XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 619
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai profughi d'Istria, Fiume e Dalmazia, riconosciuti
tali con decreto prefettizio, che hanno optato per la
conservazione della cittadinanza italiana e sono stati
trattenuti in territorio jugoslavo contro la loro volontà ed
avviati al lavoro, sono riconosciuti, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, i diritti al riscatto
dell'assicurazione obbligatoria ed al riconoscimento dei
contributi versati all'Ente assicurativo jugoslavo anche dopo
il 18 dicembre 1954.
2. Al fine di cui al comma 1, sono riaperti i termini per
la ricostruzione della posizione assicurativa presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri
istituti previdenziali ai sensi e con le procedure previste
dalla legge 5 aprile 1985, n. 135.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano
altresì ai cittadini italiani provenienti dalla zona B del
Territorio libero di Trieste fino al 5 ottobre 1956.
Art. 3.
1. Ai profughi di cui agli articoli 1 e 2 che sono stati
costretti a prestare servizio militare nella Repubblica
federativa di Jugoslavia, sono estesi i benefici di cui alla
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
2. Il servizio prestato coattivamente nella Repubblica
federativa di Jugoslavia è equiparato a quello prestato in
Italia.
Art. 4.
1. I cittadini italiani che sono stati ristretti nelle
carceri jugoslave per motivi etnici, politici, nazionali e
ideologici sono equiparati ai perseguitati politici.
Art. 5.
1. Il Governo è tenuto ad avanzare ai Governi degli Stati
subentrati alla cessata Repubblica federativa di Jugoslavia la
richiesta di totale riabilitazione dei cittadini italiani di
cui all'articolo 3.