XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 700




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Repubblica valorizza, tutela e garantisce la differenziazione delle diete alimentari in rapporto alla scelta etica e scientifica della alimentazione vegetariana.


Art. 2.

        1. In tutte le mense pubbliche, private o convenzionate, nei ristoranti, nelle caserme, negli ospedali, negli istituti penitenziari, nonché nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere sempre presente nei menù una completa dieta vegetariana comprendente piatti caldi e freddi, che escluda carni, pesce e prodotti derivati dall'uccisione di animali.


Art. 3.

        1. Le diete vegetariane proposte nei luoghi di cui all'articolo 2 devono avere caratteristiche di valori nutrizionali completi e devono essere adeguatamente varie e differenziate.
        2. Nei luoghi di cui all'articolo 2 devono essere disponibili anche menù a completo valore nutrizionale che non includano condimenti e prodotti di derivazione animale quali latte, uova e grassi animali.


Art. 4.

        1. Il Ministro della sanità emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che stabilisce le caratteristiche dei menù vegetariani a completo valore nutrizionale, adeguatamente differenziati e con relative tabelle dietetiche, che devono essere somministrati nei luoghi di cui all'articolo 2.

Art. 5.

        1. Le strutture di cui all'articolo 2 devono adeguare le proprie diete e menù alle disposizioni della presente legge entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.


Art. 6.

        1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni, nonché il provvedimento di sospensione della licenza di esercizio per la durata di tre mesi.
        2. In caso di recidiva la sanzione è aumentata di un terzo e la licenza è revocata.



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