XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 585




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al personale ausiliario del Ministero della giustizia adibito alla conduzione di automezzi speciali è riconosciuta, durante il servizio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.


Art. 2.

        1. Il personale di cui all'articolo 1 in servizio presso tutti gli uffici giudiziari è inquadrato nell'area funzionale B, posizione economica B2, fatto salvo l'eventuale inquadramento più favorevole disposto dalla contrattazione collettiva.


Art. 3.

        1. Al personale di cui all'articolo 1, vittima di attentati a causa del servizio prestato, è esteso il beneficio di cui all'articolo 2.


Art. 4.

        1. I conducenti di automezzi speciali di cui all'articolo 1 sono tenuti a frequentare appositi corsi di preparazione professionale con addestramento alla guida veloce ed eventuali aggiornamenti.


Art. 5.

        1. Il personale di cui all'articolo 1 può essere assegnato, ove lo richiedano esigenze di servizio, a svolgere compiti di segreteria, unicamente presso magistrati che ricoprano ruoli direttivi.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione