XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 617
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dal seguente:
"6. Non si considerano produttive di reddito di
fabbricati:
a) le costruzioni non utilizzate purché risultino
soddisfare le condizioni previste dal comma 3, lettere a),
c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere
comprovato da apposita autocertificazione con firma autentica,
attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi
pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
b) baite e fienili, situati in zona di montagna,
non più utilizzati a seguito dell'abbandono dell'agricoltura e
della pastorizia".