XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 625
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno 2002, una quota dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è
destinata agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e
dalmati.
2. La destinazione di cui al comma 1 è stabilita sulla
base della scelta espressa dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi. A tale fine il dichiarante
appone l'indicazione: "Fondo indennizzi agli esuli istriani,
fiumani e dalmati" nel riquadro della dichiarazione relativo
allo Stato. Il Ministero delle finanze predispone a tale scopo
i modelli per la dichiarazione dei redditi, da utilizzare a
decorrere dall'anno 2002, per la dichiarazione relativa ai
redditi dell'anno 2001.
Art. 2.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, effettua una ricognizione
delle domande di indennizzo presentate dagli esuli istriani,
fiumani e dalmati, aventi la qualifica di profugo.
2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica formula una graduatoria in ordine alla data di
presentazione delle domande di indennizzo presentate dagli
esuli istriani, fiumani e dalmati.
Art. 3.
1. Le procedure di indennizzo devono essere completate
entro cinque anni dalla decorrenza del primo anno finanziario
di applicazione della presente legge.
Art. 4.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica determina l'importo complessivo
necessario per soddisfare tutte le richieste di indennizzo
entro il periodo di cinque anni di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base delle previsioni di
gettito fiscale determinate dal Ministero delle finanze per
ogni anno finanziario successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'entità
complessiva degli indennizzi erogabili nell'anno finanziario
in corso, che non deve essere inferiore al 25 per cento
dell'importo complessivo degli indennizzi da erogare.
Art. 5.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, istituisce,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Fondo per gli indennizzi agli esuli istriani,
fiumani e dalmati.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme di
cui all'articolo 6 e con erogazioni annuali da parte dello
Stato, calcolate sulla differenza tra l'importo totale degli
indennizzi da erogare nell'anno in corso, di cui al comma 2
dell'articolo 4, e l'importo derivante dall'otto per mille
destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e
dalmati dell' anno finanziario precedente.
Art. 6.
1. A decorrere dall'anno 2002, lo Stato trasferisce
annualmente, entro il mese di aprile, al Fondo per gli
indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati di cui
all'articolo 5, una somma calcolata sull'importo dell'otto per
mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani,
fiumani e dalmati, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo di
imposta precedente.
Art. 7.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica procede all'erogazione degli
indennizzi a decorrere dal mese di luglio di ogni anno
finanziario successivo a quello della data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base della graduatoria di
cui al comma 2 dell'articolo 2, e fino all'esaurimento dei
fondi disponibili per l'anno in corso.
2. Per la copertura della differenza di cui al comma 2
dell'articolo 5, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad istituire una
apposita unità previsionale di base nell'ambito del proprio
stato di previsione per ogni anno finanziario successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge e fino
all'esaurimento delle domande di indennizzo, comunque entro il
termine di cinque anni ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 3.