XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 653




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 137 della Costituzione è inserito il seguente:

        "Art. 137-bis.- Nel pronunciarsi sulla incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge la Corte non può discostarsi dai termini e dai motivi dell'istanza con cui è stata sollevata la questione.
        La Corte può dichiarare l'illegittimità o la legittimità costituzionale della disposizione sottoposta al vaglio solo nel suo insieme e non può procedere alla sua frammentazione in relazione a precetti desumibili in via interpretativa.
        Qualora la decisione della Corte comporti gravi conseguenze, dirette o indirette, per il bilancio dello Stato o delle regioni, la Corte, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante della Corte dei conti, decide se limitare nel tempo l'efficacia retroattiva della sentenza".



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