XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 700
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica valorizza, tutela e garantisce la
differenziazione delle diete alimentari in rapporto alla
scelta etica e scientifica della alimentazione vegetariana.
Art. 2.
1. In tutte le mense pubbliche, private o convenzionate,
nei ristoranti, nelle caserme, negli ospedali, negli istituti
penitenziari, nonché nelle scuole di ogni ordine e grado deve
essere sempre presente nei menù una completa dieta
vegetariana comprendente piatti caldi e freddi, che escluda
carni, pesce e prodotti derivati dall'uccisione di animali.
Art. 3.
1. Le diete vegetariane proposte nei luoghi di cui
all'articolo 2 devono avere caratteristiche di valori
nutrizionali completi e devono essere adeguatamente varie e
differenziate.
2. Nei luoghi di cui all'articolo 2 devono essere
disponibili anche menù a completo valore nutrizionale
che non includano condimenti e prodotti di derivazione animale
quali latte, uova e grassi animali.
Art. 4.
1. Il Ministro della sanità emana, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che
stabilisce le caratteristiche dei menù vegetariani a
completo valore nutrizionale, adeguatamente differenziati e
con relative tabelle dietetiche, che devono essere
somministrati nei luoghi di cui all'articolo 2.
Art. 5.
1. Le strutture di cui all'articolo 2 devono adeguare le
proprie diete e menù alle disposizioni della presente
legge entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima.
Art. 6.
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla
presente legge si applica la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a
lire 20 milioni, nonché il provvedimento di sospensione della
licenza di esercizio per la durata di tre mesi.
2. In caso di recidiva la sanzione è aumentata di un terzo
e la licenza è revocata.