XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 703




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Campo di applicazione e finalità della legge).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le tecniche di ricerca, sperimentali o industriali, che comportano modifiche volontarie dell'informazione genetica degli organismi viventi, di loro parti o di loro cellule, nonché alla loro propagazione e ai metodi di riproduzione animale che, relativamente alla specie in esame, siano significativamente diversi da quelli naturali; si applicano, altresì, a qualunque invenzione che comprenda elementi suscettibili di applicazione industriale derivanti dal corpo umano o da qualsiasi sequenza di DNA isolato, anche se non se ne conosce il significato e la funzione.
        2. Finalità della presente legge è la regolamentazione ed il controllo delle tecniche di cui al comma 1, nonché la valutazione dei rischi, anche nel tempo, connessi con le varie fasi della ricerca, della sperimentazione e della produzione.
        3. Obiettivi della valutazione di cui al comma 2 devono essere l'impatto nel breve, medio e lungo periodo sulla salute umana, sui sistemi ecologici, sui sistemi agrari secondo particolari e specifici protocolli che tengano in particolare conto della difesa dei consumatori, dei diritti e del benessere animali, della difesa degli equilibri ambientali, del mantenimento della biodiversità, durante le fasi della ricerca, produzione, rilascio e immissione in commercio di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), o le loro parti, compresi i microrganismi, anche se limitati ai soli virus, batteri e lieviti.


Art. 2.

(Delega al Governo per individuare procedure e criteri di
valutazione di rischi e norme transitorie).

        1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge e nel rispetto delle direttive 90/219/CEE, del Consiglio, del 23 aprile 1990, e 90/220/CEE, del Consiglio, del 23 aprile 1990, e successive modificazioni, di cui rispettivamente, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i princìpi ed i criteri direttivi dalla stessa desumibili, un decreto legislativo per disciplinare le procedure ed i criteri per effettuare la valutazione dei rischi previsti al citato articolo 1, commi 2 e 3. Nello stesso decreto devono essere indicati i Ministeri e le strutture responsabili dell'attuazione delle norme in esso contenute. La procedura di valutazione deve prevedere il parere delle associazioni per la difesa dei diritti degli animali, delle associazioni agricole, delle organizzazioni non governative attive nel settore da almeno tre anni, delle associazioni dei consumatori e di protezione ambientale, garantendo il diritto all'informazione su tutte le parti senza possibilità di segretazione e la consultazione del pubblico. La procedura di valutazione dovrà comunque ripetersi per ogni singolo OGM e dovrà basarsi su informazioni indipendenti. Le informazioni fornite dal proponente, anche se sperimentalmente già accettate in altro Paese, devono comunque essere soggette a verifica diretta.
        2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, nessun OGM può essere immesso deliberatamente nell'ambiente né i prodotti, comprese le sementi o parti per la riproduzione vegetale modificate geneticamente, che contengono tali organismi o loro parti, possono essere messi in commercio.


Art. 3.

(Utilizzo di microrganismi
modificati geneticamente).

        1. I microrganismi, come virus, batteri e lieviti, modificati geneticamente, in grado di scambiare il proprio patrimonio genetico anche con specie diverse, possono essere impiegati esclusivamente in ambiente confinato, in conformità a quanto disposto dalla citata direttiva 90/219/CEE.


Art. 4.

(Rilascio deliberato di piante e
animali modificati geneticamente).

        1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia, esclusi i microrganismi di cui all'articolo 3 della presente legge, piante ed animali modificati geneticamente possono essere immessi nell'ambiente a condizione che oltre ad aver superato le verifiche previste dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, non possano riprodursi spontaneamente. E' comunque fatto obbligo che piante e animali di interesse agrario, dopo aver superato la verica prevista dal citato decreto di cui all'articolo 2, vengano valutate in specifici campi di prova; la loro registrazione deve avvenire in appositi libri genealogici e l'utilizzazione deve essere permanentemente accompagnata dalla identificazione della loro origine transgenica.
        2. Gli animali che subiscono o hanno subìto tecniche di ingegneria genetica o sono il risultato di tali tecniche non devono subire sofferenze o maltrattamenti. Non possono essere prodotti animali transgenici con alterazioni e malattie volontariamente provocate dall'inserimento di geni estranei. Tali pratiche, ritenute maltrattamenti genetici, sono considerate in contrasto con la difesa del loro benessere e si configurano come reato ai sensi dell'articolo 727 del codice penale.


Art. 5.

(Interventi di modifica dell'informazione
genetica umana).

        1. Gli interventi di ingegneria genetica nella specie umana sono limitati alle cellule somatiche, con divieto tassativo di intervento sulle cellule della linea germinale, allo scopo di realizzare terapie genetiche autorizzate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità.


Art. 6.

