XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 632
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
NATURA E FUNZIONI DELLA SCUOLA
Art. 1.
(Denominazione e ubicazione).
1. E' istituita la Scuola nazionale della magistratura,
di seguito denominata "Scuola".
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, il Governo
individua le sedi della Scuola e la rispettiva articolazione,
secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 2.
(Autonomia della Scuola).
1. La Scuola è dotata di personalità giuridica e gode di
autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
Art. 3.
(Compiti della Scuola).
1. Sono compiti primari della Scuola:
a) organizzare e gestire il tirocinio degli
uditori giudiziari;
b) curare l'aggiornamento e la formazione
professionale dei magistrati durante l'esercizio delle
funzioni giudiziarie, anche mediante esperienze formative
condotte, tra l'altro, presso pubbliche amministrazioni,
istituti di credito, grandi imprese, confederazioni sindacali
ed enti analoghi.
2. La Scuola può, altresì:
a) contribuire alla formazione di magistrati
stranieri o aspiranti tali, nel quadro degli accordi
internazionali di cooperazione tecnica in materia
giudiziaria;
b) organizzare incontri di studio e ricerche, o
comunque promuovere iniziative culturali su argomenti
giuridici e sull'organizzazione di sistemi e di uffici
giudiziari.
3. L'azione di formazione professionale della Scuola è
esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi
stabiliti annualmente dal Consiglio superiore della
magistratura.
Art. 4.
(Dotazioni e gestione della Scuola).
1. La Scuola provvede alla gestione delle spese per il
proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è collocato nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
3. Costituiscono altresì entrate della Scuola:
a) eventuali dotazioni supplementari alla stessa
assegnate nel bilancio dello Stato;
b) eventuali risorse ad essa destinate dal
Consiglio superiore della magistratura o dal Ministero della
giustizia per l'espletamento di compiti di interesse di tali
istituzioni;
c) gli utili derivanti da pubblicazioni curate
dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;
d) contributi, donazioni o legati di enti pubblici
o privati a suo favore.
4. Costituiscono uscite della Scuola:
a) le spese necessarie al suo funzionamento;
b) le remunerazioni, le borse di studio od i
sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle
sessioni ed uditori giudiziari;
c) il rimborso di spese di viaggio e di trasferta
inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio
personale per missioni strettamente attinenti i compiti di
istituto;
d) le spese di pubblicazione di atti e di gestione
dei servizi sussidiari.
5. La Scuola adotta, ai sensi del comma 1 dell'articolo
9, un proprio regolamento di amministrazione e contabilità.
6. Il rendiconto della gestione viene presentato alla
Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.
Capo II
ORGANI
Art. 5.
(Sezioni della Scuola).
1. La Scuola è articolata in due sezioni.
2. La prima sezione della Scuola si occupa dei compiti di
formazione permanente, di cui al comma 1, lettera b), e
al comma 2 dell'articolo 3, nonché della formazione
complementare degli uditori giudiziari ai sensi dell'articolo
19.
3. La seconda sezione della Scuola, avente sede in città
diversa da quella della prima sezione, si occupa del tirocinio
ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo
3.
Art. 6.
(Organi della Scuola).
1. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio scientifico;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) i comitati di gestione di ciascuna sezione di
cui all'articolo 5;
e) il segretario generale.
Art. 7.
(Competenze del consiglio scientifico).
1. Il consiglio scientifico:
a) elabora il piano annuale delle attività
teorico-pratiche e ne orienta l'esecuzione, nel quadro degli
indirizzi enunciati annualmente dal Consiglio superiore della
magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio;
b) redige ed approva il regolamento interno per
l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola e le
eventuali modifiche;
c) approva la relazione annuale sulle attività
della Scuola e la trasmette al Consiglio superiore della
magistratura con le sue eventuali osservazioni;
d) delibera su ogni questione attinente il
funzionamento della Scuola, che non sia di competenza di altri
organismi o che sia ad essa sottoposta dal direttore o dal
Consiglio superiore della magistratura.
