XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 684
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina gli interventi di
ricostruzione dei beni immobili, delle infrastrutture e del
tessuto produttivo, nonché del ripristino ambientale a seguito
degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Principio ispiratore della presente legge è il
coordinamento degli organi dello Stato e degli enti
territoriali nella finalità comune di rendere la ricostruzione
occasione di sviluppo economico e di miglioramento della
qualità ambientale, anche quale forma di risarcimento nei
confronti delle popolazioni colpite.
3. Finalità della presente legge sono:
a) contenere i tempi della gestione
straordinaria;
b) attuare gli interventi in un quadro di
programmazione;
c) garantire la pubblicità e la diffusione delle
informazioni relative all'opera di ricostruzione;
d) valorizzare il ruolo delle regioni e degli enti
locali nell'attività di ricostruzione;
e) realizzare una effettiva semplificazione
amministrativa e del quadro delle competenze;
f) tutelare il territorio e prevenire il
rischio.
4. L'ambito di applicazione della presente legge non
comprende gli interventi di urgenza e di assistenza alle
popolazioni colpite dall'evento calamitoso assunti ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.
1010, e le attività di prevenzione dai rischi di eventi
calamitosi.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali in materia di calamità naturali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Stato di calamità).
1. Nel caso in cui si manifestino eventi naturali di
particolare gravità, il Consiglio dei ministri dichiara, anche
su proposta delle regioni o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, lo stato di calamità.
2. Alla riunione del Consiglio dei ministri in cui è
dichiarato lo stato di calamità partecipano, con funzioni
consultive, i presidenti delle regioni e delle province
autonome dei territori interessati.
3. Lo stato di calamità, ai fini della presente legge,
configura una particolare situazione di eccezionalità per
danni provocati da calamità o catastrofe, naturale o provocata
dall'uomo, che richieda risorse straordinarie e provvedimenti
amministrativi derogatori delle disposizioni vigenti.
4. La dichiarazione dello stato di calamità è condizione
indispensabile per l'applicazione delle disposizioni della
presente legge.
5. Dalla dichiarazione dello stato di calamità i
presidenti delle regioni interessate assumono le funzioni di
commissari straordinari di Governo per la ricostruzione.
6. Lo stato di calamità cessa entro la data programmata
indicata nel piano per la ricostruzione di cui all'articolo
10, comma 3, lettera h).
Art. 3.
(Durata dello stato di calamità).
1. La durata dello stato di calamità è commisurata
all'entità dei danni e alla
complessità degli interventi per la ricostruzione e il
ripristino ambientale.
2. Finalità generali della presente legge e del piano di
cui all'articolo 10 sono la realizzazione trasparente e
tempestiva degli interventi e la massima abbreviazione della
durata del regime speciale previsto dallo stato di
calamità.
Art. 4.
(Fondo di riserva per le calamità naturali).
1. Dopo l'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 9-quater. - (Fondo di riserva per le calamità
naturali). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è istituito, in conto capitale, un Fondo di riserva
per la ricostruzione e il ripristino ambientale a seguito di
calamità, per provvedere agli interventi di ricostruzione
successivi alla dichiarazione dello stato di calamità.
2. Il trasferimento di somme dal Fondo di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità
previsionali di base sono effettuati con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa
delle unità previsionali di base interessate.
3. Alla legge di approvazione del rendiconto
generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui
al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è
proceduto ai prelevamenti dal Fondo di cui al comma 1.
4. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 del
presente articolo si provvede annualmente ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d)".
Art. 5.
(Intese istituzionali
di programma tra Governo e regioni).
1. Il Governo e le regioni operano tramite un apposito
comitato attraverso intese istituzionali di programma ai sensi
dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662:
a) per il coordinamento e il controllo generali
dell'opera di ricostruzione;
b) per il coordinamento di interventi straordinari
di carattere interregionale;
c) per la connessione fra interventi straordinari
legati alla ricostruzione ed interventi ordinari, con
specifico riguardo a quelli relativi alle infrastrutture, alle
risorse, ai tempi, ai modi e ai soggetti responsabili della
loro attuazione;
d) per gli interventi su immobili statali
danneggiati dall'evento calamitoso.
Art. 6.
(Relazione al Governo e al Parlamento).
