XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 667
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti norme a favore delle lavoratrici
madri, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) a richiesta delle lavoratrici madri i datori di
lavoro devono concedere loro un periodo di aspettativa nel
primo triennio di vita del proprio figlio;
b) le domande di aspettativa sono presentate al
datore di lavoro almeno un mese prima dalla data presunta del
parto;
c) durante il triennio di aspettativa è
corrisposta alla lavoratrice una somma pari all'80 per cento
dell'ultima retribuzione percepita;
d) l'indennità di aspettativa e le quote
contributive sono poste a carico del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
che, ai fini della presente legge, può essere incrementato con
ulteriori eventuali maggiori entrate;
e) il periodo di aspettativa non si computa nel
calcolo degli scatti di anzianità.
Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, sono
abrogati la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 e la
lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.