Art. 8.
(Composizione del consiglio scientifico).
1. Il consiglio scientifico opera presso la prima sezione
di formazione permanente di cui all'articolo 5, comma 2, ed è
costituito da:
a) il direttore della Scuola, che lo presiede;
b) il vicedirettore;
c) tre componenti del Consiglio superiore della
magistratura, di cui due togati;
d) tre magistrati ordinari, di cui uno
dell'ufficio del pubblico ministero, ed almeno uno avente
qualifica non inferiore a quella di magistrato di
cassazione;
e) due professori universitari;
f) due avvocati;
g) un rappresentante del Ministero della
giustizia.
2. I componenti del Consiglio superiore della magistratura
sono designati dal Consiglio stesso e cessano dall'incarico
con la scadenza del Consiglio da cui sono stati nominati.
3. I magistrati sono designati dal Consiglio superiore
della magistratura, fra quelli in servizio ovvero in
quiescenza da non più di due anni. Non possono essere
designati i magistrati che nell'ultimo biennio hanno svolto
incarichi continuativi di formazione professionale presso il
Consiglio superiore della magistratura.
4. I professori sono designati, fra gli ordinari di
materie giuridiche, da un apposito collegio formato da tutti i
presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università
statali.
5. Gli avvocati sono designati dal Consiglio nazionale
forense, fra gli abilitati al patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori, con almeno dieci anni di esercizio
dell'attività.
6. L'incarico dura quattro anni e non può essere
rinnovato.
7. Il consiglio scientifico si riunisce almeno una volta
ogni tre mesi, ed ogni volta che il direttore lo convoca, o ne
fanno richiesta almeno cinque componenti.
8. Il consiglio scientifico delibera validamente con la
presenza di almeno nove componenti. Le sue risoluzioni sono
adottate a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di
voti prevale quello espresso dal direttore.
Art. 9.
(Compiti del consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione:
a) elabora ed approva il regolamento di
amministrazione e contabilità di cui al comma 5 dell'articolo
4;
b) elabora il bilancio annuale di previsione;
c) presenta il rendiconto annuale;
d) organizza la contabilità e controlla la sua
tenuta;
e) esercita le altre funzioni ad esso attribuite
dalla legge o dai regolamenti.
Art. 10.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione opera presso la
sezione di formazione permanente di cui all'articolo 5, comma
2, ed è costituito da:
a) il direttore della Scuola, che lo presiede;
b) il segretario generale della Scuola;
c) un rappresentante del Ministero della
giustizia;
d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce
ordinariamente una volta ogni tre mesi, ed in via
straordinaria quando è convocato dal direttore ovvero ne fanno
richiesta almeno due componenti.
3. Il consiglio di amministrazione delibera validamente
con la presenza di almeno tre componenti. Le delibere sono
adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di
voti, prevale quello espresso dal direttore.
Art. 11.
(Compiti del direttore della Scuola).
1. Il direttore della Scuola:
a) rappresenta la Scuola all'esterno a tutti gli
effetti;
b) dirige e coordina tutte le attività della
Scuola, indirizzandole ai fini ad essa assegnati, e compie
tutto quanto è necessario per il loro perseguimento;
c) sovrintende alla sezione di formazione
permanente, di cui all'articolo 5, comma 2, e ne dirige il
relativo comitato di gestione;
d) provvede all'esecuzione delle delibere del
consiglio scientifico e del consiglio di amministrazione;
e) adotta le delibere d'urgenza, con riserva di
ratifica se esse rientrano nella competenza di un altro
organo;
f) redige la relazione annuale sull'attività della
Scuola, con l'ausilio, ove lo ritenga, dei comitati di
gestione;
g) esercita le competenze a lui eventualmente
delegate dal consiglio scientifico o di amministrazione;
h) si avvale del personale addetto alla Scuola;
i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle
leggi o dai regolamenti.
