XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 686




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai dipendenti dell'amministrazione pubblica civile e militare, che alla data del 1^ gennaio 2001 percepiscono uno stipendio annuo netto non superiore a lire 36 milioni, è corrisposta una indennità di alloggio con decorrenza dal 1^ gennaio 2002.
        2. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1:

                a) coloro che sono proprietari dell'immobile in cui abitano;

                b) coloro che usufruiscono di alloggi di servizio;

                c) coloro che usufruiscono di altri immobili forniti dalle amministrazioni pubbliche, anche se dietro corrispettivo.

        3. L'interessato presenta alla propria amministrazione domanda in carta libera con allegata copia del contratto di locazione, che può essere autenticato, contestualmente alla presentazione, dal capo ufficio o da persona da lui delegata del servizio ricevente.


Art. 2.

        1. L'indennità d'alloggio di cui all'articolo 1, nell'ammontare mensile diversificato in relazione alla popolazione residente nel comune, come stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, è corrisposta ogni trimestre insieme alla retribuzione.


Art. 3.

        1. L'interessato ha il dovere di comunicare alla propria amministrazione ogni variazione di alloggio, consegnando copia del nuovo contratto di locazione.

Art. 4.

        1. La corresponsione dell'indennità d'alloggio di cui all'articolo 1 cessa dal primo giorno del mese successivo alla data in cui sono venute a mancare le condizioni previste dalla presente legge.
        2. Qualsiasi volontaria infrazione da parte del beneficiario è perseguita penalmente quale truffa ai danni dello Stato.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.560 miliardi annue, si provvede a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la cui dotazione è a tale fine incrementata in sede di legge finanziaria.



Tabella A
(v. articolo 2)


                Indennità mensile
            Popolazione del comune d'alloggio

da 50.000 a 100.000 abitanti L. 100.000
da 100.001 a 250.000 abitanti " 150.000
da 250.001 a 400.000 abitanti " 200.000
oltre 400.000 abitanti " 300.000



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