XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 632




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

NATURA E FUNZIONI DELLA SCUOLA


Art. 1.

(Denominazione e ubicazione).

          1. E' istituita la Scuola nazionale della magistratura, di seguito denominata "Scuola".
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, il Governo individua le sedi della Scuola e la rispettiva articolazione, secondo le disposizioni della presente legge.


Art. 2.

(Autonomia della Scuola).

        1. La Scuola è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.


Art. 3.

(Compiti della Scuola).

          1. Sono compiti primari della Scuola:

                a) organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari;

                b) curare l'aggiornamento e la formazione professionale dei magistrati durante l'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche mediante esperienze formative condotte, tra l'altro, presso pubbliche amministrazioni, istituti di credito, grandi imprese, confederazioni sindacali ed enti analoghi.
        2. La Scuola può, altresì:


                a) contribuire alla formazione di magistrati stranieri o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

                b) organizzare incontri di studio e ricerche, o comunque promuovere iniziative culturali su argomenti giuridici e sull'organizzazione di sistemi e di uffici giudiziari.

        3. L'azione di formazione professionale della Scuola è esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio superiore della magistratura.


Art. 4.

(Dotazioni e gestione della Scuola).

        1. La Scuola provvede alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.
        2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è collocato nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
        3. Costituiscono altresì entrate della Scuola:

                a) eventuali dotazioni supplementari alla stessa assegnate nel bilancio dello Stato;

                b) eventuali risorse ad essa destinate dal Consiglio superiore della magistratura o dal Ministero della giustizia per l'espletamento di compiti di interesse di tali istituzioni;

                c) gli utili derivanti da pubblicazioni curate dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;

                d) contributi, donazioni o legati di enti pubblici o privati a suo favore.

        4. Costituiscono uscite della Scuola:

                a) le spese necessarie al suo funzionamento;
                b) le remunerazioni, le borse di studio od i sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle sessioni ed uditori giudiziari;

                c) il rimborso di spese di viaggio e di trasferta inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio personale per missioni strettamente attinenti i compiti di istituto;

                d) le spese di pubblicazione di atti e di gestione dei servizi sussidiari.

        5. La Scuola adotta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, un proprio regolamento di amministrazione e contabilità.
        6. Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.


Capo II

ORGANI


Art. 5.

(Sezioni della Scuola).

        1. La Scuola è articolata in due sezioni.
        2. La prima sezione della Scuola si occupa dei compiti di formazione permanente, di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 dell'articolo 3, nonché della formazione complementare degli uditori giudiziari ai sensi dell'articolo 19.
        3. La seconda sezione della Scuola, avente sede in città diversa da quella della prima sezione, si occupa del tirocinio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.


Art. 6.

(Organi della Scuola).

        1. Gli organi della Scuola sono:

                a) il consiglio scientifico;

                b) il consiglio di amministrazione;
                c) il direttore;

                d) i comitati di gestione di ciascuna sezione di cui all'articolo 5;

                e) il segretario generale.


Art. 7.

(Competenze del consiglio scientifico).

          1. Il consiglio scientifico:

                a) elabora il piano annuale delle attività teorico-pratiche e ne orienta l'esecuzione, nel quadro degli indirizzi enunciati annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

                b) redige ed approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola e le eventuali modifiche;

                c) approva la relazione annuale sulle attività della Scuola e la trasmette al Consiglio superiore della magistratura con le sue eventuali osservazioni;

                d) delibera su ogni questione attinente il funzionamento della Scuola, che non sia di competenza di altri organismi o che sia ad essa sottoposta dal direttore o dal Consiglio superiore della magistratura.


Art. 8.

(Composizione del consiglio scientifico).

          1. Il consiglio scientifico opera presso la prima sezione di formazione permanente di cui all'articolo 5, comma 2, ed è costituito da:

                a) il direttore della Scuola, che lo presiede;

                b) il vicedirettore;

                c) tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui due togati;

                d) tre magistrati ordinari, di cui uno dell'ufficio del pubblico ministero, ed almeno uno avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione;

                e) due professori universitari;

                f) due avvocati;

                g) un rappresentante del Ministero della giustizia.

