XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 686
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai dipendenti dell'amministrazione pubblica civile e
militare, che alla data del 1^ gennaio 2001 percepiscono uno
stipendio annuo netto non superiore a lire 36 milioni, è
corrisposta una indennità di alloggio con decorrenza dal 1^
gennaio 2002.
2. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1:
a) coloro che sono proprietari dell'immobile in
cui abitano;
b) coloro che usufruiscono di alloggi di
servizio;
c) coloro che usufruiscono di altri immobili
forniti dalle amministrazioni pubbliche, anche se dietro
corrispettivo.
3. L'interessato presenta alla propria amministrazione
domanda in carta libera con allegata copia del contratto di
locazione, che può essere autenticato, contestualmente alla
presentazione, dal capo ufficio o da persona da lui delegata
del servizio ricevente.
Art. 2.
1. L'indennità d'alloggio di cui all'articolo 1,
nell'ammontare mensile diversificato in relazione alla
popolazione residente nel comune, come stabilito nella tabella
A allegata alla presente legge, è corrisposta ogni trimestre
insieme alla retribuzione.
Art. 3.
1. L'interessato ha il dovere di comunicare alla propria
amministrazione ogni variazione di alloggio, consegnando copia
del nuovo contratto di locazione.
Art. 4.
1. La corresponsione dell'indennità d'alloggio di cui
all'articolo 1 cessa dal primo giorno del mese successivo alla
data in cui sono venute a mancare le condizioni previste dalla
presente legge.
2. Qualsiasi volontaria infrazione da parte del
beneficiario è perseguita penalmente quale truffa ai danni
dello Stato.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 1.560 miliardi annue, si provvede a
carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, la cui dotazione è a tale fine
incrementata in sede di legge finanziaria.
Tabella A
(v. articolo 2)
Indennità mensile
Popolazione del comune d'alloggio
da 50.000 a 100.000 abitanti L. 100.000
da 100.001 a 250.000 abitanti " 150.000
da 250.001 a 400.000 abitanti " 200.000
oltre 400.000 abitanti " 300.000