XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 682
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agevolazioni contributive sulle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello a fronte di incrementi di
produttività).
1. E' elevata al 10 per cento la percentuale della
retribuzione contrattuale nei limiti della quale, ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, sono escluse dalla
retribuzione imponibile ai fini contributivi le erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo
livello, delle quali sono incerti la corresponsione o
l'ammontare e la cui struttura è correlata dal contratto
collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di
produttività, qualità ed altri elementi di competitività
assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa
e dei suoi risultati.
Art. 2.
(Disposizioni tributarie).
1. Le lettere g) e g-bis) del comma 2
dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 13 del decreto
legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, sono sostituite dalle
seguenti:
"g) il valore delle azioni offerte al dipendente,
come parte della retribuzione, per un importo non superiore
complessivamente, nel periodo di imposta, al 10 per cento
della retribuzione lorda, e comunque a lire 10 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla società emittente
o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni
siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha
concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene
la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno
pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
Qualora il dipendente abbia corrisposto un ammontare inferiore
al limite indicato, la differenza tra quanto effettivamente
corrisposto e quanto dovuto, ai sensi del primo comma,
concorre alla formazione del reddito. Se le partecipazioni, i
titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in
ogni caso interamente a formare il reddito;".
Art. 3.
(Abrogazione).
1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, è abrogato.
Art. 4.
(Preavviso di licenziamento).
1. I datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori,
che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupano
alle proprie dipendenze più di trentacinque prestatori di
lavoro sono tenuti a garantire al lavoratore, in caso di
licenziamento, un termine di preavviso, ai sensi dell'articolo
2118 del codice civile, non inferiore a sei mesi, fatte salve
le disposizioni contrattuali più favorevoli al lavoratore. Le
disposizioni del presente comma si applicano altresì ai datori
di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di trenta dipendenti, anche
se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti, ed in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Art. 5.
(Indennità di disoccupazione).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'erogazione dell'indennità di disoccupazione
viene estesa ai lavoratori di tutti i settori produttivi, con
l'attivazione della relativa contribuzione previdenziale per i
settori attualmente sprovvisti, nella misura stabilita per i
lavoratori dell'industria. L'erogazione della suddetta
indennità è vincolata inderogabilmente all'accettazione delle
offerte di lavoro eventualmente proposte, all'obbligo di
partecipazione ad iniziative di riqualificazione professionale
e all'adesione ai piani di reinserimento individuali
eventualmente proposti. La suddetta erogazione cessa di essere
corrisposta qualora si verifichi qualsiasi tipo di assunzione
lavorativa che comporti una retribuzione superiore
all'ammontare della suddetta indennità. La misura ed i periodi
di erogazione dell'indennità di disoccupazione prevista dalla
vigente normativa sono rideterminati nei seguenti modi:
a) per i primi sei mesi successivi al
licenziamento l'indennità è stabilita in misura pari all'80
per cento dell'ultima retribuzione;
b) per i sei mesi successivi al periodo indicato
alla lettera a) l'indennità è stabilita in misura pari
al 60 per cento dell'ultima retribuzione;
c) per gli ulteriori dodici mesi successivi
l'indennità è stabilita in misura pari al 40 per cento
dell'ultima retribuzione.