XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 667




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme a favore delle lavoratrici madri, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) a richiesta delle lavoratrici madri i datori di lavoro devono concedere loro un periodo di aspettativa nel primo triennio di vita del proprio figlio;

                b) le domande di aspettativa sono presentate al datore di lavoro almeno un mese prima dalla data presunta del parto;

                c) durante il triennio di aspettativa è corrisposta alla lavoratrice una somma pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita;

                d) l'indennità di aspettativa e le quote contributive sono poste a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che, ai fini della presente legge, può essere incrementato con ulteriori eventuali maggiori entrate;

                e) il periodo di aspettativa non si computa nel calcolo degli scatti di anzianità.


Art. 2.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, sono abrogati la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.



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