XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 626




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

        "1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici dei ruoli dei dirigenti e direttori, si provvede, in via straordinaria, per ristabilire un rapporto numerico che assicuri la legalità e l'efficienza dei servizi penitenziari, attraverso la revisione delle piante organiche, prendendo come uguale rapporto numerico, tra le varie qualifiche, quello esistente nella Polizia di Stato. In sede di prima copertura degli organici, l'Amministrazione penitenziaria organizza corsi di aggiornamento semestrali per i direttori penitenziari e per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia che abbiano maturato l'anzianità di servizio, in ogni specifica qualifica direttiva o grado corrispondente, in misura uguale a quella prevista per i concorsi nella dirigenza della Polizia di Stato. E' salvo il diritto di opzione per quanti, già collaboratori d'istituto direttori e dirigenti, non intendano fare parte del Corpo di polizia penitenziaria, preferendo transitare nei ruoli tecnici del medesimo Corpo o in analoghi profili di altre amministrazioni statali. Le correlazioni tra qualifica direttiva e dirigenziale e grado rivestito dagli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia devono essere corrispondenti a quelle individuate, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, per gli ex ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Dopo la prima straordinaria copertura delle piante organiche, l'Amministrazione penitenziaria provvede annualmente a bandire i concorsi per i posti che si siano resi vacanti nell'anno precedente, con modalità analoghe a quelle previste per i concorsi dirigenziali e nelle diverse qualifiche della Polizia di Stato. Ove il rapporto numerico tra gli altri ruoli della polizia penitenziaria e il ruolo degli agenti e assistenti sia svantaggioso rispetto a quello della Polizia di Stato, si provvede, in via straordinaria, a ristabilire il rapporto numerico-funzionale attraverso corsi di aggiornamento semestrali ai quali partecipa il personale che ha maturato l'anzianità di servizio nella misura eguale a quella prevista per i concorsi nei rispettivi ruoli della Polizia di Stato".


Art. 2.

        1. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono sostituiti dai seguenti:

        "2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire alla sorveglianza all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, fatte salve situazioni di emergenza o di pericolo; in caso di rivolta il personale di sesso diverso può essere impegnato eccezionalmente per riportare l'ordine e la sicurezza nelle sezioni e per il tempo strettamente necessario.
            3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

            a) ruolo dei dirigenti;

                b) ruolo dei direttori e dei collaboratori d'istituto;

                c) ruolo degli ispettori;

                d) ruolo dei sovrintendenti;

                e) ruolo degli agenti e degli assistenti".


Art. 3.

        1. L'articolo 34 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

        "Art. 34. - (Revisione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti di servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati, rispettivamente, di 4 e di 2 unità.
            2. La dotazione organica dei direttori di centro di servizio sociale prevista dalla tabella allegata alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, e successive modificazioni, è incrementata di 3 unità.
            3. La dotazione organica degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e di pena, prevista dalla Tabella G allegata al decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 23 unità.
            4. Le dotazioni organiche del personale di ragioneria, del personale tecnico e dei coadiutori degli istituti di prevenzione e di pena, previste dalle Tabelle C, D ed E allegate al decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di 40, di 16 e di 70 unità.
            5. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, come modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108, è incrementata di 28 unità.
            6. Sia il ruolo dei dirigenti di servizio sociale che quello degli assistenti sociali, nonché gli altri ruoli amministrativo-contabili tecnici ed operai, costituiscono un ruolo tecnico di supporto, sostegno e affiancamento nell'organizzazione dei servizi trattamentali dell'Amministrazione penitenziaria e concorrono al raggiungimento dei fini istituzionali propri del Corpo di polizia penitenziaria".


Art. 4.

        1. L'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

        "Art. 40. - (Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria del Corpo di polizia penitenziaria sono riconosciute le stesse attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, ed è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato ai sensi della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme vigenti in materia. Al medesimo personale spettano, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato e le indennità speciali accessorie eventualmente previste per la specificità dei compiti.
            2. I direttori e i dirigenti sono equiparati, per il solo trattamento economico e pensionistico, alle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato".

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.