1. Annualmente il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata dalla dichiarazione dello stato
di calamità presenta al Governo una relazione sullo stato di
attuazione del piano regionale per la ricostruzione di cui
all'articolo 10.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al
Parlamento.
Art. 7.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni, fatte salve le competenze legislative ed
amministrative delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano previste dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, a
seguito della dichiarazione dello stato di calamità:
a) compilano, indipendentemente dalle aree
interessate dallo stato di emergenza, l'elenco dei comuni a
cui si riferisce lo stato di calamità ed effettuano
l'eventuale perimetrazione delle aree. Tale elenco, che può
essere modificato per una sola volta entro la definitiva
predisposizione del piano regionale per la ricostruzione di
cui alla lettera f), è sottoposto al Consiglio dei
ministri per l'approvazione;
b) predispongono, sulla base delle informazioni
ricevute dai comuni interessati, il quadro complessivo dei
danni;
c) istituiscono, con le risorse assegnate dallo
Stato e con risorse finanziarie regionali, il fondo per la
ricostruzione;
d) predispongono ed approvano, con deliberazione
dei rispettivi consigli, il programma finanziario delle
risorse straordinarie assegnate per gli interventi di
ricostruzione e, su tale base, operano una prima ripartizione
fra i comuni per l'avvio degli interventi;
e) procedono alla verifica dei piani regolatori
dei comuni maggiormente interessati alla ricostruzione;
f) predispongono, in collaborazione con le
province e sulla base dei piani di settore di cui all'articolo
8, comma 1, lettera c), sulla base dei programmi di
recupero di cui all'articolo 11 e delle eventuali correzioni
ed integrazioni a questi apportate, sentite le autorità di
bacino e le autorità competenti per la tutela della salute dei
cittadini e per la tutela del patrimonio storico-artistico e
del paesaggio, avvalendosi della collaborazione e della
consulenza tecnica della rete delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente e del sistema della protezione
civile, il piano regionale per la ricostruzione. Il piano è
approvato con deliberazione del consiglio regionale;
g) deliberano sulle modalità e sui criteri per la
sospensione di imposte e di tributi regionali per la durata
dello stato di calamità;
h) svolgono, anche avvalendosi di una apposita
struttura di supporto tecnico ed operativo, le funzioni di
direzione e di coordinamento degli interventi nel territorio
regionale;
i) esercitano poteri sostitutivi generali nei
confronti dei comuni e degli altri enti locali
inadempienti.
Art. 8.
(Compiti delle province).
1. Le province:
a) collaborano con la regione alla predisposizione
del piano regionale per la
ricostruzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
f);
b) svolgono, su delega della regione, funzioni di
direzione e di coordinamento degli interventi nel territorio
provinciale;
c) predispongono ed inviano alla regione specifici
piani di settore per la ricostruzione relativi alle materie
indicate all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) deliberano sulle modalità e sui criteri per la
sospensione di imposte e di tributi provinciali per la durata
dello stato di calamità.
Art. 9.
(Compiti dei comuni).
1. I comuni:
a) inviano alla regione le informazioni sommarie
necessarie alla compilazione dell'elenco di cui all'articolo
7, comma 1, lettera a), ed informazioni dettagliate
sull'ammontare dei danni nel territorio comunale per la
predisposizione del quadro complessivo dei danni di cui al
medesimo articolo 7, comma 1, lettera b);
b) predispongono ed inviano alla regione i
programmi di recupero di cui all'articolo 11;
c) sulla base delle priorità, dei tempi e degli
obiettivi indicati nel piano regionale per la ricostruzione di
cui all'articolo 10, coordinano gli interventi nel territorio
comunale;
d) deliberano sulle modalità e sui criteri per la
sospensione di imposte e di tributi comunali per la durata
dello stato di calamità.
Art. 10.
(Piano regionale per la ricostruzione).
1. Il piano regionale per la ricostruzione, di seguito
denominato "piano", costituisce il documento unitario di
riferimento per la programmazione degli interventi di
ricostruzione. La regione assicura massima pubblicità al piano
in tutte le fasi della sua elaborazione.
2. Il piano si ispira al principio della ricostruzione
come sviluppo e come occasione di tutela del territorio,
secondo i seguenti criteri:
a) il ripristino dei manufatti distrutti dovrà
prevedere il rimpiazzo con edifici e strutture che incorporano
gli effetti del processo di innovazione e del miglioramento
del comportamento sismico;
b) il recupero degli assetti territoriali e
ambientali alterati dovrà comprendere la bonifica dei siti
inquinati e il miglioramento della qualità ambientale.
