XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 650




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

        "2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda in qualsiasi ente pubblico, ivi compresi gli enti ad ordinamento autonomo e gli enti decentrati sul territorio, sempreché non vi ostino motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico".



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