XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 653
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 137 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 137-bis.- Nel pronunciarsi sulla
incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di
legge la Corte non può discostarsi dai termini e dai motivi
dell'istanza con cui è stata sollevata la questione.
La Corte può dichiarare l'illegittimità o la legittimità
costituzionale della disposizione sottoposta al vaglio solo
nel suo insieme e non può procedere alla sua frammentazione in
relazione a precetti desumibili in via interpretativa.
Qualora la decisione della Corte comporti gravi
conseguenze, dirette o indirette, per il bilancio dello Stato
o delle regioni, la Corte, acquisito il parere obbligatorio ma
non vincolante della Corte dei conti, decide se limitare nel
tempo l'efficacia retroattiva della sentenza".