        2. I componenti del Consiglio superiore della magistratura sono designati dal Consiglio stesso e cessano dall'incarico con la scadenza del Consiglio da cui sono stati nominati.
        3. I magistrati sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, fra quelli in servizio ovvero in quiescenza da non più di due anni. Non possono essere designati i magistrati che nell'ultimo biennio hanno svolto incarichi continuativi di formazione professionale presso il Consiglio superiore della magistratura.
        4. I professori sono designati, fra gli ordinari di materie giuridiche, da un apposito collegio formato da tutti i presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università statali.
        5. Gli avvocati sono designati dal Consiglio nazionale forense, fra gli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con almeno dieci anni di esercizio dell'attività.
        6. L'incarico dura quattro anni e non può essere rinnovato.
        7. Il consiglio scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ed ogni volta che il direttore lo convoca, o ne fanno richiesta almeno cinque componenti.
        8. Il consiglio scientifico delibera validamente con la presenza di almeno nove componenti. Le sue risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale quello espresso dal direttore.


Art. 9.

(Compiti del consiglio di amministrazione).

          1. Il consiglio di amministrazione:

                a) elabora ed approva il regolamento di amministrazione e contabilità di cui al comma 5 dell'articolo 4;
                b) elabora il bilancio annuale di previsione;

                c) presenta il rendiconto annuale;

                d) organizza la contabilità e controlla la sua tenuta;

                e) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dai regolamenti.


Art. 10.

(Composizione del consiglio
di amministrazione).

          1. Il consiglio di amministrazione opera presso la sezione di formazione permanente di cui all'articolo 5, comma 2, ed è costituito da:

                a) il direttore della Scuola, che lo presiede;

                b) il segretario generale della Scuola;

                c) un rappresentante del Ministero della giustizia;

                d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

          2. Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi, ed in via straordinaria quando è convocato dal direttore ovvero ne fanno richiesta almeno due componenti.
          3. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal direttore.


Art. 11.

(Compiti del direttore della Scuola).

          1. Il direttore della Scuola:

                a) rappresenta la Scuola all'esterno a tutti gli effetti;
                b) dirige e coordina tutte le attività della Scuola, indirizzandole ai fini ad essa assegnati, e compie tutto quanto è necessario per il loro perseguimento;

                c) sovrintende alla sezione di formazione permanente, di cui all'articolo 5, comma 2, e ne dirige il relativo comitato di gestione;

                d) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio scientifico e del consiglio di amministrazione;

                e) adotta le delibere d'urgenza, con riserva di ratifica se esse rientrano nella competenza di un altro organo;

                f) redige la relazione annuale sull'attività della Scuola, con l'ausilio, ove lo ritenga, dei comitati di gestione;

                g) esercita le competenze a lui eventualmente delegate dal consiglio scientifico o di amministrazione;

                h) si avvale del personale addetto alla Scuola;

                i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi o dai regolamenti.


Art. 12.

(Designazione, durata e revoca del direttore).

        1. Il direttore della Scuola è nominato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, fra i magistrati ordinari aventi qualifica non inferiore a magistrato di cassazione. Al direttore si applica l'incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 3.
        2. Il direttore è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Il periodo di svolgimento dell'incarico vale a tutti gli effetti come esercizio delle funzioni giudiziarie.
        3. Il direttore dura in carica quattro anni.
        4. L'incarico di direttore può essere rinnovato per una sola volta, e può essere revocato dal Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, adottato previo ascolto dell'interessato, nel caso di grave inosservanza degli indirizzi enunciati dallo stesso Consiglio.


Art. 13.

(Direttore della sezione di tirocinio).

          1. Il direttore della sezione di tirocinio opera presso la sezione stessa, di cui all'articolo 5, comma 3, ed ha funzione di vicedirettore della Scuola.
          2. Il direttore della sezione di tirocinio opera nella sezione di sua competenza con lo stesso grado di autonomia del direttore della Scuola.
          3. Al direttore della sezione di tirocinio nella qualità di vicedirettore della Scuola spettano le seguenti funzioni:

                a) sostituire il direttore nel caso di sua assenza od impedimento;

                b) dirigere la sezione preposta al tirocinio e compiere quanto occorra al perseguimento dei fini ad essa assegnati;

                c) partecipare alle attività del consiglio scientifico;

                d) svolgere i compiti corrispondenti a quelli assegnati al direttore della Scuola, in quanto applicabili alla sezione di sua competenza.

          4. Al direttore della sezione di tirocinio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.


Art. 14.

