XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 598
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
STATUTO
Art. 1.
(Costituzione dei partiti politici).
1. I cittadini italiani e le persone straniere residenti
in Italia possono liberamente associarsi in partiti politici
ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.
Art. 2.
(Statuto dei partiti).
1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il proprio statuto, che è pubblicato, ai soli fini di
pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale.
2. Eventuali variazioni successive dello statuto sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla
loro approvazione.
3. La pubblicazione dello statuto ai sensi dei commi 1 e 2
è condizione per accedere a tutte le forme di finanziamento
pubblico.
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per
gli statuti dei partiti).
1. I cittadini e le persone straniere residenti in Italia
hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito politico
e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti
previsti dallo statuto.
2. Lo statuto dei partiti indica:
a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le
modalità della loro elezione da parte di un organo
rappresentativo degli iscritti;
b) le norme atte a evitare che un sesso prevalga
sull'altro nella composizione degli organismi dirigenti, negli
organi di garanzia, nelle candidature alle elezioni;
c) la composizione e la procedura di convocazione
dell'organo rappresentativo degli iscritti;
d) le procedure richieste per l'approvazione degli
atti che impegnano la linea politica del partito;
e) le modalità di partecipazione delle minoranze
alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse
finanziarie di cui al comma 3;
f) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo
scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché le
relative procedure di ricorso;
g) i diritti e i doveri degli iscritti e i
relativi organi di garanzia, precisando modalità che
assicurino la loro indipendenza rispetto agli organi di
direzione politica;
h) le misure disciplinari che possono essere
adottate nei confronti delle iscritte e degli iscritti, gli
organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da
parte degli interessati;
i) le modalità di selezione delle candidature da
presentare per il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale,
per i consigli regionali, provinciali e comunali, per le
cariche di sindaco, di presidente della provincia e di
presidente della regione, ai sensi dell'articolo 4.
3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività
politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli
organi centrali e le articolazioni territoriali del partito,
garantendo il pluralismo interno e il rispetto della legge 3
giugno 1999, n. 157, come modificata dall'articolo 10 della
presente legge.
Capo II
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Art. 4.
(Elezioni primarie).
1. I partiti che intendano concorrere con la presentazione
di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei
deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo
possono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto tra
elettori ed elettrici.
2. Gli statuti determinano i criteri per la ripartizione
delle spese di organizzazione delle elezioni primarie tra le
varie articolazioni territoriali.
3. Gli statuti dei partiti che organizzano le elezioni
primarie assicurano piena parità di condizioni tra candidati e
candidate.
4. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni in
materia di propaganda e di spese elettorali.
5. Le spese sostenute dai candidati alle elezioni primarie
non possono comunque superare il tetto di un quinto delle
spese previste per la partecipazione alle elezioni di quel
livello.
6. Nel caso in cui i partiti politici scelgano di non
promuovere elezioni primarie, i relativi statuti prevedono
forme alternative di consultazione tra iscritte e iscritti.
Art. 5.
(Modalità di svolgimento delle
elezioni primarie).
1. Entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del
termine per la presentazione delle candidature, il legale
rappresentante di un partito o di una coalizione di partiti
può richiedere all'ufficio elettorale competente di far
svolgere elezioni primarie per la selezione delle candidature
alle elezioni politiche, amministrative e al Parlamento
europeo.
2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le
sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, previo consenso
del soggetto che ha formulato la richiesta di cui al comma 1,
sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono
le elezioni stesse.
3. Le sedi di cui al comma 2 sono individuate tra quelle
messe a disposizione dai partiti o, in mancanza, tra quelle
delle amministrazioni pubbliche.
4. L'ufficio elettorale competente provvede a dare
comunicazione ai cittadini della data di svolgimento delle
elezioni primarie e delle sue modalità mediante affissioni
pubbliche
5. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno,
anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il
trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione
delle candidature di cui al comma 1.
Art. 6.
(Partecipazione alle elezioni primarie).
1. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle
elezioni primarie gli elettori e le elettrici che risultano
iscritti al partito che ha promosso le elezioni primarie
stesse, nonché i cittadini e le cittadine che hanno destinato
in favore del partito stesso il 4 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dell'articolo
11. Gli statuti dei partiti prevedono i casi in cui sono
ammessi a partecipare alle elezioni primarie elettori ed
elettrici che abbiano fatto richiesta di iscrizione al partito
medesimo, anche se non ancora accettata dagli organi
competenti.
2. Gli elettori e le elettrici che non possiedono i
requisiti di cui al comma 1 possono comunque partecipare alla
votazione nelle elezioni primarie, qualora ne facciano
espressa richiesta agli organi competenti nei diversi partiti
politici, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a
nessun altro movimento o partito politico. Gli statuti dei
partiti prevedono tassativamente i casi in cui può essere
negata la partecipazione di tali soggetti alle elezioni
primarie.
