XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 645




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 4 dell'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della determinazione della sanzione si tiene conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché del comportamento del responsabile e della sua personalità".

        2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2 sono premesse le parole: "Entro trenta giorni dalla proposta della Banca d'Italia e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione alla Banca d'Italia delle deduzioni di cui al comma 1";

                b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Contro il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è ammesso ricorso ai tribunali amministrativi regionali. Il ricorso deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla notifica. Avverso la decisione è ammesso il ricorso in appello entro sessanta giorni dalla sua notifica al Consiglio di Stato";

                c) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

                d) al comma 8 le parole: "a cura della cancelleria della Corte di appello" sono sostituite dalle seguenti: "a cura della cancelleria del tribunale amministrativo regionale competente".



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