XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 673
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).
1. Al fine di regolamentare il gioco d'azzardo e di
contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire
all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle
degli altri Stati membri della Unione europea, possono essere
istituite sul territorio nazionale nuove case da gioco in
deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice
penale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge sono
istituite nuove case da gioco, nell'ambito di un territorio
comprendente una o più regioni, secondo quanto previsto nella
tabella A allegata alla presente legge. Alla scadenza del
termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, o per revoca o
decadenza disposta a qualsiasi titolo, la regione o le regioni
interessate possono proporre al Ministero dell'interno
l'istituzione di una casa da gioco in una sede diversa
rispetto a quella indicata nella presente legge.
3. Il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede
ad integrare la tabella A allegata alla presente legge.
4. Le case da gioco di Venezia, Sanremo, Saint Vincent e
Campione d'Italia proseguono l'attività sulla base dei titoli
di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 8.
Art. 2.
(Autorizzazione).
1. La domanda di autorizzazione alla apertura di una casa
da gioco presentata da parte dei comuni indicati nella
presente legge deve essere deliberata, entro quattro mesi
dalla data della sua entrata in vigore, dal consiglio comunale
a maggioranza assoluta dei suoi membri, e deve essere
inoltrata all'autorità competente al rilascio di cui al comma
2, corredata da una relazione illustrativa della rispondenza
delle strutture e della vocazione turistica del relativo
territorio sotto il profilo storico, ambientale ed
economico.
2. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministro
dell'interno, d'intesa con la regione o la provincia autonoma
interessata, provvede al rilascio dell'autorizzazione
all'apertura della casa da gioco.
3. L'intesa di cui al comma 2 deve essere raggiunta entro
il termine perentorio di centoventi giorni dalla data della
richiesta del Ministro dell'interno, decorso inutilmente il
quale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno
ha durata trentennale. A domanda, può essere rinnovata per
successivi periodi di dieci anni.
5. Per le quattro case da gioco esistenti le
autorizzazioni rinnovate, dopo la scadenza di quelle in corso,
hanno la durata di cui al comma 4.
Art. 3.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
1. Il Ministro dell'interno, in caso di violazione delle
disposizioni della presente legge o del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 13, nonché per ragioni
attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
pubblica, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, può, con
proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare,
l'autorizzazione di cui all'articolo 2, anche su proposta
delle regioni interessate.
2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a
violazione di disposizioni della presente legge o del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 da parte del
gestore, il Ministro dell'interno, sentito il presidente o i
presidenti delle regioni interessate, nomina un commissario
per la gestione ordinaria.
3. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata
al comune cui è stata revocata prima che sia decorso un
periodo di tempo di dieci anni.
Art. 4.
(Concessione).
1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono
affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 5, attraverso un'apposita gara
pubblica internazionale indetta dal comune sulla base del
capitolato generale di cui all'articolo 6.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune
ai soggetti vincitori della gara che sottoscrivono la
convenzione che regola i loro rapporti con il comune.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e
gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del
capitolato generale di cui all'articolo 6 e della convenzione
di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo
espresse autorizzazioni del comune e del Ministro
dell'interno, cedere ad altri la concessione o delegare ad
altri l'esercizio o la gestione, salvo che per servizi non
riguardanti l'attività di gioco.
4. Dei tre componenti del collegio dei sindaci revisori,
uno viene nominato dal comune, con funzioni di presidente, ed
uno viene nominato dalla regione.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari
della concessione trasmettono al comune e al Ministero
dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco
relativo all'anno precedente.
6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può
essere rinnovata, anche più di una volta, per una durata di
dieci anni.
7. In casi eccezionali, e previa autorizzazione del
Ministro dell'interno, il comune può provvedere direttamente,
anche per periodi limitati, all'esercizio ed alla gestione
della casa da gioco nelle forme previste dall'articolo 113,
comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Ciascun soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo
5 non può essere titolare di più di tre concessioni per
l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il
territorio nazionale.
9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della
concessione per la gestione è approvato dal presidente della
giunta regionale sulla base di una specifica normativa
adottata dal consiglio della Valle che tenga conto dei
princìpi generali della presente legge e del parere del
Comitato di cui all'articolo 9.
Art. 5.
(Albo nazionale dei gestori
delle case da gioco).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei
soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione
delle case da gioco, di seguito denominato "albo".
2. All'albo possono essere iscritte società di diritto
privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, anche
con partecipazione di capitale di soggetti appartenenti ad
altri Stati europei.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per
l'iscrizione all'albo nonché i casi di cancellazione dal
medesimo.
4. Per l'iscrizione delle società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata all'albo,
le azioni o quote delle società devono essere rese nominative.
Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote a titolo oneroso
o gratuito, o qualsiasi divisione devono essere
preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Analogamente si provvede per la costituzione di
pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
5. Ai soggetti iscritti all'albo si applica l'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonché le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252.
6. Non possono essere iscritti all'albo i soggetti ai
quali è stata vietata la partecipazione alla conduzione di
case da gioco nella Unione europea o in altri Paesi esteri.
Art. 6.
