XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 618
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le provvidenze previste dalla presente legge per
l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche
localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia
concernono:
a) la produzione industriale, ivi compresa quella
attinente al settore edilizio;
b) la ricerca scientifica e tecnologica;
c) i settori della produzione e dei servizi
connessi con le attività portuali ed i trasporti, esclusi gli
istituti di credito e le imprese di assicurazione;
d) le costruzioni navali, le attività
turistico-alberghiere e le altre iniziative necessarie allo
sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici;
e) lo sviluppo dei rapporti internazionali di
cooperazione culturale e didattica.
2. Le provvidenze previste dalla presente legge si
applicano sino al 31 dicembre 2010.
Art. 2.
1. La dotazione del fondo destinato alle esigenze di
Trieste di cui all'articolo 70 dello statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è elevata per ciascuno
degli anni dal 2001 al 2003 di lire 35 miliardi, per gli anni
dal 2004 al 2006 di lire 40 miliardi e per gli anni dal 2007
al 2010 di lire 45 miliardi.
2. La dotazione complessiva del fondo di cui al comma 1 è
destinata almeno per il 50 per cento ad interventi
direttamente finalizzati ai settori di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a), b) e c), della presente
legge. Per la predisposizione del piano di utilizzo del fondo
previsto dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1980, n. 373,
la commissione prevista dall'articolo 70 del citato statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia acquisisce il
parere degli enti locali ed economici della provincia, nonché
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
3. L'intervento a favore delle imprese avviene secondo
criteri e priorità fissati nel piano, con particolare riguardo
alle piccole e medie imprese, comprese quelle cooperative ed
artigiane.
Art. 3.
1. La dotazione del fondo destinato al finanziamento di
interventi per la promozione dell'economia della provincia di
Gorizia di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27
dicembre 1975, n. 700, è incrementata per ciascuno degli anni
dal 2001 al 2004 di lire 15 miliardi, e per gli anni dal 2005
al 2010 di lire 20 miliardi.
2. L'attività del fondo è prorogata al 31 dicembre
2010.
Art. 4.
1. Il fondo di rotazione per iniziative economiche nel
territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui
all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e
successive modificazioni, dal 1^ gennaio 2002 è stabilmente
destinato ad interventi nei settori di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 della
presente legge e, nel loro ambito, con preferenza per le
iniziative che comportano l'introduzione di innovazioni ad
alta tecnologia ed il trasferimento nelle produzioni di nuovi
risultati della ricerca, nonché per quelle che incrementano
l'occupazione.
Art. 5.
1. Una quota fino al 20 per cento della consistenza
patrimoniale del fondo di rotazione per iniziative economiche
nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui
all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e
successive modificazioni, dal 1^ gennaio 2002 viene
stabilmente riservata al finanziamento della costruzione di
alloggi con caratteristiche di edilizia economica e popolare,
realizzati anche attraverso il recupero dei centri storici, da
parte dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto
l978, n. 457.
Art. 6.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 sono soggetti al
pagamento in misura fissa delle imposte di registro e di
trascrizione ipotecaria e sono altresì esenti dall'imposta
comunale sugli immobili e dall'imposta sull'incremento di
valore degli immobili gli atti ed i contratti concernenti
operazioni immobiliari, nelle quali siano parte per il
perseguimento dei loro fini istituzionali:
a) l'Ente zona industriale di Trieste (EZIT);
b) i consorzi per lo sviluppo delle zone
industriali di Gorizia e di Monfalcone;
c) il consorzio per l'area di ricerca scientifica
e tecnologica di Trieste costituito con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
Art. 7.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 e sino al 31 dicembre
2010, agli interventi di cui all'articolo 1 della presente
legge si applicano le disposizioni dell'articolo 105 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218.
Art. 8.
1. Alle imprese operanti nei territori di cui all'articolo
1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali è concesso,
per la durata di dieci anni a decorrere dal periodo di paga in
corso dal 1^ gennaio 2002, uno sgravio aggiuntivo di due punti
percentuali per ciascuna delle aliquote contributive,
assistenziali e previdenziali.
2. In relazione a nuove assunzioni che si verifichino dal
1^ gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2010 e che comportino
incrementi delle unità effettivamente occupate alla medesima
data dal 1^ gennaio 2002, è concesso lo sgravio aggiuntivo in
ragione di 7,5 punti percentuali per ciascuna delle aliquote
contributive, assistenziali e previdenziali.
Art. 9.
1. Alla università degli studi di Trieste è concesso, per
ciascuno degli anni dal 2001 al 2010, un contributo di lire 5
miliardi, da destinare all'istituzione di borse di studio e di
ricerca riservate a cittadini dell'Austria, degli Stati
dell'Europa centrale e balcanica, nonché di quelli dell'ex
Unione Sovietica, che intendono frequentare corsi in materie
economiche, linguistiche o ambientali e partecipare a ricerche
nelle stesse materie, nonché per l'acquisto di attrezzature e
per la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture
necessarie allo sviluppo di corsi e ricerche nelle materie
suddette.
Art. 10.
1. Al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e
lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
di Trieste istituito dall'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è assegnato
un fondo di dotazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni dal 2001 al 2005 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli
anni dal 2006 al 2010.
Art. 11.
1. Per il perseguimento degli scopi istituzionali
dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, allo
stesso è assegnato un contributo di lire 7 miliardi per l'anno
2001 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al
2010.
Art. 12.
1. Al Collegio del mondo unito dell'Adriatico è assegnato,
per ciascuno degli anni dal 2001 al 2010, un contributo
straordinario di lire 1 miliardo, al fine di sviluppare i
rapporti di cooperazione culturale e didattica e di
incrementare la presenza di studenti e docenti provenienti
dagli Stati di cui all'articolo 9 della presente legge nonché
di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali Stati
per l'adozione di programmi di studio finalizzati al rilascio
del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738.
2. Il Collegio del mondo unito dell'Adriatico trasmette
annualmente al Ministero della pubblica istruzione ed al
Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato dei
rapporti intercorrenti con istituzioni scolastiche degli Stati
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.
19.
Art. 13.
1. Nel contratto di programma sottoscritto fra le Ferrovie
S.p.a. ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, è
inserita l'esecuzione della linea ad alta velocità
Venezia-Trieste.
Art. 14.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato presenta al Parlamento ogni tre anni, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle
provvidenze di cui alla legge stessa.
Art. 15.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Per il periodo dal 2004 al 2010 si provvede in sede
di legge finanziaria.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.