XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 649
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Associazione nazionale privi della vista, eretta in
ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1981, n. 126, che persegue finalità volte alla
promozione culturale, professionale, morale e sociale dei suoi
iscritti, collaborando a tal fine con altri enti ed
istituzioni similari, è ammessa, alla stregua degli enti ed
istituzioni che tutelano gli interessi morali e materiali dei
minorati civili, a designare in misura paritaria con le altre
istituzioni operanti nel settore propri rappresentanti in seno
a commissioni ed organismi che operano sul territorio dello
Stato e presso cui sono trattate istanze che riguardano gli
appartenenti alla categoria dei minorati della vista.
Art. 2.
1. I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 1
sono nominati con le modalità e nei termini stabiliti dalla
vigente normativa relativa alle commissioni ed agli organismi
di cui al medesimo articolo 1.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.