(Comitati di gestione).

          1. Presso ciascuna delle due sezioni di cui all'articolo 5 è costituito un comitato di gestione.
        2. Ciascun comitato di gestione, per quanto di rispettiva competenza, provvede a:

                a) dare attuazione alle direttive didattico-scientifiche enunciate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio scientifico;
                b) programmare le sessioni di formazione e le attività di tirocinio, sia presso la Scuola sia presso gli uffici giudiziari e le altre sedi;

                c) definire il contenuto analitico di ciascuna sessione o fase di tirocinio, ed individuare i relativi docenti;

            d) organizzare momenti di coordinamento fra i docenti, e reperire ogni materiale utile al miglior funzionamento delle attività di formazione;

                e) fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, informare i magistrati, ammettere i richiedenti;

                f) offrire ogni sussidio didattico che si riveli utile, e sperimentare formule didattiche, di intesa con il comitato scientifico;

                g) seguire costantemente lo svolgimento delle sessioni e presentare relazioni consuntive sull'esito di ciascuna di esse;

                h) curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola, e, con le adeguate modalità, nelle fasi svolte all'esterno della stessa;

                i) adempiere ad ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio superiore della magistratura o dal consiglio scientifico della Scuola.


Art. 15.

(Composizione del comitato di gestione).

          1. Il comitato di gestione, in ciascuna sezione di cui all'articolo 14, è composto da:

                a) il direttore della rispettiva sezione, che lo presiede;

                b) otto magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura e collocati fuori ruolo.
        2. In seguito alla prima nomina effettuata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti di ciascun comitato di gestione, ad eccezione del direttore, cessano dall'incarico, rispettivamente, in numero di due dopo tre anni, di tre dopo quattro anni e di tre dopo cinque anni. L'individuazione del momento di cessazione di ciascuno dei componenti, ove non sia concordata fra gli stessi, è effettuata per sorteggio.
        3. A decorrere dalla seconda nomina dei componenti di ciascun comitato, il loro incarico dura quattro anni e non può essere rinnovato.


Art. 16.

(Segretario generale).

        1. Il segretario generale della Scuola svolge le funzioni di coordinamento e di direzione dell'intero servizio di segreteria della Scuola ed ha la responsabilità amministrativa della sezione di formazione permanente.


Art. 17.

(Servizio di segreteria della Scuola).

        1. Presso la Scuola è istituito un servizio di segreteria che si articola nelle due sezioni di cui all'articolo 5.
        2. Il servizio di cui al comma 1 provvede:

                a) al disbrigo degli affari, di rispettiva competenza, relativi al consiglio scientifico, al consiglio di amministrazione, al direttore ed al comitato di gestione;

                b) a dare esecuzione ad ogni delibera concernente l'attività della rispettiva sezione;

                c) a gestire l'archivio, le installazioni, la biblioteca e le altre dotazioni di ciascuna sezione;

                d) ad effettuare le ricerche ad esso demandate dal direttore della sezione;

                e) ad assolvere ogni altro compito assegnatogli dalla legge o dai regolamenti.

Art. 18.

(Composizione del servizio di segreteria).

        1. Il servizio di segreteria di cui all'articolo 17 è costituito da:

                a) il segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria;

                b) un vice-segretario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, e responsabile amministrativo della sezione di tirocinio;

                c) due assistenti giudiziari per ciascuna sezione;

                d) tre coadiutori di cancelleria per ciascuna sezione;

                e) quattro operatori amministrativi per ciascuna sezione;

                f) quattro commessi giudiziari per ciascuna sezione.

        2. Il Ministro della giustizia provvede alla individuazione del personale di cui al comma 1, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo26.


Capo III

TIROCINIO


Art. 19.

(Durata e disciplina del tirocinio).