Art. 12.
(Designazione, durata e revoca del direttore).
1. Il direttore della Scuola è nominato dal Consiglio
superiore della magistratura, sentito il Ministro della
giustizia, fra i magistrati ordinari aventi qualifica non
inferiore a magistrato di cassazione. Al direttore si applica
l'incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Il direttore è collocato fuori del ruolo organico della
magistratura. Il periodo di svolgimento dell'incarico vale a
tutti gli effetti come esercizio delle funzioni
giudiziarie.
3. Il direttore dura in carica quattro anni.
4. L'incarico di direttore può essere rinnovato per una
sola volta, e può essere revocato dal Consiglio superiore
della magistratura, con provvedimento motivato, adottato
previo ascolto dell'interessato, nel caso di grave
inosservanza degli indirizzi enunciati dallo stesso
Consiglio.
Art. 13.
(Direttore della sezione di tirocinio).
1. Il direttore della sezione di tirocinio opera presso
la sezione stessa, di cui all'articolo 5, comma 3, ed ha
funzione di vicedirettore della Scuola.
2. Il direttore della sezione di tirocinio opera nella
sezione di sua competenza con lo stesso grado di autonomia del
direttore della Scuola.
3. Al direttore della sezione di tirocinio nella qualità
di vicedirettore della Scuola spettano le seguenti
funzioni:
a) sostituire il direttore nel caso di sua assenza
od impedimento;
b) dirigere la sezione preposta al tirocinio e
compiere quanto occorra al perseguimento dei fini ad essa
assegnati;
c) partecipare alle attività del consiglio
scientifico;
d) svolgere i compiti corrispondenti a quelli
assegnati al direttore della Scuola, in quanto applicabili
alla sezione di sua competenza.
4. Al direttore della sezione di tirocinio si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 12.
Art. 14.
(Comitati di gestione).
1. Presso ciascuna delle due sezioni di cui all'articolo
5 è costituito un comitato di gestione.
2. Ciascun comitato di gestione, per quanto di
rispettiva competenza, provvede a:
a) dare attuazione alle direttive
didattico-scientifiche enunciate dal Consiglio superiore della
magistratura e dal consiglio scientifico;
b) programmare le sessioni di formazione e le
attività di tirocinio, sia presso la Scuola sia presso gli
uffici giudiziari e le altre sedi;
c) definire il contenuto analitico di ciascuna
sessione o fase di tirocinio, ed individuare i relativi
docenti;
d) organizzare momenti di coordinamento fra i
docenti, e reperire ogni materiale utile al miglior
funzionamento delle attività di formazione;
e) fissare i criteri di ammissione alle sessioni
di formazione, informare i magistrati, ammettere i
richiedenti;
f) offrire ogni sussidio didattico che si riveli
utile, e sperimentare formule didattiche, di intesa con il
comitato scientifico;
g) seguire costantemente lo svolgimento delle
sessioni e presentare relazioni consuntive sull'esito di
ciascuna di esse;
h) curare il tirocinio nelle fasi effettuate
presso la Scuola, e, con le adeguate modalità, nelle fasi
svolte all'esterno della stessa;
i) adempiere ad ogni altro compito ad esso
affidato dal Consiglio superiore della magistratura o dal
consiglio scientifico della Scuola.
Art. 15.
(Composizione del comitato di gestione).
1. Il comitato di gestione, in ciascuna sezione di cui
all'articolo 14, è composto da:
a) il direttore della rispettiva sezione, che lo
presiede;
b) otto magistrati nominati dal Consiglio
superiore della magistratura e collocati fuori ruolo.
2. In seguito alla prima nomina effettuata dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, i componenti di
ciascun comitato di gestione, ad eccezione del direttore,
cessano dall'incarico, rispettivamente, in numero di due dopo
tre anni, di tre dopo quattro anni e di tre dopo cinque anni.
