XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 626
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, è sostituito dal seguente:
"1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria
sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge.
Alla copertura degli organici dei ruoli dei dirigenti e
direttori, si provvede, in via straordinaria, per ristabilire
un rapporto numerico che assicuri la legalità e l'efficienza
dei servizi penitenziari, attraverso la revisione delle piante
organiche, prendendo come uguale rapporto numerico, tra le
varie qualifiche, quello esistente nella Polizia di Stato. In
sede di prima copertura degli organici, l'Amministrazione
penitenziaria organizza corsi di aggiornamento semestrali per
i direttori penitenziari e per gli ufficiali del disciolto
Corpo degli agenti di custodia che abbiano maturato
l'anzianità di servizio, in ogni specifica qualifica direttiva
o grado corrispondente, in misura uguale a quella prevista per
i concorsi nella dirigenza della Polizia di Stato. E' salvo il
diritto di opzione per quanti, già collaboratori d'istituto
direttori e dirigenti, non intendano fare parte del Corpo di
polizia penitenziaria, preferendo transitare nei ruoli tecnici
del medesimo Corpo o in analoghi profili di altre
amministrazioni statali. Le correlazioni tra qualifica
direttiva e dirigenziale e grado rivestito dagli ufficiali del
Corpo degli agenti di custodia devono essere corrispondenti a
quelle individuate, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni, per gli ex ufficiali del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Dopo la prima
straordinaria copertura delle piante organiche,
l'Amministrazione penitenziaria provvede annualmente a bandire
i concorsi per i posti che si siano resi vacanti nell'anno
precedente, con modalità analoghe a quelle previste per i
concorsi dirigenziali e nelle diverse qualifiche della Polizia
di Stato. Ove il rapporto numerico tra gli altri ruoli della
polizia penitenziaria e il ruolo degli agenti e assistenti sia
svantaggioso rispetto a quello della Polizia di Stato, si
provvede, in via straordinaria, a ristabilire il rapporto
numerico-funzionale attraverso corsi di aggiornamento
semestrali ai quali partecipa il personale che ha maturato
l'anzianità di servizio nella misura eguale a quella prevista
per i concorsi nei rispettivi ruoli della Polizia di
Stato".
Art. 2.
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
da adibire alla sorveglianza all'interno delle sezioni deve
essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi
ristretti, fatte salve situazioni di emergenza o di pericolo;
in caso di rivolta il personale di sesso diverso può essere
impegnato eccezionalmente per riportare l'ordine e la
sicurezza nelle sezioni e per il tempo strettamente
necessario.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è
suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo dei dirigenti;
b) ruolo dei direttori e dei collaboratori
d'istituto;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei sovrintendenti;
e) ruolo degli agenti e degli assistenti".
Art. 3.
1. L'articolo 34 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è
sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Revisione degli organici del personale
dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Gli
organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti di
servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena sono
aumentati, rispettivamente, di 4 e di 2 unità.
2. La dotazione organica dei direttori di centro di
servizio sociale prevista dalla tabella allegata alla legge 16
luglio 1962, n. 1085, e successive modificazioni, è
incrementata di 3 unità.
3. La dotazione organica degli assistenti sociali
per adulti degli istituti di prevenzione e di pena, prevista
dalla Tabella G allegata al decreto-legge 14 aprile 1978, n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno
1978, n. 271, come modificata dal decreto-legge 28 agosto
1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 23 unità.
4. Le dotazioni organiche del personale di
ragioneria, del personale tecnico e dei coadiutori degli
istituti di prevenzione e di pena, previste dalle Tabelle C, D
ed E allegate al decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n.
271, e successive modificazioni, sono incrementate,
rispettivamente, di 40, di 16 e di 70 unità.
5. La dotazione organica degli operai degli istituti
di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, come modificato dalla
legge 18 marzo 1989, n. 108, è incrementata di 28 unità.
6. Sia il ruolo dei dirigenti di servizio sociale
che quello degli assistenti sociali, nonché gli altri ruoli
amministrativo-contabili tecnici ed operai, costituiscono un
ruolo tecnico di supporto, sostegno e affiancamento
nell'organizzazione dei servizi trattamentali
dell'Amministrazione penitenziaria e concorrono al
raggiungimento dei fini istituzionali propri del Corpo di
polizia penitenziaria".
Art. 4.
1. L'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è
sostituito dal seguente:
"Art. 40. - (Trattamento giuridico ed economico del
personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione
penitenziaria). - 1. Al personale dirigente e
direttivo dell'Amministrazione penitenziaria del Corpo di
polizia penitenziaria sono riconosciute le stesse attribuzioni
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dei
corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, ed è attribuito
lo stesso trattamento giuridico spettante al personale
dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della
Polizia di Stato ai sensi della legge 1^ aprile 1981, n. 121,
e successive modificazioni, ai relativi decreti legislativi ed
alle altre norme vigenti in materia. Al medesimo personale
spettano, altresì, il corrispondente trattamento economico
della Polizia di Stato e le indennità speciali accessorie
eventualmente previste per la specificità dei compiti.