(Capitolato generale).
1. Il Ministro dell'interno, su proposta del Comitato di
cui all'articolo 9, predispone il capitolato generale
contenente le modalità per la gara pubblica di cui
all'articolo 4, precisando inoltre:
a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere
al concessionario, che deve presentare adeguate fidejussioni
bancarie;
b) i requisiti morali, professionali e le
condizioni economiche che il concessionario deve possedere;
c) la percentuale minima e massima di utile lordo
a favore del concessionario, da determinare in relazione alle
caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;
d) la percentuale minima sui proventi lordi del
gestore da destinare ad iniziative promozionali ed a
manifestazioni di alto interesse culturale e sociale, che
devono essere indicate in modo analitico;
e) le ipotesi di revoca della concessione, senza
titolo al risarcimento del danno, quando il concessionario
perde le qualità necessarie per mantenere la concessione,
ovvero viola le condizioni previste dalla concessione.
Art. 7.
(Ripartizione dei proventi).
1. I proventi della casa da gioco, al netto della
percentuale spettante al gestore e degli oneri di cui
all'articolo 6, sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 50 per cento al comune sede della casa da
gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore
turistico e nel campo sociale, destinando con apposita
convenzione il 20 per cento ai comuni limitrofi e ad
associazioni pubbliche e private operanti sul loro territorio,
con finalità istituzionali, culturali e sociali;
b) il 50 per cento alle regioni interessate, al
Ministero dell'interno e agli enti locali con la seguente
finalità:
1) per le regioni, di promozione turistica e per il
finanziamento delle aziende di promozione turistica di cui
alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni,
e alla legge 29 marzo 2001, n. 135;
2) per il Ministero dell'interno, per il finanziamento
delle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo
9 e del nucleo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 12,
comma 5;
3) per gli enti locali, secondo quanto previsto dalla
legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni, e
per finalità di carattere sociale e culturale.
2. Per la suddivisione dei proventi di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), il Ministro dell'interno stipula
con le regioni interessate apposita convenzione.
3. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le case da giuoco di Sanremo e di Venezia
concorderanno con il Ministro dell'interno le modalità di
ripartizione delle entrate lorde di cui al presente
articolo.
4. Per la casa da gioco di Saint Vincent resta in vigore
quanto previsto dalle norme applicative del quinto comma
dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
5. Per la casa da gioco di Campione d'Italia rimane in
vigore la normativa vigente per quanto concerne il riparto dei
proventi.
Art. 8.
(Controlli).
1. Al fine di esercitare i necessari controlli
sull'esercizio e sulla gestione delle case da gioco, i comuni
istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento
deliberato dal consiglio comunale.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, sulla base
dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il Comitato di cui all'articolo 9, stabilisce come
parte integrante della convenzione di cui all'articolo 4,
comma 2, le forme e le modalità per lo svolgimento dei
controlli da parte dei servizi ispettivi.
3. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i
controlli sull'esercizio e sulla gestione sono istituiti dalla
regione Valle d'Aosta, nell'ambito di criteri fissati dal
decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 2.
Art. 9.
(Comitato per il coordinamento
e la vigilanza).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso il Ministero dell'interno è istituito
il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività
previste dalla presente legge, di seguito denominato
"Comitato". Esso ha anche compiti di indirizzo e coordinamento
della Direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di
cui all'articolo 12.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro
dell'interno ed è composto da due rappresentanti del Ministero
dell'interno, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale, dal
responsabile del nucleo speciale di polizia di cui
all'articolo 12, da quattro rappresentanti delle regioni
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal presidente
dell'albo nazionale dei croupier di cui all'articolo 10,
e dai rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel settore.
3. Per l'esame dei problemi relativi ad una singola casa
da gioco, alle sedute del Comitato deve partecipare il
presidente della regione nel cui ambito si trova la casa da
gioco, o un suo delegato.
Art. 10.
(Albo nazionale dei croupier).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un albo
nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupier), con l'articolazione territoriale che risulta
dalla tabella A allegata alla presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della
categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i
requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma
1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei
croupier sono definiti attraverso un apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di
articolazione aziendale, da stipulare fra i Ministeri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
settore e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale
dei croupier.
Art. 11.
(Case da gioco su navi).
1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848,
le parole: "oltre lo stretto di Gibilterra ed il Canale di
Suez" sono sostituite dalle seguenti: "fuori dalle acque
territoriali verso Paesi esteri".
2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su
navi passeggeri battenti bandiera italiana, in navigazione
fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri, le società
armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al
Ministro dell'interno, che la rilascia d'intesa con il
Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Possono altresì operare case da gioco su navi di grandi
dimensioni operanti per il trasbordo passeggeri sui laghi
Maggiore, di Como e di Garda.
4. I croupier delle case da gioco operanti su navi
battenti bandiera italiana sono soggetti, per quanto riguarda
il trattamento economico e normativo e le mansioni, ad uno
specifico contratto stipulato tra i Ministri competenti, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'ambito delle case da gioco e gli organi preposti alla
tenuta dell'albo nazionale dei croupier.
