XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 572




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 41 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 41. - L'iniziativa economica è libera e privata.
        Lo Stato esercita l'iniziativa economica in via residuale e per soli fini di autoproduzione.
        L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la libera concorrenza o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
        La legge pone le condizioni perché l'attività economica privata si indirizzi a fini sociali".


Art. 2.

        1. L'articolo 42 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 42. - La proprietà è pubblica o privata.
        La proprietà privata è un diritto fondamentale dell'individuo. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento.
        La proprietà privata può essere, nei soli casi previsti dalla legge e salvo immediato indennizzo a valori di mercato, espropriata per fondati motivi di interesse generale.
        La legge determina le norme e i limiti della successione legittima e i diritti dello Stato sulle eredità".


Art. 3.

        1. L'articolo 43 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 43. - Quando è richiesto dalla tutela dell'interesse generale, la legge impone che l'attività di impresa inerente a servizi pubblici o a fonti di energia sia soggetta ad autorizzazione e controllo da parte dello Stato".



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