        1. L'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 129. - (Tirocinio giudiziario). - 1. Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di due anni, da effettuare presso la Scuola nazionale della magistratura e presso tutti gli uffici giudiziari di primo grado, secondo le direttive stabilite dal Consiglio superiore della magistratura.
            2. Il tirocinio inizia il 15 settembre di ogni anno e si articola in sessioni di pari durata, svolte alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici giudiziari. Gli uditori giudiziari non possono assumere le funzioni prima del completamento positivo del periodo di tirocinio.
            3. In esito al tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, e sulla base del giudizio pronunciato dalla Scuola, formula un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie, il quale, se positivo, deve contenere uno specifico riferimento all'attitudine dell'uditore allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.
            4. Nell'assegnazione delle sedi si tiene conto, per quanto possibile, del giudizio di cui al comma 2, ed a tal fine ogni uditore deve formulare richiesta, eventualmente graduata, di uffici sia giudicanti che requirenti.
            5. Nei primi cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare ad almeno una sessione di formazione professionale ogni anno, predisposta per le loro specifiche esigenze da parte della sezione di formazione permanente.
            6. Il Consiglio superiore della magistratura emana ulteriori norme sul tirocinio".


Capo IV

DISTINZIONE DELLE FUNZIONI


Art. 20.

(Scelta delle funzioni).

        
1. Dopo l'articolo 130 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è inserito il seguente:

        "Art. 130-bis.- (Scelta delle funzioni). - 1. Decorsi due anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, al magistrato viene richiesto dal Consiglio superiore della magistratura di indicare se intenda esercitare in futuro funzioni giudicanti o requirenti. L'indicazione è condizione di ammissibilità di ogni domanda di trasferimento e di promozione".


Art. 21.

(Passaggio dalle funzioni requirenti
alle funzioni giudicanti e viceversa).

        1. Il comma 2 dell'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

        "2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio pronunciato dalla Scuola nazionale della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di specifiche attitudini alla nuova funzione. L'immissione nelle nuove funzioni deve essere preceduta da appositi periodi di formazione, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
            2-bis. Il magistrato che chiede di essere assegnato da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, o da queste a quelle, non può essere destinato, rispettivamente, a funzioni giudicanti o requirenti di primo grado nell'ambito dello stesso circondario, nè a quelle di componente della corte d'appello o della procura generale del distretto".


Art. 22.

(Passaggio a funzioni diverse
da quelle esercitate).

        1. Dopo l'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 190-bis. - (Passaggio a funzioni diverse da quelle esercitate). - 1. Gli accertamenti e la qualificazione professionale di cui al comma 2 dell'articolo 190 sono disposti, altresì, quando il magistrato chiede di essere destinato, anche nell'ambito della stessa sede, a funzioni specializzate, quali quella della magistratura minorile, di sorveglianza e del lavoro, o comunque a settori diversi da quelli in cui opera".


Art. 23.

(Assegnazione delle sedi per promozione).

        1. L'articolo 193 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è sostituito dal seguente:

        "Art. 193.- (Assegnazione delle sedi per promozione). - 1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 25 luglio 1966, n.570, e dalla legge 20 dicembre 1973, n.831, al magistrato può essere conferito un ufficio direttivo di merito solamente se ha svolto le funzioni cui l'ufficio si riferisce per un periodo di almeno quattro anni, che si sia concluso nell'ultimo decennio.
        2. Per il conferimento di uffici direttivi costituisce titolo di preferenza l'avere esercitato funzioni sia giudicanti sia requirenti".


Art. 24.

(Tramutamenti successivi).

        1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 194.- (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi esigenze di servizio.
        2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari.
        3. Successivamente alla prima assegnazione, il magistrato può essere destinato solamente a sedi in cui eserciterà la funzione prescelta, alla quale sia stato dichiarato idoneo.
        4. Ogni altra domanda di trasferimento che comporti il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o da queste a quelle, può essere presentata solamente decorsi almeno sei anni nell'esercizio delle funzioni in precedenza esercitate".


Art. 25.

(Incentivi alla mobilità).

        1. Dopo l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è inserito il seguente:

        "Art. 194-bis. - (Incentivi alla mobilità). - 1. Spetta al Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito delle sue attribuzioni, elaborare criteri atti a valorizzare ed incentivare, in occasione di trasferimenti e promozioni, la pluralità delle esperienze professionali".


Capo V

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 26.

(Regolamenti di attuazione).

        1. Il Governo adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, i regolamenti attinenti lo stato giuridico di tutto il personale della Scuola, i procedimenti di designazione, le norme di attuazione ed ogni necessaria disposizione di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.

Art. 27.

(Regime transitorio).

        1. Costituita la Scuola, il Consiglio superiore della magistratura adotta le disposizioni transitorie per regolare il trasferimento alla Scuola delle competenze in materia di tirocinio e formazione permanente.


Art. 28.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per il 2001 e lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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