XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 583
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le biblioteche annesse ai conservatori di musica "San
Pietro a Maiella" di Napoli, "Luigi Cherubini" di Firenze,
"Giuseppe Verdi" di Milano, "Arrigo Boito" di Parma,
"Gioacchino Rossini" di Pesaro, "Santa Cecilia" di Roma,
"Giuseppe Verdi" di Torino e "Benedetto Marcello" di Venezia,
sono trasformate in biblioteche statali musicali.
Art. 2.
1. Le competenze relative alle biblioteche di cui
all'articolo 1 sono trasferite al Ministero per i beni e le
attività culturali - Direzione generale per i beni librari e
gli istituti culturali.
Art. 3.
1. Le biblioteche statali musicali di cui all'articolo 1
sono inserite nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali,
dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali -
Direzione generale per i beni librari e gli istituti
culturali, previsto dall'articolo 1 del regolamento recante
norme sulle biblioteche pubbliche statali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417. In tale
elenco è altresì inserita la sezione musicale della Biblioteca
palatina di Roma.
Art. 4.
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, presta servizio presso le biblioteche di cui
all'articolo 1 è trasferito nei ruoli del Ministero per i beni
e le attività culturali.
Art. 5.
1. I fondi che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono destinati al funzionamento delle
biblioteche di cui all'articolo 1 sono trasferiti dai capitoli
dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione ai capitoli dello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali.
Art. 6.
1. La disponibilità dei beni mobili ed immobili che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati
alle biblioteche di cui all'articolo 1 è trasferita al
Ministero per i beni e le attività culturali, conservando la
medesima destinazione.
Art. 7.
1. Le biblioteche di cui all'articolo 1 restano ubicate
nelle sedi dalle stesse occupate alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 8.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è emanato un
regolamento per disciplinare il trasferimento del personale,
dei fondi bibliografici e dei beni delle biblioteche
trasformate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.