2. I direttori e i dirigenti sono equiparati, per il
solo trattamento economico e pensionistico, alle
corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1,
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 40-bis. - (Ruoli tecnici del personale
di polizia penitenziaria).- 1. Per le esigenze
operative di polizia penitenziaria e, in generale, per il
raggiungimento dei fini istituzionali di osservazione e
trattamento dei detenuti, di attività attinenti i settori
della archiviazione dei dati e della gestione della banca dati
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e delle
procedure informatiche, nonché della gestione, progettazione e
manutenzione dei servizi informatici, del servizio sanitario,
della manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare, per
l'ordinato espletamento delle attività
amministrativo-contabili, per il benessere e la gestione del
personale, per la manutenzione degli impianti tecnologici, per
le lavorazioni e le aziende penitenziarie, sono istituiti i
seguenti ruoli tecnici di polizia penitenziaria:
a) ruolo degli assistenti sociali, direttori e
dirigenti di servizio sociale;
b) ruolo degli educatori, direttori e dirigenti di
area pedagogica;
c) ruolo dei ragionieri, direttori e dirigenti
amministrativo-contabili;
d) ruolo degli psicologi, direttori e dirigenti
dei servizi di psicologia;
e) ruolo dei coadiutori, operatori e assistenti
amministrativi;
f) ruolo dei periti tecnici, degli ingegneri,
architetti e agronomi e dei dirigenti ingegneri, architetti e
agronomi;
g) ruolo degli operatori informatici, dei
programmatori informatici e degli analisti informatici;
h) ruolo degli infermieri della polizia
penitenziaria;
i) ruolo dei medici e dirigenti medici di polizia
penitenziaria;
l) ruolo degli operai generici, specializzati e
commessi.
2. Ai ruoli di cui al comma 1 possono accedere,
previa domanda, quanti già appartengano ai ruoli
amministrativi del personale dell'Amministrazione
penitenziaria, ai ruoli della polizia penitenziaria che
operano presso il centro elaborazione dati (CED) e i servizi
informatici dell'amministrazione penitenziaria, quanti,
seppure provenienti da ruoli amministrativi, svolgano
stabilmente da oltre un anno attività pertinenti ai servizi
informatici dell'Amministrazione penitenziaria, gli infermieri
di ruolo, i medici incaricati di ruolo, i medici incaricati
provvisori, i geometri e periti tecnici, gli ingegneri e gli
architetti con contratto a termine con lodevole servizio o di
ruolo, gli esperti psicologi convenzionati, ai sensi
dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e il restante personale
penitenziario già inquadrato in profili professionali
preesistenti purché analoghi a quelli dei ruoli tecnici.
3. Coloro che presentano domanda al fine di fare
parte dei ruoli tecnici di polizia penitenziaria, con
esclusione del personale convenzionato, rimangono nel ruolo di
appartenenza, andando a formare corrispondenti ruoli ad
esaurimento.
4. Stabilite le piante organiche per ogni singolo
istituto, sono banditi concorsi riservati al 50 per cento al
personale medico ed infermieristico convenzionato da almeno
sei mesi con l'Amministrazione penitenziaria.
5. Per le emergenze sanitarie si ricorre, ove
possibile, ai medici di ruolo penitenziari e agli infermieri
penitenziari, ovvero ai servizi sanitari territoriali,
ricorrendo anche ai servizi di guardia medica esterna.
Art. 40-ter.- (Norme applicabili). - 1.
Al personale appartenente ai ruoli tecnici di cui
all'articolo 40-bis, si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale
tecnico della Polizia di Stato anche ai fini dello sviluppo
delle carriere.
2. Per i ruoli non previsti precedentemente nel
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Ministro
della giustizia istituisce una apposita commissione
ministeriale presieduta dal Ministro stesso, o da un suo
delegato, di cui è componente il direttore generale del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo
delegato; nella commissione è garantita altresì la presenza
come titolari di almeno tre direttori penitenziari e di un
direttore di centro di servizio sociale in servizio presso gli
istituti di pena e i centri di servizio sociale per adulti; è
componente altresì il capo del personale, che può avvalersi
della collaborazione di esperti o di rappresentanti degli
ordini professionali interessati.
3. Della commissione di cui al comma 2 fanno parte,
come consulenti tecnici, anche un funzionario del livello
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, indicato dal Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali e un
funzionario di livello dirigenziale della Polizia di Stato
indicato dal Ministro dell'interno.
4. La commissione di cui al comma 2, sentite anche
le organizzazioni sindacali interessate, propone, nel rispetto
dei princìpi di buona amministrazione e di economicità della
pubblica amministrazione, le modalità di sviluppo delle
diverse carriere e l'individuazione della consistenza degli
organici.
5. Il Ministro della giustizia, successivamente e
non oltre un mese dalla conclusione dei lavori della
commissione di cui al comma 2, di intesa con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la
funzione pubblica e con possibilità di modificare
motivatamente le proposte di tali Ministri, approva con
proprio decreto l'articolazione delle qualifiche per ogni
specifico ruolo.
Art. 40-quater.- (Cappellani). - 1.