3. Gli statuti dei partiti possono porre come condizione
per la partecipazione alle elezioni primarie il versamento di
una somma da parte dell'elettore e dell'elettrice.
Art. 7.
(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni
primarie).
1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità
generali di presentazione delle candidature.
2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni
primarie qualsiasi elettore o elettrice che possieda i
requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e che risulti
sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti
richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti.
3. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le
candidature alle elezioni primarie possono altresì essere
sostenute da una o più strutture del partito presenti sul
territorio interessato dalle consultazioni elettorali.
4. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante
candidato o candidata che riporta il numero più alto di voti,
purché alle primarie abbia partecipato almeno un terzo degli
aventi diritto. In caso di rinuncia, impedimento o morte
dell'aspirante selezionato o selezionata subentra il primo o
la prima dei non eletti.
5. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti
candidati possono presentare ricorso al comitato dei garanti
di cui all'articolo 8. Tempi e modalità di presentazione dei
ricorsi sono determinati dallo statuto del partito che ha
promosso le elezioni primarie.
6. I partiti possono rifiutare, ove previsto nei
rispettivi statuti, le candidature di elettori ed elettrici
che risultino condannati per reati di corruzione, concussione
e appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.
Art. 8.
(Comitato dei garanti e costituzione del seggio
elettorale).
1. Gli statuti dei partiti prevedono l'istituzione di un
comitato dei garanti, che ha il compito di vigilare
sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni
primarie.
2. Il comitato dei garanti procede alla costituzione dei
seggi elettorali, che possono essere localizzati in strutture
ed edifici individuati dalle amministrazioni comunali.
3. Il comitato dei garanti procede, altresì, alla
definizione di una rosa di nomi di candidati e di candidate
che è sottoposta alle elezioni primarie, secondo criteri
determinati dagli statuti. Ciascun elettore e ciascuna
elettrice ha il diritto di votare per un solo candidato tra i
nomi che compongono la rosa.
4. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari
di componenti designati dai partiti richiedenti, salvo il
presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente.
Il seggio elettorale è competente a effettuare lo spoglio e a
decidere su tutte le questioni che insorgano durante lo
svolgimento delle elezioni. In caso di parità, prevale il voto
del presidente
5. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dagli
scrutatori designati, una volta concluse le operazioni di
voto. Gli aspiranti candidati possono assistere allo scrutinio
o nominare un proprio rappresentante.
6. I risultati dello spoglio vengono trasmessi senza
indugio all'ufficio elettorale competente insieme a una
relazione del presidente del seggio circa la regolarità delle
operazioni elettorali.
7. L'ufficio elettorale competente decide in maniera
definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento
delle elezioni primarie.
Art. 9.
(Norme sulle coalizioni).
1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano anche alle
coalizioni di partiti e movimenti politici che si presentano
alle elezioni con propri candidati e candidate.
2. Al fine di cui al comma 1 i partiti della coalizione
adottano un apposito regolamento.
Capo III.
FINANZIAMENTO
Art. 10.
(Modifica all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n.
157, e incentivi per le primarie).
1. I partiti che scelgono di promuovere elezioni primarie
hanno diritto a una maggiorazione del 10 per cento sulla quota
di rimborso elettorale previsto dalla legge 3 giugno 1999, n.
157, come modificata dal presente articolo.
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999,
n. 157, è sostituito dal seguente:
"1. Ogni partito o movimento politico destina una
quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno
dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative
volte alla partecipazione attiva delle donne alla
politica".
Art. 11.
(Finanziamento diretto dello Stato commisurato alle libere
e volontarie indicazioni dei cittadini).
1. A decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente,
contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può
destinare il 4 per mille dell'IRPEF ai partiti che hanno
ricevuto il rimborso delle spese elettorali per le ultime
elezioni della Camera dei deputati ai sensi della legge 3
giugno 1999, n. 157, come modificata dalla presente legge.
2. La destinazione volontaria del 4 per mille avviene
contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda
separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della
riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei partiti aventi
diritto, ai sensi del comma 1. Il contribuente indica sulla
scheda il partito cui intende destinare la quota
dell'imposta.
3. L'importo versato ai sensi del comma 2 è devoluto ai
singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni
preferenziali effettuate dai contribuenti.
4. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro
delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri,
i termini e le modalità per l'attuazione del presente
articolo, assicurando la semplificazione degli adempimenti a
carico dei contribuenti e il rispetto della loro riservatezza.
Il regolamento detta altresì le necessarie disposizioni
tecniche relative alla predisposizione della scheda di cui al
comma 2.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro venti giorni dalla trasmissione al Parlamento
del relativo schema.