamento.
Art. 16.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15,
comma 3, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2001, 2002 e
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 17.
(Sanzioni).
1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge,
salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1
milione a lire 10 milioni.
2. In caso di recidiva la sanzione amministrativa
pecuniaria è triplicata.
Art. 18.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.