XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 649




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'Associazione nazionale privi della vista, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, che persegue finalità volte alla promozione culturale, professionale, morale e sociale dei suoi iscritti, collaborando a tal fine con altri enti ed istituzioni similari, è ammessa, alla stregua degli enti ed istituzioni che tutelano gli interessi morali e materiali dei minorati civili, a designare in misura paritaria con le altre istituzioni operanti nel settore propri rappresentanti in seno a commissioni ed organismi che operano sul territorio dello Stato e presso cui sono trattate istanze che riguardano gli appartenenti alla categoria dei minorati della vista.


Art. 2.

        1. I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 1 sono nominati con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa relativa alle commissioni ed agli organismi di cui al medesimo articolo 1.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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