L'individuazione del momento di cessazione di ciascuno dei
componenti, ove non sia concordata fra gli stessi, è
effettuata per sorteggio.
3. A decorrere dalla seconda nomina dei componenti di
ciascun comitato, il loro incarico dura quattro anni e non può
essere rinnovato.
Art. 16.
(Segretario generale).
1. Il segretario generale della Scuola svolge le funzioni
di coordinamento e di direzione dell'intero servizio di
segreteria della Scuola ed ha la responsabilità amministrativa
della sezione di formazione permanente.
Art. 17.
(Servizio di segreteria della Scuola).
1. Presso la Scuola è istituito un servizio di segreteria
che si articola nelle due sezioni di cui all'articolo 5.
2. Il servizio di cui al comma 1 provvede:
a) al disbrigo degli affari, di rispettiva
competenza, relativi al consiglio scientifico, al consiglio di
amministrazione, al direttore ed al comitato di gestione;
b) a dare esecuzione ad ogni delibera concernente
l'attività della rispettiva sezione;
c) a gestire l'archivio, le installazioni, la
biblioteca e le altre dotazioni di ciascuna sezione;
d) ad effettuare le ricerche ad esso demandate dal
direttore della sezione;
e) ad assolvere ogni altro compito assegnatogli
dalla legge o dai regolamenti.
Art. 18.
(Composizione del servizio di segreteria).
1. Il servizio di segreteria di cui all'articolo 17 è
costituito da:
a) il segretario generale, con qualifica non
inferiore a quella di dirigente di cancelleria;
b) un vice-segretario, con qualifica non
inferiore a quella di direttore di cancelleria, e responsabile
amministrativo della sezione di tirocinio;
c) due assistenti giudiziari per ciascuna
sezione;
d) tre coadiutori di cancelleria per ciascuna
sezione;
e) quattro operatori amministrativi per
ciascuna sezione;
f) quattro commessi giudiziari per ciascuna
sezione.
2. Il Ministro della giustizia provvede alla
individuazione del personale di cui al comma 1, nelle forme e
nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo26.
Capo III
TIROCINIO
Art. 19.
(Durata e disciplina del tirocinio).
1. L'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 129. - (Tirocinio giudiziario). - 1. Gli
uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata
di due anni, da effettuare presso la Scuola nazionale della
magistratura e presso tutti gli uffici giudiziari di primo
grado, secondo le direttive stabilite dal Consiglio superiore
della magistratura.
2. Il tirocinio inizia il 15 settembre di ogni anno
e si articola in sessioni di pari durata, svolte
alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici
giudiziari. Gli uditori giudiziari non possono assumere le
funzioni prima del completamento positivo del periodo di
tirocinio.
3. In esito al tirocinio, il Consiglio superiore
della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, e sulla
base del giudizio pronunciato dalla Scuola, formula un
giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni
giudiziarie, il quale, se positivo, deve contenere uno
specifico riferimento all'attitudine dell'uditore allo
svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.
4. Nell'assegnazione delle sedi si tiene conto, per
quanto possibile, del giudizio di cui al comma 2, ed a tal
fine ogni uditore deve formulare richiesta, eventualmente
graduata, di uffici sia giudicanti che requirenti.
5. Nei primi cinque anni successivi all'assunzione
delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare ad
almeno una sessione di formazione professionale ogni anno,
predisposta per le loro specifiche esigenze da parte della
sezione di formazione permanente.
6. Il Consiglio superiore della magistratura emana
ulteriori norme sul tirocinio".
Capo IV
DISTINZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 20.
(Scelta delle funzioni).
1. Dopo l'articolo 130 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è inserito
il seguente:
"Art. 130-bis.- (Scelta delle funzioni). - 1.
Decorsi due anni di effettivo esercizio delle funzioni
giudiziarie, al magistrato viene richiesto dal Consiglio
superiore della magistratura di indicare se intenda esercitare
in futuro funzioni giudicanti o requirenti. L'indicazione è
condizione di ammissibilità di ogni domanda di trasferimento e
di promozione".
