XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 650
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, è sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza
in sede di trasferimento a domanda in qualsiasi ente pubblico,
ivi compresi gli enti ad ordinamento autonomo e gli enti
decentrati sul territorio, sempreché non vi ostino motivi di
sicurezza nazionale o di ordine pubblico".