XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 637




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di bilanciare parzialmente, anche attraverso l'incentivazione del turismo e dell'attività industriale, agricola e artigianale, lo squilibrio economico in cui la Regione siciliana si trova rispetto alla restante parte del territorio dello Stato, e al fine di risarcire la Regione siciliana dei maggiori costi derivanti dal degrado dell'ambiente a causa delle attività di estrazione e raffinazione dei prodotti petroliferi e delle produzioni derivate, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana sono applicate nelle seguenti misure:

                a) le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono ridotte al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta vigente per la generalità del territorio nazionale alla data in cui essi sono immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana ed impiegati come carburanti nel medesimo territorio;

                b) le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono ridotte al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta vigente per la generalità del territorio nazionale alla data in cui essi sono destinati ad impiego come combustibili da riscaldamento consumati nel territorio della Regione siciliana;

                c) l'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni e importazioni dei prodotti energetici di cui alle lettere a) e b) è parimenti ridotta al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta vigente per la generalità del territorio nazionale;
                d) i prodotti petroliferi di cui all'articolo 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, posti in vendita nel territorio della Regione siciliana e utilizzati per gli impieghi delle imprese industriali, agricole ed artigiane negli stabilimenti e sedi situate nel territorio della Regione, e comunque in luoghi diversi dalle abitazioni, sono esenti da ogni imposta erariale.

        2. Il Ministro delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, disciplina l'organizzazione e le verifiche relative alla erogazione e consumo dei prodotti petroliferi di cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, disciplina l'organizzazione e le verifiche relative alla erogazione e consumo dei prodotti petroliferi di cui alla lettera b) del comma 1.
        3. Al minore gettito fiscale derivante dalle riduzioni ed esenzioni dall'imposta di cui al comma 1, determinato in lire 2.100 miliardi per l'anno 2001, in lire 2.153 miliardi e in lire 2.228 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di contro capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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