Art. 21.
(Passaggio dalle funzioni requirenti
alle funzioni giudicanti e viceversa).
1. Il comma 2 dell'articolo 190 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:
"2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni
giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere
disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio
superiore della magistratura, sulla base del giudizio
pronunciato dalla Scuola nazionale della magistratura, previo
parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la
sussistenza di specifiche attitudini alla nuova funzione.
L'immissione nelle nuove funzioni deve essere preceduta da
appositi periodi di formazione, nei modi e nei termini
stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
2-bis. Il magistrato che chiede di essere assegnato
da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, o da queste a
quelle, non può essere destinato, rispettivamente, a funzioni
giudicanti o requirenti di primo grado nell'ambito dello
stesso circondario, nè a quelle di componente della corte
d'appello o della procura generale del distretto".
Art. 22.
(Passaggio a funzioni diverse
da quelle esercitate).
1. Dopo l'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 190-bis. - (Passaggio a funzioni diverse da
quelle esercitate). - 1. Gli accertamenti e la
qualificazione professionale di cui al comma 2 dell'articolo
190 sono disposti, altresì, quando il magistrato chiede di
essere destinato, anche nell'ambito della stessa sede, a
funzioni specializzate, quali quella della magistratura
minorile, di sorveglianza e del lavoro, o comunque a settori
diversi da quelli in cui opera".
Art. 23.
(Assegnazione delle sedi per promozione).
1. L'articolo 193 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è
sostituito dal seguente:
"Art. 193.- (Assegnazione delle sedi per promozione).
- 1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 25 luglio
1966, n.570, e dalla legge 20 dicembre 1973, n.831, al
magistrato può essere conferito un ufficio direttivo di merito
solamente se ha svolto le funzioni cui l'ufficio si riferisce
per un periodo di almeno quattro anni, che si sia concluso
nell'ultimo decennio.
2. Per il conferimento di uffici direttivi
costituisce titolo di preferenza l'avere esercitato funzioni
sia giudicanti sia requirenti".
Art. 24.
(Tramutamenti successivi).
1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 194.- (Tramutamenti successivi). - 1. Il
magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere
trasferito ad altre sedi prima di quattro anni dal giorno in
cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che
ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi esigenze di
servizio.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni
per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari.
3. Successivamente alla prima assegnazione, il
magistrato può essere destinato solamente a sedi in cui
eserciterà la funzione prescelta, alla quale sia stato
dichiarato idoneo.
4. Ogni altra domanda di trasferimento che comporti
il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni
requirenti, o da queste a quelle, può essere presentata
solamente decorsi almeno sei anni nell'esercizio delle
funzioni in precedenza esercitate".
Art. 25.
(Incentivi alla mobilità).
1. Dopo l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è inserito
il seguente:
"Art. 194-bis. - (Incentivi alla mobilità). - 1.
Spetta al Consiglio superiore della magistratura,
nell'ambito delle sue attribuzioni, elaborare criteri atti a
valorizzare ed incentivare, in occasione di trasferimenti e
promozioni, la pluralità delle esperienze professionali".
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26.
(Regolamenti di attuazione).
1. Il Governo adotta, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere del
Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive
modificazioni, i regolamenti attinenti lo stato giuridico di
tutto il personale della Scuola, i procedimenti di
designazione, le norme di attuazione ed ogni necessaria
disposizione di coordinamento con le altre leggi in materia di
ordinamento giudiziario.
Art. 27.
(Regime transitorio).
1. Costituita la Scuola, il Consiglio superiore della
magistratura adotta le disposizioni transitorie per regolare
il trasferimento alla Scuola delle competenze in materia di
tirocinio e formazione permanente.
Art. 28.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 6 miliardi per il 2001 e lire 12
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.