XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 645
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 4 dell'articolo 144 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Ai fini della determinazione della
sanzione si tiene conto della gravità della violazione,
dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché del
comportamento del responsabile e della sua personalità".
2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono premesse le parole: "Entro
trenta giorni dalla proposta della Banca d'Italia e comunque
non oltre novanta giorni dalla presentazione alla Banca
d'Italia delle deduzioni di cui al comma 1";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Contro il decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è ammesso ricorso ai
tribunali amministrativi regionali. Il ricorso deve essere
notificato alla Banca d'Italia nel termine di sessanta giorni
dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve
essere depositato presso la segreteria del tribunale
amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla
notifica. Avverso la decisione è ammesso il ricorso in appello
entro sessanta giorni dalla sua notifica al Consiglio di
Stato";
c) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
d) al comma 8 le parole: "a cura della cancelleria
della Corte di appello" sono sostituite dalle seguenti: "a
cura della cancelleria del tribunale amministrativo regionale
competente".