XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 641




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà
per la Sicilia).

        1. In attuazione dell'obbligo di solidarietà nazionale stabilito dall'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, il finanziamento statale del piano economico previsto dal primo comma del medesimo articolo 38 è commisurato, per ciascuno degli esercizi dal 2001 al 2005, al 40 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi riscosse nella Regione stessa in ciascun esercizio. Per gli anni dal 2002 al 2005 l'aliquota del 40 per cento è incrementata di un ulteriore 2 per cento per ciascuno degli esercizi.
        2. Il finanziamento di cui al comma 1 è versato alla Regione siciliana nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale della Regione stessa a titolo di accise di cui al capo II, del titolo I del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
        3. Le somme di cui al comma 1 sono stabilite al netto degli oneri per le spese di riscossione previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.


Art. 2.

(Sanatoria dei finanziamenti non corrisposti per esercizi
precedenti).

        1. Per gli anni dal 1991 al 2000 la Regione siciliana partecipa al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale con la riduzione degli stanziamenti previsti nella legge finanziaria relativa a ciascuno degli esercizi come accantonamento per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana. Conseguentemente, il contributo del bilancio statale al finanziamento del Fondo di solidarietà è rideterminato, in lire 200.000 milioni annue.
        2. Le somme di cui al comma 1 sono corrisposte alla Regione siciliana negli esercizi 2001, 2002 e 2003 in aggiunta a quelle spettanti ai sensi dell'articolo 1 e concorrono congiuntamente al finanziamento del piano di cui all'articolo 3.


Art. 3.

(Piano economico per lo siluppo
dell'economia siciliana).

        1. La Regione siciliana destina i finanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 all'attuazione di un piano di sviluppo economico inteso a ridurre il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.
        2. Il piano è approvato dalla Regione siciliana entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e contiene il programma delle realizzazioni relative a ciascuno degli esercizi per i quali opera.
        3. Il piano dispone interventi in conto capitale per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, lo sviluppo ed il potenziamento delle organizzazioni consortili di imprese di produzione e commercializzazione di beni prodotti nella Regione siciliana, l'ammodernamento tecnologico degli impianti industriali ed artigiani, il potenziamento delle produzioni agricole anche attraverso la meccanizzazione, l'irrigazione, le produzioni in serra, il miglioramento qualitativo dei prodotti della Regione, la riduzione dei costi derivanti dagli oneri di trasporto dei prodotti siciliani sui mercati di destinazione, le infrastrutture ed i servizi turistici. Nella articolazione degli interventi il piano favorisce con precedenza i settori e le imprese i cui prodotti e servizi sono venduti fuori della Regione.
        4. Per l'esercizio 2001 le somme spettanti ai sensi della presente legge sono poste a disposizione della Regione siciliana a seguito della approvazione del piano. Al termine di ciascun esercizio il presidente della Regione siciliana trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio ed una relazione sui risultati conseguiti. Le somme spettanti per ciascuno degli esercizi successivi al 2001 sono poste a disposizione della Regione solo a seguito della trasmissione del rendiconto dell'esercizio precedente.


Art. 4.

(Verifica dei livelli di reddito nella Regione).

        1. L'Istituto nazionale di statistica istituisce, anche con carattere temporaneo, una unità organizzativa che definisce i criteri metodologici ed i parametri di riferimento, anche con riguardo ai livelli di occupazione, per la revisione quinquennale del Fondo di solidarietà di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana.
        2. Il risultato delle rilevazioni di cui al comma 1 è comunicato annualmente al presidente della Regione siciliana dal Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 5.

(Disposizioni finanziarie).

        1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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