XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 583




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le biblioteche annesse ai conservatori di musica "San Pietro a Maiella" di Napoli, "Luigi Cherubini" di Firenze, "Giuseppe Verdi" di Milano, "Arrigo Boito" di Parma, "Gioacchino Rossini" di Pesaro, "Santa Cecilia" di Roma, "Giuseppe Verdi" di Torino e "Benedetto Marcello" di Venezia, sono trasformate in biblioteche statali musicali.


Art. 2.

        1. Le competenze relative alle biblioteche di cui all'articolo 1 sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.


Art. 3.

        1. Le biblioteche statali musicali di cui all'articolo 1 sono inserite nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali, dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, previsto dall'articolo 1 del regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417. In tale elenco è altresì inserita la sezione musicale della Biblioteca palatina di Roma.


Art. 4.

        1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso le biblioteche di cui all'articolo 1 è trasferito nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 5.

        1. I fondi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al funzionamento delle biblioteche di cui all'articolo 1 sono trasferiti dai capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ai capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.


Art. 6.

        1. La disponibilità dei beni mobili ed immobili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati alle biblioteche di cui all'articolo 1 è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, conservando la medesima destinazione.


Art. 7.

        1. Le biblioteche di cui all'articolo 1 restano ubicate nelle sedi dalle stesse occupate alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 8.

        1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento per disciplinare il trasferimento del personale, dei fondi bibliografici e dei beni delle biblioteche trasformate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.



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