XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 675




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo per l'armonizzazione del trattamento
tributario dei redditi di lavoro dipendente con quelli di
lavoro autonomo e di impresa).

        1. Allo scopo di incentivare le attività produttive di impresa e di lavoro autonomo, di favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e la creazione di imprese che garantiscano la crescita dell'occupazione, nonché di armonizzare, ove possibile, il trattamento tributario dei redditi di lavoro dipendente con quelli di lavoro autonomo e di impresa e di ridurre il carico fiscale che grava sui redditi di lavoro autonomo e di impresa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base dei criteri e dei princìpi direttivi di cui ai commi 2 e 3.
        2. La nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili previsti per il reddito di lavoro autonomo con quelli previsti per il reddito di lavoro dipendente, al fine di parificare le forme di prelievo fiscale;

            b) armonizzazione delle disposizioni in materia di oneri deducibili dal reddito e di detrazioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 13-bis e 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

            c) attenuazione del carico fiscale mediante l'aumento della misura delle detrazioni per le nuove attività di lavoro autonomo e per i soggetti che nell'esercizio dell'attività assumano dipendenti favorendo l'incremento dell'occupazione;
            d) revisione e semplificazione delle modalità di denuncia e versamento delle imposte dovute, in particolare mediante l'utilizzo di un'unica dichiarazione per le imposte dirette e indirette.

        3. La nuova disciplina del reddito di impresa è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) abolizione dell'imposta locale sui redditi;

            b) riduzione dell'aliquota prevista per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

            c) attenuazione del carico fiscale per le nuove attività e per le imprese che nell'esercizio dell'attività assumano dipendenti favorendo l'incremento dell'occupazione.

        4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 2.

(Disposizioni in materia di deducibilità).

        1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) le spese sanitarie in genere, incluse quelle chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, e le spese mediche e quelle di assistenza specifica sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comprese quelle per sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitarne l'autosufficienza e le possibilità di integrazione. Tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattate ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito".

        2. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, dopo la lettera l-ter) sono aggiunte le seguenti:

            "l-quater) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Unione europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La deduzione spetta anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

            l-quinquies) le spese per la frequenza di corsi di istruzione primaria, secondaria e universitaria;

            l-sexies) i canoni relativi ai contratti di locazione stipulati per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, purchè il contribuente non sia proprietario di unità immobiliari situate nel medesimo comune;

            l-septies) le spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'abitazione principale".


Art. 3.

(Abrogazioni).

        1. Le lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 13-bis, nonché l'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.



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