3. Il piano contiene:
a) una descrizione dell'evento calamitoso e degli
effetti provocati sugli insediamenti umani e sul
territorio;
b) una descrizione degli interventi d'urgenza, e
dei relativi aspetti finanziari, effettuati nella fase
dell'emergenza;
c) la registrazione, attraverso successivi
aggiornamenti, di tutti gli interventi straordinari
programmati e dei rispettivi tempi effettivi di
realizzazione;
d) la registrazione, attraverso successivi
aggiornamenti, dei finanziamenti costitutivi del Fondo di cui
all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 4 della presente legge;
e) l'indicazione dettagliata degli interventi
programmati in relazione ai finanziamenti del Fondo di cui
alla lettera d);
f) gli obiettivi di tutela del territorio e di
prevenzione del rischio che la ricostruzione mira a
conseguire;
g) in base alle caratteristiche dell'evento
calamitoso e delle particolari condizioni del territorio e
degli insediamenti umani e produttivi delle zone interessate,
l'indicazione della priorità degli interventi, i tempi
programmati per la realizzazione di ciascun intervento, gli
obiettivi e la ripartizione definitiva delle risorse fra i
comuni;
h) la data programmata di cessazione dello stato
di calamità.
4. Il piano non può comprendere la realizzazione di opere
integralmente nuove e l'avvio di nuove attività, per le quali
devono essere applicate procedure e competenze ordinarie, e
deve essere limitato agli interventi di adeguamento funzionale
delle opere preesistenti.
5. Il piano indica, altresì:
a) le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento, secondo criteri omogenei;
b) i criteri e le modalità per gli interventi a
favore dei privati per il ripristino dei beni immobili;
c) i criteri e le modalità per gli interventi di
sostegno ad attività produttive;
d) le direttive per l'approvazione dei progetti e
per le verifiche in corso d'opera per gli interventi su
immobili privati che godono di contributo pubblico;
e) i criteri generali in base ai quali i comuni
devono procedere ai fini della tutela del territorio e della
prevenzione del rischio, in ogni caso entro il tetto massimo
del rispetto delle superfici costruite preesistenti;
f) l'elenco dei comuni nei quali è sospesa
l'applicazione degli ordinari strumenti urbanistici.
Art. 11.
(Programmi di recupero).
1. I programmi di recupero definiscono, nell'ambito del
territorio comunale, gli interventi necessari e la rispettiva
quantificazione dei costi:
a) sugli edifici pubblici o di uso pubblico, sulle
infrastrutture e sulle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
b) sui beni immobili di proprietà di privati;
c) sugli edifici di edilizia residenziale
pubblica;
d) sui beni artistici e culturali;
e) sul territorio e sui beni paesaggistici ed
ambientali.
Art. 12.
(Pubblicità del piano).
1. Al piano, nonché ad un quadro riassuntivo costantemente
aggiornato dei riferimenti normativi relativi all'opera di
ricostruzione, è assicurata la massima pubblicità, anche
attraverso mezzi di diffusione telematica.
Art. 13.
(Vigilanza).
1. Il comitato dell'intesa istituzionale di programma di
cui all'articolo 5 esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui
tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui alla
presente legge e trasmette ogni sei mesi una relazione sul
relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva
trasmissione, rispettivamente, al Parlamento e ai consigli
regionali.
2. I membri del comitato di cui al comma 1 sono
responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o
le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe
prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi inerenti alla loro carica.
Art. 14.
(Conferenza per la ricostruzione
e semplificazione amministrativa).
1. Per tutti gli interventi giudicati prioritari ai fini
dell'attuazione del piano il presidente della regione convoca
una conferenza per la ricostruzione, di seguito denominata
"conferenza".
2. La conferenza è composta da rappresentanti della
regione, delle province, dei comuni capoluogo, dell'autorità
di bacino, dell'agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente, delle autorità competenti per la tutela della
salute dei cittadini e per la tutela del patrimonio
storico-artistico e del paesaggio e dalle altre autorità
coinvolte nel procedimento, ed è eventualmente integrata, per
le determinazioni relative a situazioni locali, da
rappresentanti dei comuni interessati.
