XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 585
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al personale ausiliario del Ministero della giustizia
adibito alla conduzione di automezzi speciali è riconosciuta,
durante il servizio, la qualifica di agente di pubblica
sicurezza ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24
marzo 1994, n. 371.
Art. 2.
1. Il personale di cui all'articolo 1 in servizio presso
tutti gli uffici giudiziari è inquadrato nell'area funzionale
B, posizione economica B2, fatto salvo l'eventuale
inquadramento più favorevole disposto dalla contrattazione
collettiva.
Art. 3.
1. Al personale di cui all'articolo 1, vittima di
attentati a causa del servizio prestato, è esteso il beneficio
di cui all'articolo 2.
Art. 4.
1. I conducenti di automezzi speciali di cui all'articolo
1 sono tenuti a frequentare appositi corsi di preparazione
professionale con addestramento alla guida veloce ed eventuali
aggiornamenti.
Art. 5.
1. Il personale di cui all'articolo 1 può essere
assegnato, ove lo richiedano esigenze di servizio, a svolgere
compiti di segreteria, unicamente presso magistrati che
ricoprano ruoli direttivi.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.