Ai cappellani che richiedano di essere impegnati
giornalmente all'interno degli istituti penitenziari è
attribuita una indennità mensile corrispondente a quella
prevista per la carriera di educatore per adulti, comprensiva
di tutte le voci stipendiali ed aggiuntive.
2. L'orario ordinario di lavoro dei cappellani è
corrispondente a quello previsto per i ruoli tecnici di
polizia penitenziaria.
3. Ai cappellani è data la facoltà di effettuare
l'orario di lavoro con libertà di modalità, fatta salva
l'esigenza di impiegare almeno due ore il mattino, in
concomitanza con gli altri servizi trattamentali,
osservazionali ed educativi.
4. I cappellani penitenziari possono usufruire della
mensa di servizio con le stesse modalità previste per il
restante personale penitenziario.
5. Ove possibile e su richiesta dell'interessato, è
assicurato un alloggio di foresteria o una stanza singola in
caserma.
Art. 40-quinquies.- (Incentivazione delle
attività lavorative a favore dei detenuti). - 1. Al
fine di sviluppare maggiormente le iniziative penitenziarie
finalizzate a consentire che un maggiore numero di detenuti
possa essere impegnato in attività rieducative di lavoro è
predisposto un piano di interventi finalizzati ad aumentare le
occasioni di corsi professionali interni e di attività
lavorative in ambito penitenziario. I maggiori costi derivanti
dal piano sono compensati con le entrate provenienti
dall'aumento di un terzo, rivedibile annualmente in relazione
all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita, delle
quote di mantenimento in capo ai detenuti condannati, nonché
con il recupero di somme in conseguenza della modificazione
del sistema retributivo per i detenuti lavoranti per
l'Amministrazione penitenziaria. Ad essi è corrisposto,
mensilmente, un incentivo economico corrispondente alle
attuali mercedi, escluso contestualmente ogni onere
previdenziale a carico dell'Amministrazione penitenziaria ed
il pagamento di assegni familiari.
2. Lo svolgimento di attività lavorative da parte
dei detenuti, che avviene tassativamente su base volontaria,
risponde ad esigenze di riparazione sociale, di rieducazione e
di abitudine al lavoro.
3. L'Amministrazione penitenziaria ha l'onere di
stipulare in capo ai detenuti lavoranti una assicurazione
contro gli infortuni e le malattie derivanti da attività
lavorative in ambito carcerario.
4. Gli imprenditori pubblici e privati che intendano
inserire in attività lavorative i detenuti, previo formale
consenso degli stessi interessati, possono offrire incentivi
economici corrispondenti almeno a quelli previsti per i
detenuti lavoranti per l'Amministrazione penitenziaria.
5. Sono fatte salve condizioni di migliore favore
concordate dalle parti. I detenuti lavoranti che lo
desiderino, a loro spese, possono stipulare polizze
assicurative di tipo previdenziale anche utilizzando il fondo
indisponibile nella misura del 50 per cento.
Art. 40-sexies. - (Copertura delle spese).
- 1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dei nuovi
ruoli tecnici e del passaggio alle qualifiche superiori del
personale direttivo e dirigente del Corpo di polizia
penitenziaria, nonché degli altri ruoli di polizia
penitenziaria, si fa fronte con:
a) le somme, già previste e stanziate sulle
relative unità previsionali di spesa, relative al pagamento
delle prestazioni di tipo convenzionale afferenti i medici di
guardia, i medici dei servizi interni per i tossicodipendenti,
gli esperti psicologi, gli infermieri convenzionati e ogni
altra professionalità di tipo convenzionale presente
nell'Amministrazione penitenziaria. Per il personale
amministrativo, operaio e tecnico già di ruolo che chieda il
passaggio nel ruolo tecnico della polizia penitenziaria, si
procede al relativo inquadramento facendo salvo il trattamento
economico già acquisito ove più favorevole;
b) le economie derivanti dalla riduzione
progressiva degli appalti per le manutenzioni degli impianti
tecnologici a seguito del contestuale ingresso, nelle
rispettive piante organiche, dei ruoli tecnici pertinenti;
c) la corresponsione per il personale non avente
diritto alla mensa obbligatoria di servizio, in caso di
consumazione del pasto, del prezzo intero degli alimenti
utilizzati, con una maggiorazione del 30 per cento;
d) la gestione in economia delle mense; per il
relativo personale in via provvisoria ed in attesa
dell'assunzione di personale tecnico appartenente al ruolo dei
cuochi e degli aiuto-cuochi, si possono utilizzare dipendenti
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, i quali
accettino di essere impiegati come cuochi e aiuto-cuochi nel
servizio di mensa per un tempo non superiore ad un anno;
e) l'utilizzo, per gli importi residui, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. La domanda di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, introdotto dal comma
1 del presente articolo, deve essere presentata entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono risolti i rapporti convenzionali con
medici ed infermieri di ogni singolo istituto di prevenzione e
pena, da sostituire con il personale assunto in seguito ai
concorsi di cui al comma 4 dell'articolo 40-bis della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, introdotto dal comma 1 del
presente articolo.