XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 637
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di bilanciare parzialmente, anche attraverso
l'incentivazione del turismo e dell'attività industriale,
agricola e artigianale, lo squilibrio economico in cui la
Regione siciliana si trova rispetto alla restante parte del
territorio dello Stato, e al fine di risarcire la Regione
siciliana dei maggiori costi derivanti dal degrado
dell'ambiente a causa delle attività di estrazione e
raffinazione dei prodotti petroliferi e delle produzioni
derivate, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi
al consumo nel territorio della Regione siciliana sono
applicate nelle seguenti misure:
a) le accise gravanti sui prodotti petroliferi di
cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono ridotte al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta
vigente per la generalità del territorio nazionale alla data
in cui essi sono immessi al consumo nel territorio della
Regione siciliana ed impiegati come carburanti nel medesimo
territorio;
b) le accise gravanti sui prodotti petroliferi di
cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono ridotte al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta
vigente per la generalità del territorio nazionale alla data
in cui essi sono destinati ad impiego come combustibili da
riscaldamento consumati nel territorio della Regione
siciliana;
c) l'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni e
importazioni dei prodotti energetici di cui alle lettere
a) e b) è parimenti ridotta al 20 per cento
dell'ammontare dell'imposta vigente per la generalità del
territorio nazionale;
d) i prodotti petroliferi di cui all'articolo 17,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, posti in
vendita nel territorio della Regione siciliana e utilizzati
per gli impieghi delle imprese industriali, agricole ed
artigiane negli stabilimenti e sedi situate nel territorio
della Regione, e comunque in luoghi diversi dalle abitazioni,
sono esenti da ogni imposta erariale.
2. Il Ministro delle finanze, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, disciplina l'organizzazione e le verifiche
relative alla erogazione e consumo dei prodotti petroliferi di
cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro delle
finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
disciplina l'organizzazione e le verifiche relative alla
erogazione e consumo dei prodotti petroliferi di cui alla
lettera b) del comma 1.
3. Al minore gettito fiscale derivante dalle riduzioni ed
esenzioni dall'imposta di cui al comma 1, determinato in lire
2.100 miliardi per l'anno 2001, in lire 2.153 miliardi e in
lire 2.228 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2002 e
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
contro capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.