Art. 12.
(Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui
all'articolo 4, della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è
istituita la Direzione centrale per il controllo degli
ippodromi e delle case da gioco.
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria
e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case
da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché
dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo
clandestino, la Direzione centrale di cui al comma 1, secondo
gli indirizzi del Comitato ed avvalendosi del nucleo speciale
di polizia di cui al comma 2:
a) ispeziona tutti i locali di cui si svolge il
gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui vengono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per
i fini di indagine e accertamento;
b) verifica per conto degli organi preposti alla
tenuta dell'albo le qualifiche e le qualità morali di tutti i
soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione
all'albo medesimo;
c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal
punto di vista fiscale tutti i soci e amministratori delle
società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti
comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella
gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli
ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il
gioco di azzardo.
4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco
comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente
articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini
fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è
affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del
controllo e della verifica del regolare svolgimento dei giochi
consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili della
società concessionaria, anche per gli effetti di cui al comma
3. Il nucleo tecnico-amministrativo ha libero accesso presso
tutte le case da gioco e a qualsiasi dato contabile o
amministrativo ritenuto necessario.
Art. 13.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato, emana,
con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il relativo regolamento di
attuazione.
2. Il regolamento di attuazione deve prevedere in
particolare:
a) disposizioni volte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla
disciplina dell'accesso dei giocatori, prevedendo la facoltà
del gestore di non ammettere, a sua discrezione, soggetti
ritenuti non desiderati;
b) specie e tipi di giochi e loro
regolamentazione;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) disposizioni particolari sui criteri della
gestione e del controllo all'interno della casa da gioco,
prevedendo l'utilizzazione, da parte anche del personale di
cui all'articolo 8, di sistemi di controllo a mezzo video o
forme analoghe, esclusivamente sui tavoli, con modalità da
definire nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui
all'articolo 10, comma 3;
e) l'autorizzazione ai soggetti titolari della
concessione per l'esercizio e la gestione delle case da gioco
allo svolgimento di operazioni di anticipazione e cambio
assegni, da praticare con un tasso di interesse non superiore
al tasso legale, riconoscendo esclusivamente ad essi la
possibilità di esercitare l'azione di recupero in deroga a
quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. Il
rilascio di tale autorizzazione può essere delegato, con le
modalità di cui al comma 1, ad uno degli istituti di credito
di interesse nazionale, prevedendo l'apertura nei locali della
casa da gioco di un apposito sportello.
Art. 14.
(Norme comuni).
1. E' vietato l'accesso ai locali della casa da gioco ai
minori di anni diciotto e ai residenti nel comune sede della
casa da gioco. Il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 13 può prevedere ulteriori casi di divieto di
accesso per soggetti che si trovino in specifiche condizioni
soggettive ostative.
2. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della
casa da gioco sono considerati pubblici.
3. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui
all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, e successive modificazioni.
Tabella A
(articoli 1 e 10)
REGIONI, AREE REGIONALI E LOCALIZZAZIONI
DELLE CASE DA GIOCO
... (omissis) ...
NOTE ESPLICATIVE ALLA TABELLA DELLE REGIONI,
DELLE AREE REGIONALI E DELLE LOCALIZZAZIONI
DELLE CASE DA GIOCO
Regioni Piemonte e Liguria:
Sede unica per il comune di Acqui Terme;
Conferma della casa da gioco di Sanremo.
Regione Valle d'Aosta:
Conferma della casa da gioco di Saint-Vincent.
Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia
Giulia:
Conferma della casa da gioco di Venezia;
scelta tra i comuni di Merano e Cortina d'Ampezzo, da
parte del Ministro dell'interno, sentita la regione
interessata;
scelta tra i comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro, da
parte del Ministro dell'interno, sentita la regione
interessata.
Regione Lombardia:
Conferma della casa da gioco di Campione d'ltalia;
scelta tra i comuni di Gardone Riviera e San Pellegrino
Terme, da parte del Ministro dell'interno, sentita la regione
interessata.
Regione Toscana:
Scelta tra i comuni di Bagni di Lucca e Montecatini
Terme, da parte del Ministro dell'interno, sentita la regione
interessata.
Regioni Emilia-Romagna, Marche e Umbria:
Scelta tra i comuni di Riccione e Salsomaggiore Terme,
da parte del Ministro dell'interno, sentita la regione
interessata.
Regione Lazio:
Scelta fra i comuni di Anzio e Rieti, da parte del
Ministro dell'interno, sentita la regione interessata.
Regioni Abruzzo, Molise e Puglia:
Scelta fra i comuni di Polignano a Mare e Vasto, da
parte del Ministro dell'interno, sentita la regione
interessata.
Regione Campania:
Sede unica per il comune di Sorrento.
Regioni Basilicata e Calabria:
Sede unica per il comune di Lamezia Terme.
Regione Sicilia:
Sede unica per il comune di Taormina.
Regione Sardegna:
Scelta fra i comuni di Alghero e area di Cagliari
(Quartu S. Elena-Pula) da parte del Ministro dell'interno,
sentita la regione interessata.