XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 652
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita in Sicilia una zona franca ubicata
nell'area che si estende tra il porto di Trapani e l'aeroporto
di Birgi (Marsala), già destinata dall'Area di sviluppo
industriale di Trapani alla installazione di imprese
industriali, come utilmente integrata e ampliata nella
proposta di Piano regolatore generale del comune di
Trapani.
2. Alla delimitazione della zona di cui al comma 1, si
provvede, acquisito il parere del consorzio di cui
all'articolo 11, comma 2, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei
trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e del commercio con l'estero.
3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del
presente articolo è considerato, fino al 31 dicembre 2050,
fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato.
4. Restano comunque in vigore nel territorio della zona
franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che
vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione,
l'esportazione ed il transito di determinate merci a fini
economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologia per
l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in
commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico
nazionale.
Art. 2.
1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività
economiche le cui finalità siano quelle di sottoporre le merci
a trasformazione secondo lavorazioni autorizzate o comunque di
operare su di esse dei perfezionamenti che comportino la
realizzazione di un valore aggiunto. Il regolamento di cui
all'articolo 12 indica le attività consentite.
Art. 3.
1. Le merci nazionali introdotte in zona franca si
considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate. Tali
merci possono essere rispedite in franchigia nel territorio
doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e
custodite in magazzini a ciò espressamente destinati, che sono
assimilati a depositi doganali.
Art. 4.
1. Le imprese esercenti attività in zona franca possono
essere autorizzate:
a) ad essere considerate attive in territorio
doganale, a condizione che gli insediamenti produttivi si
prestino e siano sottoposti a vigilanza permanente;
b) ad introdurre temporaneamente in zona franca
materie prime nazionali per essere ivi lavorate, al fine di
reintrodurre nel territorio doganale i prodotti con esse
ottenuti.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal
Ministro delle finanze il quale, nei casi di cui alla lettera
b) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, le condizioni alle quali
le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.
Art. 5.
1. Ai fini delle imposte sui redditi, i redditi prodotti
dalle imprese operanti in zona franca si sensi dell'articolo 2
non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella
misura in cui siano accantonati in un apposito fondo e siano
destinati alle attività d'impresa esercitate in zona franca
entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della loro
realizzazione.
2. I redditi accantonati ai sensi del comma 1 e non
destinati alle attività esercitate in zona franca concorrono a
formare il reddito del quarto periodo d'imposta successivo a
quello della loro realizzazione.
3. Sono fatte salve le agevolazioni territoriali per le
imposte sul reddito.
Art. 6.
1. Per i soggetti non residenti esercenti in zona franca,
mediante stabili organizzazioni, attività di coordinamento e
supervisione di attività commerciali esercitate all'estero, il
reddito è determinato nella misura del 5 per cento delle spese
effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
Art. 7.
1. Sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone
fisiche i redditi prodotti da persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato per un periodo inferiore a ventiquattro
mesi e che esercitano attività di lavoro subordinato in zona
franca.
Art. 8.
1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni
concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le
altre disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative emanate in materia doganale che non contrastino
con le disposizioni della presente legge.
Art. 9.
1. In relazione al regime di zona franca, costituiscono
violazioni punibili con le stesse pene previste dalle legge
vigente in materia doganale per il contrabbando:
a) l'immissione di merci nei magazzini della zona
franca riservati al deposito delle merci nazionali;
b) il trasporto di merci estere nella zona franca
per strade non permesse, allorquando possa fondatamente
presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio
doganale;
c) il deposito di merci estere nella zona franca
in località ed in quantità non permesse.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati
come merci estere i prodotti di origine nazionale che siano
soggetti a diritti di confine nell'introduzione in territorio
doganale.
Art. 10.
1. Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno
facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di
qualsiasi specie esistenti nella zona franca e di ispezione i
libri, i registri e gli altri documenti commerciali.
Art. 11.
1. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea
doganale, per l'impianto ed il funzionamento degli uffici
doganali e per la vigilanza si provvede con appositi
stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero delle finanze.
2. Gli interventi per la realizzazione e la gestione della
zona franca sono affidati al consorzio per la zona franca di
Trapani costituito con la partecipazione della provincia di
Trapani, del comune di Trapani, della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dei comuni del
comprensorio, delle categorie imprenditoriali e dei
privati.
Art. 12.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle finanze emana il relativo
regolamento di attuazione per le parti di sua competenza.