XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 672




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 149 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 149. - (Notificazione a mezzo del servizio postale). - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale ad opera dell'ufficiale giudiziario o del procuratore legale della parte. In tale caso l'ufficiale giudiziario, o il procuratore legale della parte quando la notificazione avviene suo tramite, scrive la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento che è allegato all'originale".



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