XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 672
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 149 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 149. - (Notificazione a mezzo del servizio
postale). - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la
notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale
ad opera dell'ufficiale giudiziario o del procuratore legale
della parte. In tale caso l'ufficiale giudiziario, o il
procuratore legale della parte quando la notificazione avviene
suo tramite, scrive la relazione di notifica sull'originale e
sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale
per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento che è allegato
all'originale".