        1. Dopo l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 40-bis. - (Ruoli tecnici del personale di polizia penitenziaria).- 1. Per le esigenze operative di polizia penitenziaria e, in generale, per il raggiungimento dei fini istituzionali di osservazione e trattamento dei detenuti, di attività attinenti i settori della archiviazione dei dati e della gestione della banca dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e delle procedure informatiche, nonché della gestione, progettazione e manutenzione dei servizi informatici, del servizio sanitario, della manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare, per l'ordinato espletamento delle attività amministrativo-contabili, per il benessere e la gestione del personale, per la manutenzione degli impianti tecnologici, per le lavorazioni e le aziende penitenziarie, sono istituiti i seguenti ruoli tecnici di polizia penitenziaria:

                a) ruolo degli assistenti sociali, direttori e dirigenti di servizio sociale;

                b) ruolo degli educatori, direttori e dirigenti di area pedagogica;

                c) ruolo dei ragionieri, direttori e dirigenti amministrativo-contabili;

                d) ruolo degli psicologi, direttori e dirigenti dei servizi di psicologia;

                e) ruolo dei coadiutori, operatori e assistenti amministrativi;

                f) ruolo dei periti tecnici, degli ingegneri, architetti e agronomi e dei dirigenti ingegneri, architetti e agronomi;

                g) ruolo degli operatori informatici, dei programmatori informatici e degli analisti informatici;

                h) ruolo degli infermieri della polizia penitenziaria;

                i) ruolo dei medici e dirigenti medici di polizia penitenziaria;

                l) ruolo degli operai generici, specializzati e commessi.

            2. Ai ruoli di cui al comma 1 possono accedere, previa domanda, quanti già appartengano ai ruoli amministrativi del personale dell'Amministrazione penitenziaria, ai ruoli della polizia penitenziaria che operano presso il centro elaborazione dati (CED) e i servizi informatici dell'amministrazione penitenziaria, quanti, seppure provenienti da ruoli amministrativi, svolgano stabilmente da oltre un anno attività pertinenti ai servizi informatici dell'Amministrazione penitenziaria, gli infermieri di ruolo, i medici incaricati di ruolo, i medici incaricati provvisori, i geometri e periti tecnici, gli ingegneri e gli architetti con contratto a termine con lodevole servizio o di ruolo, gli esperti psicologi convenzionati, ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e il restante personale penitenziario già inquadrato in profili professionali preesistenti purché analoghi a quelli dei ruoli tecnici.
            3. Coloro che presentano domanda al fine di fare parte dei ruoli tecnici di polizia penitenziaria, con esclusione del personale convenzionato, rimangono nel ruolo di appartenenza, andando a formare corrispondenti ruoli ad esaurimento.
            4. Stabilite le piante organiche per ogni singolo istituto, sono banditi concorsi riservati al 50 per cento al personale medico ed infermieristico convenzionato da almeno sei mesi con l'Amministrazione penitenziaria.
            5. Per le emergenze sanitarie si ricorre, ove possibile, ai medici di ruolo penitenziari e agli infermieri penitenziari, ovvero ai servizi sanitari territoriali, ricorrendo anche ai servizi di guardia medica esterna.

        Art. 40-ter.- (Norme applicabili). - 1.
Al personale appartenente ai ruoli tecnici di cui all'articolo 40-bis, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale tecnico della Polizia di Stato anche ai fini dello sviluppo delle carriere.
            2. Per i ruoli non previsti precedentemente nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Ministro della giustizia istituisce una apposita commissione ministeriale presieduta dal Ministro stesso, o da un suo delegato, di cui è componente il direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato; nella commissione è garantita altresì la presenza come titolari di almeno tre direttori penitenziari e di un direttore di centro di servizio sociale in servizio presso gli istituti di pena e i centri di servizio sociale per adulti; è componente altresì il capo del personale, che può avvalersi della collaborazione di esperti o di rappresentanti degli ordini professionali interessati.
            3. Della commissione di cui al comma 2 fanno parte, come consulenti tecnici, anche un funzionario del livello dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, indicato dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e un funzionario di livello dirigenziale della Polizia di Stato indicato dal Ministro dell'interno.
            4. La commissione di cui al comma 2, sentite anche le organizzazioni sindacali interessate, propone, nel rispetto dei princìpi di buona amministrazione e di economicità della pubblica amministrazione, le modalità di sviluppo delle diverse carriere e l'individuazione della consistenza degli organici.
            5. Il Ministro della giustizia, successivamente e non oltre un mese dalla conclusione dei lavori della commissione di cui al comma 2, di intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e con possibilità di modificare motivatamente le proposte di tali Ministri, approva con proprio decreto l'articolazione delle qualifiche per ogni specifico ruolo.

