XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 671
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I lavoratori posti in cassa integrazione guadagni
straordinaria per ristrutturazione o riorganizzazione
dell'azienda hanno l'obbligo di frequentare corsi di
riqualificazione o di specializzazione.
2. I corsi di cui al comma 1 sono indetti dall'azienda per
tutti o parte dei lavoratori, sentite le organizzazioni
sindacali.
3. All'onere relativo a tali corsi lo Stato partecipa con
un proprio contributo, nella misura del 50 per cento.
4. La mancata frequenza o la irregolare presenza ai corsi
di riqualificazione o di specializzazione, quando non siano
determinate da accertate cause di forza maggiore, comporta per
l'interessato la perdita dei benefìci della cassa integrazione
salariale straordinaria, e la conservazione dei soli benefìci
relativi alla cassa integrazione ordinaria.
5. Nel caso di persistente mancata frequenza di un
ulteriore corso di riqualificazione o di specializzazione,
l'interessato perde ogni diritto nei confronti della cassa
integrazione salariale.
Art. 2.
1. I lavoratori soggetti alla cassa integrazione ordinaria
e straordinaria, quando non risultano impegnati nei corsi di
riqualificazione o specializzazione indetti dall'azienda o in
quelli previsti dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1975,
n. 164, possono essere impiegati dalle amministrazioni
statali, dalle regioni, dalle province e dai comuni per la
esecuzione di lavori di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione per l'impiego della manodopera in
cassa integrazione salariale è concessa dal prefetto, sentite
la direzione provinciale del lavoro competente per territorio
e le organizzazioni sindacali.
3. L'autorizzazione del prefetto vale per i lavoratori in
cassa integrazione residenti nella provincia e per i lavori da
effettuare nell'ambito della provincia stessa.
Art. 3.
1. Il lavoratore in cassa integrazione impiegato in lavori
di pubblica utilità riceve, dagli enti di cui all'articolo 2,
una retribuzione pari alla differenza fra quanto erogato dalla
cassa integrazione guadagni e l'ammontare dell'ultima
retribuzione percepita dall'azienda, oppure pari alla
differenza fra l'erogazione della cassa integrazione e la
retribuzione tabellare relativa al lavoro che è chiamato a
prestare, quando questa sia superiore all'ammontare
dell'ultima retribuzione percepita.
Art. 4.
1. Al lavoratore chiamato a prestare la propria opera in
lavori di pubblica utilità deve essere assegnato un lavoro
quanto più possibile affine alla sua qualifica
professionale.
2. In caso di controversia decide la direzione provinciale
del lavoro entro otto giorni dalla presentazione, da parte del
lavoratore, della richiesta di risoluzione della vertenza.
3. La richiesta deve essere comunicata dal lavoratore con
lettera raccomandata o consegnata a mano all'ente datore di
lavoro.
4. Nel periodo necessario per la risoluzione della
vertenza il lavoratore non è esonerato dal nuovo lavoro.
Art. 5.
1. Il lavoratore che non accetta il nuovo lavoro o che si
assenta per cause di non comprovata forza maggiore perde il
diritto a godere del trattamento della cassa integrazione
guadagni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui viene emanata la decisione.
2. La decisione della controversia, su denuncia del datore
di lavoro, è presa dalla direzione provinciale del lavoro
sentite le parti, che possono essere rappresentate o assistite
nel corso della vertenza.
3. La decisione deve essere presa entro quindici giorni
dalla prima audizione e viene subito comunicata, a cura della
competente direzione provinciale del lavoro alla sede
provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale.