XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 641
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà
per la Sicilia).
1. In attuazione dell'obbligo di solidarietà nazionale
stabilito dall'articolo 38 dello statuto della Regione
siciliana, il finanziamento statale del piano economico
previsto dal primo comma del medesimo articolo 38 è
commisurato, per ciascuno degli esercizi dal 2001 al 2005, al
40 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi
riscosse nella Regione stessa in ciascun esercizio. Per gli
anni dal 2002 al 2005 l'aliquota del 40 per cento è
incrementata di un ulteriore 2 per cento per ciascuno degli
esercizi.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è versato alla
Regione siciliana nell'anno successivo a quello cui si
riferisce, sulla base dei versamenti in conto competenza e
residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria
provinciale della Regione stessa a titolo di accise di cui al
capo II, del titolo I del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
3. Le somme di cui al comma 1 sono stabilite al netto
degli oneri per le spese di riscossione previste dall'articolo
3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.
Art. 2.
(Sanatoria dei finanziamenti non corrisposti per esercizi
precedenti).
1. Per gli anni dal 1991 al 2000 la Regione siciliana
partecipa al processo di contenimento del fabbisogno del
settore statale con la riduzione degli stanziamenti previsti
nella legge finanziaria relativa a ciascuno degli esercizi
come accantonamento per il finanziamento del Fondo di
solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto
della Regione siciliana. Conseguentemente, il contributo del
bilancio statale al finanziamento del Fondo di solidarietà è
rideterminato, in lire 200.000 milioni annue.
2. Le somme di cui al comma 1 sono corrisposte alla
Regione siciliana negli esercizi 2001, 2002 e 2003 in aggiunta
a quelle spettanti ai sensi dell'articolo 1 e concorrono
congiuntamente al finanziamento del piano di cui all'articolo
3.
Art. 3.
(Piano economico per lo siluppo
dell'economia siciliana).
1. La Regione siciliana destina i finanziamenti di cui
agli articoli 1 e 2 all'attuazione di un piano di sviluppo
economico inteso a ridurre il minore ammontare dei redditi di
lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.
2. Il piano è approvato dalla Regione siciliana entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
contiene il programma delle realizzazioni relative a ciascuno
degli esercizi per i quali opera.
3. Il piano dispone interventi in conto capitale per la
realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, lo sviluppo ed
il potenziamento delle organizzazioni consortili di imprese di
produzione e commercializzazione di beni prodotti nella
Regione siciliana, l'ammodernamento tecnologico degli impianti
industriali ed artigiani, il potenziamento delle produzioni
agricole anche attraverso la meccanizzazione, l'irrigazione,
le produzioni in serra, il miglioramento qualitativo dei
prodotti della Regione, la riduzione dei costi derivanti dagli
oneri di trasporto dei prodotti siciliani sui mercati di
destinazione, le infrastrutture ed i servizi turistici. Nella
articolazione degli interventi il piano favorisce con
precedenza i settori e le imprese i cui prodotti e servizi
sono venduti fuori della Regione.
4. Per l'esercizio 2001 le somme spettanti ai sensi della
presente legge sono poste a disposizione della Regione
siciliana a seguito della approvazione del piano. Al termine
di ciascun esercizio il presidente della Regione siciliana
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri il
rendiconto economico-finanziario dell'esercizio ed una
relazione sui risultati conseguiti. Le somme spettanti per
ciascuno degli esercizi successivi al 2001 sono poste a
disposizione della Regione solo a seguito della trasmissione
del rendiconto dell'esercizio precedente.
Art. 4.
(Verifica dei livelli di reddito nella Regione).
1. L'Istituto nazionale di statistica istituisce, anche
con carattere temporaneo, una unità organizzativa che
definisce i criteri metodologici ed i parametri di
riferimento, anche con riguardo ai livelli di occupazione, per
la revisione quinquennale del Fondo di solidarietà di cui ai
commi secondo e terzo dell'articolo 38 dello statuto della
Regione siciliana.
2. Il risultato delle rilevazioni di cui al comma 1 è
comunicato annualmente al presidente della Regione siciliana
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.