XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 671




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione o riorganizzazione dell'azienda hanno l'obbligo di frequentare corsi di riqualificazione o di specializzazione.
        2. I corsi di cui al comma 1 sono indetti dall'azienda per tutti o parte dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali.
        3. All'onere relativo a tali corsi lo Stato partecipa con un proprio contributo, nella misura del 50 per cento.
        4. La mancata frequenza o la irregolare presenza ai corsi di riqualificazione o di specializzazione, quando non siano determinate da accertate cause di forza maggiore, comporta per l'interessato la perdita dei benefìci della cassa integrazione salariale straordinaria, e la conservazione dei soli benefìci relativi alla cassa integrazione ordinaria.
        5. Nel caso di persistente mancata frequenza di un ulteriore corso di riqualificazione o di specializzazione, l'interessato perde ogni diritto nei confronti della cassa integrazione salariale.


Art. 2.

        1. I lavoratori soggetti alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, quando non risultano impegnati nei corsi di riqualificazione o specializzazione indetti dall'azienda o in quelli previsti dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164, possono essere impiegati dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle province e dai comuni per la esecuzione di lavori di pubblico interesse.
        2. L'autorizzazione per l'impiego della manodopera in cassa integrazione salariale è concessa dal prefetto, sentite la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e le organizzazioni sindacali.
        3. L'autorizzazione del prefetto vale per i lavoratori in cassa integrazione residenti nella provincia e per i lavori da effettuare nell'ambito della provincia stessa.


Art. 3.

        1. Il lavoratore in cassa integrazione impiegato in lavori di pubblica utilità riceve, dagli enti di cui all'articolo 2, una retribuzione pari alla differenza fra quanto erogato dalla cassa integrazione guadagni e l'ammontare dell'ultima retribuzione percepita dall'azienda, oppure pari alla differenza fra l'erogazione della cassa integrazione e la retribuzione tabellare relativa al lavoro che è chiamato a prestare, quando questa sia superiore all'ammontare dell'ultima retribuzione percepita.


Art. 4.

        1. Al lavoratore chiamato a prestare la propria opera in lavori di pubblica utilità deve essere assegnato un lavoro quanto più possibile affine alla sua qualifica professionale.
        2. In caso di controversia decide la direzione provinciale del lavoro entro otto giorni dalla presentazione, da parte del lavoratore, della richiesta di risoluzione della vertenza.
        3. La richiesta deve essere comunicata dal lavoratore con lettera raccomandata o consegnata a mano all'ente datore di lavoro.
        4. Nel periodo necessario per la risoluzione della vertenza il lavoratore non è esonerato dal nuovo lavoro.


Art. 5.

        1. Il lavoratore che non accetta il nuovo lavoro o che si assenta per cause di non comprovata forza maggiore perde il diritto a godere del trattamento della cassa integrazione guadagni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene emanata la decisione.
        2. La decisione della controversia, su denuncia del datore di lavoro, è presa dalla direzione provinciale del lavoro sentite le parti, che possono essere rappresentate o assistite nel corso della vertenza.
        3. La decisione deve essere presa entro quindici giorni dalla prima audizione e viene subito comunicata, a cura della competente direzione provinciale del lavoro alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.



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