XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 572
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 41 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 41. - L'iniziativa economica è libera e privata.
Lo Stato esercita l'iniziativa economica in via residuale
e per soli fini di autoproduzione.
L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con
la libera concorrenza o in modo da arrecare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge pone le condizioni perché l'attività economica
privata si indirizzi a fini sociali".
Art. 2.
1. L'articolo 42 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 42. - La proprietà è pubblica o privata.
La proprietà privata è un diritto fondamentale
dell'individuo. La legge ne determina i modi di acquisto e di
godimento.
La proprietà privata può essere, nei soli casi previsti
dalla legge e salvo immediato indennizzo a valori di mercato,
espropriata per fondati motivi di interesse generale.
La legge determina le norme e i limiti della successione
legittima e i diritti dello Stato sulle eredità".
Art. 3.
1. L'articolo 43 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 43. - Quando è richiesto dalla tutela dell'interesse
generale, la legge impone che l'attività di impresa inerente a
servizi pubblici o a fonti di energia sia soggetta ad
autorizzazione e controllo da parte dello Stato".