XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 681
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietata l'alimentazione con benzina "verde" dei
veicoli a motore non dotati di marmitta catalitica.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 da
parte dei distributori di carburanti e dei proprietari dei
veicoli a motore è punita con la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire 10 milioni, comminata secondo le
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. E' fatto obbligo alle regioni di verificare che,
all'atto di consegna al Pubblico registro automobilistico
delle targhe dei veicoli a motore rottamati, i proprietari
documentino formalmente che lo smaltimento dei filtri delle
marmitte catalitiche dismesse è avvenuto nelle discariche
specializzate secondo criteri di rispetto della salute e
dell'ambiente.
4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 è
punita con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a
lire 100 milioni a carico del proprietario del veicolo a
motore interessato, comminata secondo le procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.