(Divieto di brevettabilità di OGM, loro parti e loro
cellule, nonché di geni e terapie genetiche).

        1. In conformità con l'atto recante revisione dell'articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei, del 5 ottobre 1973, con atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991, reso esecutivo con legge 12 aprile 1995, n. 125, nessuna nuova forma di microrganismo, pianta o animale ottenuta mediante manipolazione genetica può essere brevettata. Analogamente non possono essere brevettate loro parti o loro cellule o loro geni. I geni umani, appartenendo agli individui che li possiedono, non possono essere brevettati e non sono, altresì, brevettabili terapie genetiche che impieghino tali geni.
        2. In particolare non può essere brevettato:

            a) nessun oggetto composto essenzialmente da materiale biologico;

            b) nessun procedimento necessario all'ottenimento di varietà vegetali e di razze animali attraverso l'ingegneria genetica;

            c) nessun procedimento microbiologico qualora almeno una fase del procedimento stesso sia microbiologica;

            d) nessun materiale biologico ottenuto da OGM mediante riproduzione o moltiplicazione in forme identiche o differenziate e dotato delle loro stesse proprietà;

            e) l'informazione genetica contenuta in qualsiasi materiale nel quale l'OGM sia incorporato e nel quale l'informazione genetica sia comunque contenuta ed espressa.

Art. 7.

(Obbligo di etichettatura
per prodotti commerciali).

        1. Tutti i prodotti commerciali contenenti OGM, o loro parti, anche se prive dei geni introdotti nell'organismo, devono contenere in modo chiaro ed esplicito nell'etichetta l'origine transgenica dell'organismo ed eventuali effetti collaterali.
        2. Tutti i prodotti commerciali privi di OGM, nell'etichetta devono contenere in maniera chiara e leggibile la dicitura "prodotto non contenente OGM".


Art. 8.

(Animali transgenici
contenenti geni umani).

        1. Salvo specifica autorizzazione del Ministro della sanità è vietato l'inserimento di geni umani negli animali.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente per i casi di comprovata gravità ed esclusivamente a scopo terapeutico. L'autorizzazione deve sempre prevedere che l'animale, in cui i geni umani possono essere introdotti, sia sterile e che i suoi organi non possano essere usati per trapianti nell'uomo.


Art. 9.

(Smaltimento di OGM).

        1. Qualsiasi prodotto contenente OGM deve essere stoccato e smaltito separatamente da quelli tradizionali e deve essere effettuato in condizioni di massima sicurezza.
        2. Per lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti contenenti OGM si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Divieto di clonazione).

        1. In conformità a quanto disposto dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutivo con legge 28 marzo 2001, n. 145, la clonazione e la riproduzione partenogenica di individui della specie umana sono vietate e sono altresì vietate le ricerche in materia. Nelle specie animali in cui la riproduzione asessuata e la partenogenesi in natura non si verificano neppure accidentalmente, la clonazione e la riproduzione partenogenica sono ugualmente vietate.


Art. 11.

(Relazione al Parlamento e censimento delle strutture in
cui si praticano manipolazioni genetiche).

        1. Il Governo, sulla base dei dati forniti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, entro il 30 marzo di ogni anno presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione della presente legge e, ogni due anni, un censimento delle strutture pubbliche e private in cui si praticano ricerche, sperimentazioni o produzioni che comportano manipolazioni genetiche, con la descrizione del tipo di manipolazioni e degli organismi impiegati per tali manipolazioni, specificando la qualifica ed i titoli del personale coinvolto. La relazione deve chiaramente indicare l'origine del materiale genetico utilizzato nelle manipolazioni, la natura dei diritti acquisiti, le modalità seguite per accedervi, collezionarlo o raccoglierlo e la prova documentale del consenso formalmente espresso dai detentori originali.


Art. 12.

(Sanzioni).

        1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3 è punito con la multa da lire 30 milioni a lire 70 milioni.
        2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con la multa da lire 40 milioni a lire 80 milioni e con la reclusione da sei mesi a due anni.
        3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire 100 milioni a lire 500 milioni e con la reclusione da due a sei anni.
        4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 o 7 è punito con la multa da lire 30 milioni a lire 70 milioni.
        5. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 è punito con la multa da lire 50 milioni a lire 300 milioni e con la reclusione da due a sei anni.
        6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10 è punito con la multa da lire 200 milioni a lire 500 milioni e con la reclusione da quattro a dieci anni.
        7. Agli operatori sanitari che commettono i reati previsti dalla presente legge si applica la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due anni.
        8. Qualora il direttore sanitario o il responsabile legale della struttura violi o consenta la violazione delle norme di cui alla presente legge, l'autorità giudiziaria può disporre la chiusura della struttura medesima anche a tempo indeterminato. In ogni caso è revocato e sospeso qualsiasi finanziamento pubblico o di enti pubblici.



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