XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 698




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La sperimentazione clinica sugli esseri umani al fine della conoscenza degli effetti di nuovi farmaci, nonchè di nuove pratiche cliniche o biomediche è soggetta ad apposita autorizzazione, secondo quanto stabilito dalla presente legge. Essa non può essere comunque svolta in violazione dei diritti umani e della personalità.
        2. La sperimentazione clinica è condotta in strutture ospedaliere da personale medico avente specifica esperienza, sotto la personale responsabilità dello sperimentatore e la vigilanza del Ministero della sanità, che è altresì competente per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.


Art. 2.

(Princìpi inderogabili).

            1. La sperimentazione clinica su esseri umani è autorizzata qualora:

                a) si fondi sullo stato più aggiornato delle conoscenze scientifiche e su una sperimentazione pre-clinica sufficiente, dalla quale devono essere esclusi i dati farmaco-tossicologici ottenuti da sperimentazioni effettuate su animali;

                b) non sia prevedibile un rischio grave per il soggetto sottoposto a sperimentazione clinica;

                c) vi sia il consenso preventivo, espresso in forma scritta, da parte del soggetto sottoposto a sperimentazione clinica;

                d) la terapia o il farmaco sperimentati siano ritenuti idonei ad agire sulla patologia da cui è affetta la persona e non esistano, allo stato delle conoscenze scientifiche, altre terapie o farmaci utilizzabili allo scopo.


Art. 3.

(Consenso).

            1. Il soggetto da sottoporre a sperimentazione clinica, ai fini dell'acquisizione del consenso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), deve essere preliminarmente ed esaustivamente informato della natura e della durata della sperimentazione, delle aspettative terapeutiche della stessa, di ogni rischio diretto ed indiretto ad essa connesso, delle proprietà delle sostanze somministrate, nonché dei medici responsabili della sperimentazione stessa.
        2. Il consenso prestato in forma scritta, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), deve attestare anche l'adempimento dell'obbligo di informazione di cui al comma 1 del presente articolo. Il consenso è revocabile in ogni momento da chi lo ha espresso o, in caso di incapacità sopravvenuta, dai soggetti di cui all'articolo 4.
        3. Una volta ottenuto il consenso, permane l'obbligo per lo sperimentatore di fornire al soggetto sottoposto a sperimentazione clinica o ai soggetti di cui all'articolo 4 ogni ulteriore informazione sul procedere della sperimentazione e sull'insorgere di rischi ad essa connessi o collegabili.


Art. 4.

(Temporanea incapacità).

            1. In caso di temporanea incapacità di intendere e di volere del soggetto direttamente interessato, il consenso alla sperimentazione clinica è prestato nelle forme prescritte da un congiunto, dal tutore o, in assenza di questi, dal giudice tutelare.
        2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le norme procedurali di cui al titolo II del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 5.

(Revoca delle autorizzazioni in corso).

            1. Le autorizzazioni alle sperimentazioni cliniche sull'uomo che siano già in corso sono revocate di diritto e cessa ogni loro efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6.

(Deroga per alcune sperimentazioni).

        1. Nei casi in cui la sospensione delle attività di sperimentazione clinica comporti comprovati rischi per i soggetti che si sottopongono ad essa o gravissimo ed irreparabile danno per i risultati delle ricerche già raggiunti, le sperimentazioni in atto sono autorizzate, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge, per un periodo non superiore a sei mesi, previa dichiarazione notificata dal responsabile della sperimentazione al Ministro della sanità, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere l'attestazione dell'esistenza di una delle circostanze di cui al medesimo comma 1, la sintesi delle ragioni che giustifichino la prosecuzione della sperimentazione, nonché l'indicazione del termine entro il quale la sperimentazione clinica sarà conclusa o potrà essere interrotta senza pregiudizi per la salute del soggetto o per i risultati scientifici da conseguire.
        3. Il Ministro della sanità accerta tempestivamente la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 2 e, qualora riscontri falsità nelle dichiarazioni o inesistenza di cause giustificanti, ordina l'immediata interruzione della sperimentazione clinica.


Art. 7.

(Sanzioni).

            1. Chiunque svolga sperimentazione clinica sull'uomo non essendo munito della necessaria autorizzazione è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni e con l'arresto da sei mesi a due anni.
        2. Se dal fatto di cui al comma 1 derivano lesioni alla persona, si applicano le pene di cui all'articolo 590 del codice penale, aumentate della metà, ed il reato è perseguibile d'ufficio.


Art. 8.

(Norme regolamentari).

            1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla sperimentazione clinica sull'uomo.
        2. Il Ministro della sanità, con propri decreti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le necessarie disposizioni di attuazione.



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