XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 682




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Agevolazioni contributive sulle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello a fronte di incrementi di
produttività).

        1. E' elevata al 10 per cento la percentuale della retribuzione contrattuale nei limiti della quale, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura è correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.


Art. 2.

(Disposizioni tributarie).

        1. Le lettere g) e g-bis) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, sono sostituite dalle seguenti:

            "g) il valore delle azioni offerte al dipendente, come parte della retribuzione, per un importo non superiore complessivamente, nel periodo di imposta, al 10 per cento della retribuzione lorda, e comunque a lire 10 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

            g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta. Qualora il dipendente abbia corrisposto un ammontare inferiore al limite indicato, la differenza tra quanto effettivamente corrisposto e quanto dovuto, ai sensi del primo comma, concorre alla formazione del reddito. Se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;".


Art. 3.

(Abrogazione).

        1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 4.

(Preavviso di licenziamento).

        1. I datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupano alle proprie dipendenze più di trentacinque prestatori di lavoro sono tenuti a garantire al lavoratore, in caso di licenziamento, un termine di preavviso, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, non inferiore a sei mesi, fatte salve le disposizioni contrattuali più favorevoli al lavoratore. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di trenta dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, ed in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.


Art. 5.

(Indennità di disoccupazione).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'erogazione dell'indennità di disoccupazione viene estesa ai lavoratori di tutti i settori produttivi, con l'attivazione della relativa contribuzione previdenziale per i settori attualmente sprovvisti, nella misura stabilita per i lavoratori dell'industria. L'erogazione della suddetta indennità è vincolata inderogabilmente all'accettazione delle offerte di lavoro eventualmente proposte, all'obbligo di partecipazione ad iniziative di riqualificazione professionale e all'adesione ai piani di reinserimento individuali eventualmente proposti. La suddetta erogazione cessa di essere corrisposta qualora si verifichi qualsiasi tipo di assunzione lavorativa che comporti una retribuzione superiore all'ammontare della suddetta indennità. La misura ed i periodi di erogazione dell'indennità di disoccupazione prevista dalla vigente normativa sono rideterminati nei seguenti modi:

            a) per i primi sei mesi successivi al licenziamento l'indennità è stabilita in misura pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione;

            b) per i sei mesi successivi al periodo indicato alla lettera a) l'indennità è stabilita in misura pari al 60 per cento dell'ultima retribuzione;

            c) per gli ulteriori dodici mesi successivi l'indennità è stabilita in misura pari al 40 per cento dell'ultima retribuzione.



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