XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 683
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obiettivi e finalità).
1. La presente legge, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di modernizzazione della Nazione, dell'apertura del
suo territorio ai grandi e crescenti flussi del traffico
europeo, nonché dell'incremento dello sviluppo e della
competitività delle attività produttive, dell'industria, della
piccola, media e grande impresa, dell'artigianato, del
commercio e del turismo, reca, tenuto conto dei principi in
materia stabiliti dalla Costituzione, disposizioni finalizzate
ad assicurare la massima possibile semplificazione delle
procedure di programmazione, progettazione, finanziamento e
realizzazione di grandi opere e di insediamenti industriali,
nonché di reti e sistemi strategici di infrastrutture di
interesse nazionale, in particolare nei settori dei trasporti,
delle comunicazioni e della distribuzione idrica ed
energetica.
Art. 2.
(Grandi opere e pianificazione organica).
1. Le opere di cui all'articolo 1 sono suddivise in due
categorie:
a) grandi opere singole di interesse nazionale ed
internazionale di primaria necessità, la cui programmazione e
realizzazione, anche se correlate al territorio, possono
essere attuate anche al di fuori di una pianificazione
territoriale generale;
b) opere relative ad un sistema di reti di
infrastrutture di interesse strategico la cui programmazione
deve essere definita sulla base di un'organica pianificazione
generale di linee dorsali e reti di distribuzione nonché di
aree di insediamento industriale di produzione di beni e
servizi.
2. I progetti relativi agli insediamenti industriali
strategici e alle infrastrutture di cui al comma 1 sono
presentati al Governo o con esso concordati dai presidenti
delle regioni interessate, singolarmente o associati tra loro,
nel caso di opere che interessano diverse regioni.
Art. 3.
(Procedure differenziate).
1. Il Governo seleziona i progetti di cui all'articolo 2,
comma 2, stralciando da essi le opere di cui alla lettera
a) del comma 1 del medesimo articolo e sottoponendo le
opere di cui alla lettera b) dello stesso comma ad una
verifica di coerenza, e, se necessario, alle opportune
modifiche, sulla base di una pianificazione organica
preordinata alla programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate
d'interesse nazionale; i progetti sono deliberati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dal Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Ai progetti deliberati dal Governo ai sensi del comma 1
del presente articolo, si applicano le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383. Nei casi di esito negativo
dell'accertamento di conformità, ovvero di mancato
perfezionamento entro il termine stabilito dall'intesa tra lo
Stato e la regione interessata prevista dal comma 1
dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, l'approvazione
dei progetti da parte dell'apposita conferenza di servizi
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le
concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni e i nulla osta, previsti da leggi statali e
regionali, anche in mancanza di unanimità in deroga al
disposto di cui al medesimo articolo 3, comma 4.
3. I progetti deliberati ai sensi del comma 2 sono
approvati mediante apposita legge statale recante la relativa
copertura finanziaria ovvero in sede di legge finanziaria ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Coinvolgimento dei privati).
1. Al fine di incentivare il progresso dell'attività
progettuale ed assicurare una contrattualizzazione più
adeguata dei servizi per la gestione e la manutenzione delle
opere di cui all'articolo 2, è prioritario il coinvolgimento
dei privati nell'attività di programmazione, progettazione,
finanziamento, realizzazione e gestione delle infrastrutture
di servizi di utilità pubblica.
2. L'attività di cui al comma 1 è finanziata sulla base
della valutazione delle condizioni di convenienza economica
del settore privato e di ottimizzazione dei costi per il
settore pubblico, effettuata dall'unità tecnica-finanza di
progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
3. L'obbligazione di spesa posta a carico
dell'amministrazione pubblica ai sensi del comma 2 è
subordinata al corretto adempimento delle obbligazioni
contrattuali assunte dalle società concessionarie delle
attività di cui al medesimo comma.
Art. 5.
(Semplificazioni procedurali nella realizzazione delle
opere).
1. Per gli appalti relativi alla realizzazione degli
interventi previsti dalla presente legge e ai quali non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 37-bis,
37-ter, 37-quater, 37-quinquies e
37-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, può essere utilizzata la procedura
d'urgenza accelerata per la quale i termini di ricezione delle
domande e di ricezione delle offerte, previsti dalla citata
legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, possono
essere derogati dalla stazione appaltante, previo parere
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui
all'articolo 4 della medesima legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni.
2. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare
di appalto degli interventi di cui alla presente legge i
termini previsti dalla legislazione vigente in materia si
intendono ridotti della metà. A tale fine l'invio dei bandi di
apertura delle gare e delle domande di partecipazione alle
gare stesse può essere effettuato mediante telegramma,
telescritto, telescopia o telefono; le domande inviate con
tali modalità devono essere confermate con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento spedita prima della
scadenza dei termini fissati dalla stazione appaltante.
3. In parziale deroga all'articolo 30, comma 2, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fidejussoria presso un istituto di credito di primaria
importanza a livello nazionale pari al 50 per cento
dell'importo degli stessi lavori, destinata a garantire
l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato nel bando di
gara.