XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 681




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' vietata l'alimentazione con benzina "verde" dei veicoli a motore non dotati di marmitta catalitica.
        2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 da parte dei distributori di carburanti e dei proprietari dei veicoli a motore è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni, comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
        3. E' fatto obbligo alle regioni di verificare che, all'atto di consegna al Pubblico registro automobilistico delle targhe dei veicoli a motore rottamati, i proprietari documentino formalmente che lo smaltimento dei filtri delle marmitte catalitiche dismesse è avvenuto nelle discariche specializzate secondo criteri di rispetto della salute e dell'ambiente.
        4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni a carico del proprietario del veicolo a motore interessato, comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.



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