3. La conferenza è presieduta dal presidente della
regione.
4. La conferenza opera attraverso determinazioni assunte a
maggioranza, con effetti sostitutivi di autorizzazioni, nulla
osta e altri atti di assenso, nonché di temporanea sospensione
o semplificazione di procedure amministrative.
5. Ove la conferenza non pervenga ad una decisione finale
entro un mese dall'inizio dell'esame, la determinazione si
intende positivamente assunta.
6. Negli altri casi in cui le attività di ricostruzione
richiedano pareri, intese, concessioni, concerti, licenze,
nulla osta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione
proponente indice una conferenza di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 15.
(Lavori pubblici).
1. Per l'espletamento delle procedure delle gare d'appalto
per i lavori previsti dal piano, i termini ordinari previsti
dalla normativa vigente sono sempre ridotti della metà.
2. Nel caso di motivate esigenze di accelerazione degli
interventi, nel rispetto dei princìpi generali
dell'ordinamento nonché della normativa comunitaria in vigore,
il piano può prevedere deroghe alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, al relativo regolamento di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, ed alla
normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Art. 16.
(Risarcimento dei danni
alle persone fisiche e ai beni privati).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad
emanare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina
generale per il risarcimento dei danni alle persone fisiche e
ai beni privati in caso di calamità naturale, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) massima incentivazione di forme private di
assicurazione contro il rischio da calamità naturale;
b) esclusione dalla erogazione di contributi per
la ricostruzione per i proprietari di edifici costruiti
illegalmente;
c) esclusione della possibilità di assicurare
contro il rischio da calamità naturale edifici costruiti
illegalmente;
d) previsione che qualora i danni subiti siano
parzialmente o totalmente ripianati da compagnie
assicuratrici, i contributi pubblici abbiano luogo solo fino
alla concorrenza dell'eventuale differenza.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 recano
norme di principio, lasciando a successive leggi regionali e
provinciali le specificazioni della disciplina relative
all'assicurazione privata contro i danni da calamità naturale,
secondo le particolari caratteristiche economico-sociali,
ambientali e territoriali delle singole regioni e province
autonome.
Art. 17.
(Sospensione dei termini
in materia civilistica e tributaria).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad
emanare uno o più decreti legislativi contenenti la disciplina
della sospensione dei termini in materia civilistica e
tributaria a favore delle popolazioni e delle imprese
interessate dalla dichiarazione dello stato di calamità,
secondo i princìpi e criteri di cui al comma 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono
attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle disposizioni di carattere
sospensivo;
b) previsione di misure agevolative di carattere
generale ed automatico estese all'intera durata dello stato di
calamità.
Art. 18.
(Esenzione dagli obblighi di leva).
1. Fino alla completa trasformazione delle Forze armate in
esercito professionale, la dichiarazione dello stato di
calamità naturale ha l'effetto di sospendere automaticamente
gli obblighi di leva per tutti i cittadini residenti nei
comuni compresi nell'elenco delle aree interessate.
Art. 19.
(Attività produttive).
1. Il presidente della regione o della provincia autonoma
può procedere all'estensione della cassa integrazione guadagni
straordinaria, con pagamento diretto ai lavoratori ed
anticipazione di risorse finanziarie alle imprese,
privilegiando le piccole e medie imprese.
Art. 20.
(Rinvio a successive
leggi regionali e provinciali).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi ed
alle finalità della medesima legge, definendo in
particolare:
a) i criteri generali per la determinazione e la
valutazione dei danni;
b) i termini entro cui devono essere eseguiti gli
adempimenti di cui agli articoli da 7 a 11;
c) la disciplina dell'assicurazione privata contro
i danni da calamità naturale;
d) le modalità di formazione e di intervento della
struttura di supporto tecnico e operativo di cui all'articolo
7, comma 1, lettera h);
e) le misure di incentivazione alla partecipazione
di capitale privato alla ricostruzione di opere pubbliche e al
recupero di beni culturali, storico-artistici e ambientali
danneggiati dall'evento calamitoso.
2. L'emanazione delle norme regionali e provinciali di cui
al comma 1 è condizione, in ciascuna regione e provincia
autonoma, per l'applicazione della presente legge.