XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 683




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Obiettivi e finalità).

        1. La presente legge, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione della Nazione, dell'apertura del suo territorio ai grandi e crescenti flussi del traffico europeo, nonché dell'incremento dello sviluppo e della competitività delle attività produttive, dell'industria, della piccola, media e grande impresa, dell'artigianato, del commercio e del turismo, reca, tenuto conto dei principi in materia stabiliti dalla Costituzione, disposizioni finalizzate ad assicurare la massima possibile semplificazione delle procedure di programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione di grandi opere e di insediamenti industriali, nonché di reti e sistemi strategici di infrastrutture di interesse nazionale, in particolare nei settori dei trasporti, delle comunicazioni e della distribuzione idrica ed energetica.


Art. 2.

(Grandi opere e pianificazione organica).

        1. Le opere di cui all'articolo 1 sono suddivise in due categorie:

                a) grandi opere singole di interesse nazionale ed internazionale di primaria necessità, la cui programmazione e realizzazione, anche se correlate al territorio, possono essere attuate anche al di fuori di una pianificazione territoriale generale;

                b) opere relative ad un sistema di reti di infrastrutture di interesse strategico la cui programmazione deve essere definita sulla base di un'organica pianificazione generale di linee dorsali e reti di distribuzione nonché di aree di insediamento industriale di produzione di beni e servizi.
        2. I progetti relativi agli insediamenti industriali strategici e alle infrastrutture di cui al comma 1 sono presentati al Governo o con esso concordati dai presidenti delle regioni interessate, singolarmente o associati tra loro, nel caso di opere che interessano diverse regioni.


Art. 3.

(Procedure differenziate).

        1. Il Governo seleziona i progetti di cui all'articolo 2, comma 2, stralciando da essi le opere di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo e sottoponendo le opere di cui alla lettera b) dello stesso comma ad una verifica di coerenza, e, se necessario, alle opportune modifiche, sulla base di una pianificazione organica preordinata alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate d'interesse nazionale; i progetti sono deliberati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. Ai progetti deliberati dal Governo ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Nei casi di esito negativo dell'accertamento di conformità, ovvero di mancato perfezionamento entro il termine stabilito dall'intesa tra lo Stato e la regione interessata prevista dal comma 1 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, l'approvazione dei progetti da parte dell'apposita conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali, anche in mancanza di unanimità in deroga al disposto di cui al medesimo articolo 3, comma 4.
        3. I progetti deliberati ai sensi del comma 2 sono approvati mediante apposita legge statale recante la relativa copertura finanziaria ovvero in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Coinvolgimento dei privati).

        1. Al fine di incentivare il progresso dell'attività progettuale ed assicurare una contrattualizzazione più adeguata dei servizi per la gestione e la manutenzione delle opere di cui all'articolo 2, è prioritario il coinvolgimento dei privati nell'attività di programmazione, progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle infrastrutture di servizi di utilità pubblica.
        2. L'attività di cui al comma 1 è finanziata sulla base della valutazione delle condizioni di convenienza economica del settore privato e di ottimizzazione dei costi per il settore pubblico, effettuata dall'unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
        3. L'obbligazione di spesa posta a carico dell'amministrazione pubblica ai sensi del comma 2 è subordinata al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalle società concessionarie delle attività di cui al medesimo comma.


Art. 5.

(Semplificazioni procedurali nella realizzazione delle
opere).

        1. Per gli appalti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e ai quali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, può essere utilizzata la procedura d'urgenza accelerata per la quale i termini di ricezione delle domande e di ricezione delle offerte, previsti dalla citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, possono essere derogati dalla stazione appaltante, previo parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.
        2. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare di appalto degli interventi di cui alla presente legge i termini previsti dalla legislazione vigente in materia si intendono ridotti della metà. A tale fine l'invio dei bandi di apertura delle gare e delle domande di partecipazione alle gare stesse può essere effettuato mediante telegramma, telescritto, telescopia o telefono; le domande inviate con tali modalità devono essere confermate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita prima della scadenza dei termini fissati dalla stazione appaltante.
        3. In parziale deroga all'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria presso un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale pari al 50 per cento dell'importo degli stessi lavori, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato nel bando di gara.



Frontespizio Relazione