        Art. 40-quater.- (Cappellani). - 1. Ai cappellani che richiedano di essere impegnati giornalmente all'interno degli istituti penitenziari è attribuita una indennità mensile corrispondente a quella prevista per la carriera di educatore per adulti, comprensiva di tutte le voci stipendiali ed aggiuntive.
            2. L'orario ordinario di lavoro dei cappellani è corrispondente a quello previsto per i ruoli tecnici di polizia penitenziaria.
            3. Ai cappellani è data la facoltà di effettuare l'orario di lavoro con libertà di modalità, fatta salva l'esigenza di impiegare almeno due ore il mattino, in concomitanza con gli altri servizi trattamentali, osservazionali ed educativi.
            4. I cappellani penitenziari possono usufruire della mensa di servizio con le stesse modalità previste per il restante personale penitenziario.
            5. Ove possibile e su richiesta dell'interessato, è assicurato un alloggio di foresteria o una stanza singola in caserma.
        Art. 40-quinquies.- (Incentivazione delle attività lavorative a favore dei detenuti). - 1. Al fine di sviluppare maggiormente le iniziative penitenziarie finalizzate a consentire che un maggiore numero di detenuti possa essere impegnato in attività rieducative di lavoro è predisposto un piano di interventi finalizzati ad aumentare le occasioni di corsi professionali interni e di attività lavorative in ambito penitenziario. I maggiori costi derivanti dal piano sono compensati con le entrate provenienti dall'aumento di un terzo, rivedibile annualmente in relazione all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita, delle quote di mantenimento in capo ai detenuti condannati, nonché con il recupero di somme in conseguenza della modificazione del sistema retributivo per i detenuti lavoranti per l'Amministrazione penitenziaria. Ad essi è corrisposto, mensilmente, un incentivo economico corrispondente alle attuali mercedi, escluso contestualmente ogni onere previdenziale a carico dell'Amministrazione penitenziaria ed il pagamento di assegni familiari.
            2. Lo svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti, che avviene tassativamente su base volontaria, risponde ad esigenze di riparazione sociale, di rieducazione e di abitudine al lavoro.
            3. L'Amministrazione penitenziaria ha l'onere di stipulare in capo ai detenuti lavoranti una assicurazione contro gli infortuni e le malattie derivanti da attività lavorative in ambito carcerario.
            4. Gli imprenditori pubblici e privati che intendano inserire in attività lavorative i detenuti, previo formale consenso degli stessi interessati, possono offrire incentivi economici corrispondenti almeno a quelli previsti per i detenuti lavoranti per l'Amministrazione penitenziaria.
            5. Sono fatte salve condizioni di migliore favore concordate dalle parti. I detenuti lavoranti che lo desiderino, a loro spese, possono stipulare polizze assicurative di tipo previdenziale anche utilizzando il fondo indisponibile nella misura del 50 per cento.
        Art. 40-sexies. - (Copertura delle spese). - 1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dei nuovi ruoli tecnici e del passaggio alle qualifiche superiori del personale direttivo e dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, nonché degli altri ruoli di polizia penitenziaria, si fa fronte con:

                a) le somme, già previste e stanziate sulle relative unità previsionali di spesa, relative al pagamento delle prestazioni di tipo convenzionale afferenti i medici di guardia, i medici dei servizi interni per i tossicodipendenti, gli esperti psicologi, gli infermieri convenzionati e ogni altra professionalità di tipo convenzionale presente nell'Amministrazione penitenziaria. Per il personale amministrativo, operaio e tecnico già di ruolo che chieda il passaggio nel ruolo tecnico della polizia penitenziaria, si procede al relativo inquadramento facendo salvo il trattamento economico già acquisito ove più favorevole;

                b) le economie derivanti dalla riduzione progressiva degli appalti per le manutenzioni degli impianti tecnologici a seguito del contestuale ingresso, nelle rispettive piante organiche, dei ruoli tecnici pertinenti;

                c) la corresponsione per il personale non avente diritto alla mensa obbligatoria di servizio, in caso di consumazione del pasto, del prezzo intero degli alimenti utilizzati, con una maggiorazione del 30 per cento;

                d) la gestione in economia delle mense; per il relativo personale in via provvisoria ed in attesa dell'assunzione di personale tecnico appartenente al ruolo dei cuochi e degli aiuto-cuochi, si possono utilizzare dipendenti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, i quali accettino di essere impiegati come cuochi e aiuto-cuochi nel servizio di mensa per un tempo non superiore ad un anno;

                e) l'utilizzo, per gli importi residui, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

            2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

        2. La domanda di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 395, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono risolti i rapporti convenzionali con medici ed infermieri di ogni singolo istituto di prevenzione e pena, da sostituire con il personale assunto in seguito ai concorsi di cui al comma 4 dell'articolo 40-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 395, introdotto dal comma 1 del presente articolo.



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