XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 675
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'armonizzazione del trattamento
tributario dei redditi di lavoro dipendente con quelli di
lavoro autonomo e di impresa).
1. Allo scopo di incentivare le attività produttive di
impresa e di lavoro autonomo, di favorire l'avvio di nuove
iniziative produttive e la creazione di imprese che
garantiscano la crescita dell'occupazione, nonché di
armonizzare, ove possibile, il trattamento tributario dei
redditi di lavoro dipendente con quelli di lavoro autonomo e
di impresa e di ridurre il carico fiscale che grava sui
redditi di lavoro autonomo e di impresa, il Governo è delegato
ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base
dei criteri e dei princìpi direttivi di cui ai commi 2 e 3.
2. La nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo è
informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) unificazione dei criteri di determinazione
delle basi imponibili previsti per il reddito di lavoro
autonomo con quelli previsti per il reddito di lavoro
dipendente, al fine di parificare le forme di prelievo
fiscale;
b) armonizzazione delle disposizioni in materia di
oneri deducibili dal reddito e di detrazioni di cui agli
articoli 10, 12, 13, 13-bis e 50 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni;
c) attenuazione del carico fiscale mediante
l'aumento della misura delle detrazioni per le nuove attività
di lavoro autonomo e per i soggetti che nell'esercizio
dell'attività assumano dipendenti favorendo l'incremento
dell'occupazione;
d) revisione e semplificazione delle modalità di
denuncia e versamento delle imposte dovute, in particolare
mediante l'utilizzo di un'unica dichiarazione per le imposte
dirette e indirette.
3. La nuova disciplina del reddito di impresa è informata
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abolizione dell'imposta locale sui redditi;
b) riduzione dell'aliquota prevista per l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche;
c) attenuazione del carico fiscale per le nuove
attività e per le imprese che nell'esercizio dell'attività
assumano dipendenti favorendo l'incremento
dell'occupazione.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1
sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di deducibilità).
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) le spese sanitarie in genere, incluse quelle
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la
locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni
funzionali permanenti, e le spese mediche e quelle di
assistenza specifica sostenute dai soggetti indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comprese
quelle per sussidi tecnici ed informatici rivolti a
facilitarne l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione. Tra i mezzi necessari per la locomozione di
portatori di menomazioni funzionali permanenti si comprendono
le automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se
con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se con
motore diesel, adattate ad invalidi, per ridotte o impedite
capacità motorie, anche se prodotte in serie. Si considerano
rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati. Si considerano, altresì, rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o
premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare
il suo reddito".
2. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, dopo la lettera
l-ter) sono aggiunte le seguenti:
"l-quater) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della Unione
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui
garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto o
la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente dimora abitualmente. La deduzione spetta
anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari
di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità
immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o
all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi
passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai
mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
l-quinquies) le spese per la frequenza di corsi di
istruzione primaria, secondaria e universitaria;
l-sexies) i canoni relativi ai contratti di
locazione stipulati per unità immobiliari da adibire ad
abitazione principale, purchè il contribuente non sia
proprietario di unità immobiliari situate nel medesimo
comune;
l-septies) le spese per l'acquisto di mobili per
l'arredo dell'abitazione principale".
Art. 3.
(Abrogazioni).
1. Le lettere b), c) ed e) del comma 1
dell'articolo 13-bis, nonché l'articolo 13-ter del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
abrogati.